C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 359 del 29/04/2022 – Delibera – 60) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASDPOL TERRACINA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI TOMMASO EMILIANO FINO AL 15/04/2022 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DI TOMMASO ANTONIO, VISCONTI VINCENZO, FLERALE MICHELE, HIDEG ANGEL SORIN E VIOLETTI VINCENZO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 308 LND DEL 31/03/2022 (Gara: GAETA – TERRACINA CALCIO del 26/03/2022 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 22/04/2022

60) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ASDPOL TERRACINA CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE DI TOMMASO EMILIANO FINO AL 15/04/2022 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI DI TOMMASO ANTONIO, VISCONTI VINCENZO, FLERALE MICHELE, HIDEG ANGEL SORIN E VIOLETTI VINCENZO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 308 LND DEL 31/03/2022 (Gara: GAETA – TERRACINA CALCIO del 26/03/2022 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 22/04/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata; Preliminarmente occorre rettificare quanto riportato dal Giudice Sportivo nella sua decisione. Infatti la sospensione della gara è avvenuta al minuto 40 del primo tempo sul punteggio di 0 – 1 e non come erroneamente riportato al minuto 40 del secondo tempo sul punteggio di 0 – 4. Ciò premesso questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo, il verbale di audizione nonché il supplemento di rapporto del direttore di gara, preliminarmente, dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società Terracina Calcio ai sensi dell’art. 137, comma 3 C.G.S. relativamente alle squalifiche per due gare effettiva comminate dal Giudice Sportivo ai calciatori Di Tommaso Antonio, Visconti Vincenzo, Flerale Michele, Hideg Angel Sorin e Violetti Vincenzo in quanto trattasi di squalifiche non impugnabili. Il reclamo è invece ammissibile per la sanzione della perdita della gara e per l’ammenda di € 200,00 (duecento/00) e pertanto và esaminato. La società reclamante nel proprio scritto contestava la ricostruzione dei fatti riportata dal direttore di gara circa il reale accadimento di quanto avvenuto sul terreno di gioco da circa il 35° del primo tempo in poi con la successiva sospensione della gara. Quanto in precedenza veniva ribadito in sede di audizione. La società richiedeva l’acquisizione del video della presunta rissa in quanto dalla visione risulterebbe inequivocabile che la decisione presa dall’arbitro non fosse corretta in quanto il comportamento dei giocatori in campo, seppur vivace, mai sarebbe potuto trascendere in una vera e propria rissa. Sul punto relativo all’acquisizione della prova video questa Corte ritiene di non utilizzare il video in quanto non rientrante nei casi previsti dall’art. 61 C.G.S.. Per quanto concerne la sanzione e l’ammenda la Corte ritiene il referto ed ancor di più il supplemento fornito dal direttore di gara esauriente e dettagliato nel descrivere minuziosamente e con dovizia di particolari le circostanze così come verificatesi in campo. Pertanto ritiene che il comportamento tenuto dai calciatori e tesserati e senz’altro censurabile e punibile così come correttamente stabilito dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente all’inibizione a carico del dirigente Di Tommaso Emiliano ed alle squalifiche a carico dei calciatori Di Tommaso Antonio, Visconti Vincenzo, Flerale Michele, Hideg Angel Sorin e Violetti Vincenzo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, relativamente alla sanzione della perdita della gara ed all’ammenda di euro 200,00, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

 

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