C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 359 del 29/04/2022 – Delibera – 59) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. GALLICANO NEL LAZIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 310 LND DELL’1/04/2022 (Gara: GALLICANO NEL LAZIO – A FERRARIS VILLANOVA 1956 del 6/03/2022 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 14/04/2022

59) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. GALLICANO NEL LAZIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 310 LND DELL’1/04/2022 (Gara: GALLICANO NEL LAZIO – A FERRARIS VILLANOVA 1956 del 6/03/2022 – Campionato Seconda Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 14/04/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società ASD Gallicano nel Lazio ha avanzato gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva accolto il ricorso in primo grado della società A Ferraris Villanova 1956, disponendo la ripetizione della gara. A riguardo, il Giudice Sportivo rilevava che la compagine della ricorrente in primo grado aveva abbandonato il terreno di gioco ma che l’arbitro non aveva posto in atto quanto stabilito dalla regola 5 del regolamento del gioco del calcio. L’odierna reclamante impugnava detta decisione sostenendo che fosse stato il presidente della società A Ferraris Villanova a invitare i propri giocatori di andare via, essendo quindi accertata la volontà dell’abbandono, con richiesta di conferma del risultato conseguito sul campo. Pervenivano altresì controdeduzione della società controinteressata che chiedeva, invece, la conferma della decisione impugnata. Il reclamo è infondato risultando del tutto condivisibile la decisione del Giudice Sportivo assunta in primo grado. A ben vedere, infatti, dal referto arbitrale emerge che, a seguito della segnatura del 4 a 2 da parte della ASD Gallicano nel Lazio, oltre le proteste dei due calciatori della Ferraris Villanova, si creavano anche dei gruppetti di calciatori che discutevano tra loro e tale situazione si protraeva per circa 9 minuti finché la Ferraris Villanova abbandonava il terreno di gioco. In tale frangente, l’arbitro ometteva di far buon governo delle norme di cui alla Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio: egli, infatti, avrebbe dovuto rivolgersi al dirigente e o al capitano per farsi rilasciare apposita dichiarazione scritta e, in difetto, avrebbe dovuto prendere atto del rifiuto alla presenza degli assistenti, al fine di accertare l’effettiva e inequivocabile volontà della squadra di abbandonare l’incontro. Peraltro, in assenza di una situazione di oggettiva impossibilità di riprendere l’incontro, durante i nove minuti in cui i calciatori delle due squadre effettuavano conciliabili divisi in gruppetti, l’arbitro avrebbe già dovuto sanzionare la mancanza di volontà di entrambe le compagini di riprendere il gioco con sospensione che avrebbe portato una sconfitta a tavolino di tutte e due le società. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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