C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 359 del 29/04/2022 – Delibera – 55) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SANPAOLO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GHERARDI LEONARDO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 85 LND DEL 24/03/2022 (Gara: REAL SANPAOLO CALCIO – REAL FLAMENCO 82 del 20/03/2022 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 22/04/2022

 

55) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SANPAOLO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE GHERARDI LEONARDO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 85 LND DEL 24/03/2022 (Gara: REAL SANPAOLO CALCIO – REAL FLAMENCO 82 del 20/03/2022 – Campionato Terza Categoria Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 22/04/2022

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma comminava al calciatore Gherardi la squalifica per dieci gare effettive per aver rivolto all’arbitro un insulto di natura sessista. Impugna la sanzione la società sostenendo che il calciatore ha pronunciato un’espressione icastica, usualmente utilizzata nel gergo comune per esprimere disappunto dinanzi ad un evento avverso, senza assolutamente volersi riferire all’arbitro che, peraltro, era abbastanza distante ed a cui il calciatore dava le spalle. Il calciatore sentito in audizione diretta confermava la versione dei fatti contenuta nel reclamo, scusandosi per l’uso di un’espressione inopportuna, soprattutto in presenza di un direttore di gara di sesso femminile, ma che assolutamente non era rivolta alla stessa ma esprimeva solo disappunto per la segnatura di una rete da parte degli avversari che si aggiungeva all’ennesima disattenzione difensiva che aveva portato la squadra in ultima posizione. La Corte convocava quindi il direttore di gara che, da remoto, rendeva una dichiarazione assai circostanziata che conferma sostanzialmente quanto eccepito dalla reclamante. L’arbitro ha confermato di aver bene udito le espressioni sicuramente offensive pronunciate dal calciatore, ma ha precisato che lo stesso non si rivolgeva nei suoi confronti direttamente, si trovava infatti ad almeno cinque metri di distanza e non era rivolto con lo sguardo verso di lei né faceva alcun movimento di avvicinamento, aggiungeva inoltre che al termine della gara il calciatore si era scusato asserendo appunto di non volersi assolutamente rivolgersi alla sua presenza ma di aver pronunciato una imprecazione gergale di disappunto, sicuramente inopportuna e volgare soprattutto se percepibile da una donna. Ridimensionata quindi l’addebito al calciatore da insulto sessista all’utilizzo di espressioni assai volgari ma non direttamente rivolte all’arbitro, ne consegue che non può applicarsi la pena edittale prevista per la prima, ed assai grave, fattispecie ma va invece ridimensionata la sanzione in quella prevista per comportamenti analoghi e che, stante tutte le considerazioni sopra svolte, può limitarsi in tre giornate di squalifica. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Gherardi Leonardo a 3 gare. Il contributo va restituito.

 

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