C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 359 del 29/04/2022 – Delibera – 62) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING COLLEFERRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CALO SAFFIO FINO AL 29/04/2022, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI AHMED ABDEL NABY ANGELO, CALICCHIA MIRCO E GRAZIOSI ANTONIO PER 3 GARE ED A CARICO DEI CALCIATORI CASTIGLIONE MARCO E DI DOMENICO GIORGIO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 94 LND DEL 7/04/2022 (Gara: CITTA DI VALMONTONE 1921 – SPORTING COLLEFERRO del 3/04/2022 – Campionato Terza Categoria Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 22/04/2022

 

62) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING COLLEFERRO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CALO SAFFIO FINO AL 29/04/2022, SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI AHMED ABDEL NABY ANGELO, CALICCHIA MIRCO E GRAZIOSI ANTONIO PER 3 GARE ED A CARICO DEI CALCIATORI CASTIGLIONE MARCO E DI DOMENICO GIORGIO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 94 LND DEL 7/04/2022 (Gara: CITTA DI VALMONTONE 1921 – SPORTING COLLEFERRO del 3/04/2022 – Campionato Terza Categoria Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 22/04/2022

Con il reclamo in epigrafe la A.s.d. Sporting Colleferro richiedeva la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo ad oggetto la sanzione dell'inibizione per il Sig. Calo Saffio, Presidente Asd reclamante sino al 29.04.2022, nonchè per le squalifiche inflitte ai tesserati Sig. Ahmed Abdel Naby Angelo, Mirco Calicchia e Antonio Graziosi per la durata di n.3 gare effettive. La Asd motivava il reclamo contestando gli assunti del direttore di gara e fornendo una diversa ricostruzione dei fatti. In via preliminare ed assorbente ritiene questa Corte Sportiva di Appello Territoriale che il reclamo sia da ritenersi inammissibile e pertanto debba essere rigettato. Risulta invero in primo luogo che la sanzione dell'inibizione sino al 29.04.2022 inflitta al Sig. Calo Saffio non consenta per la sua durata di essere reclamata, così come pacificamente disposto dall'art. 137 comma 3 del C.G.S.. Parimenti, relativamente alle rimanenti sanzioni, risulta che il reclamo di che trattasi sia stato presentato e sottoscritto dal Sig. Calo Saffio, n.q di Presidente della Asd Sporting Colleferro, in costanza di sanzione inflittagli con la decisione impugnata. Ciò in violazione di quanto disposto dall'art. 9 C.G.S., che come noto vieta ai soggetti sottoposti a sanzione di compiere attività federale. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società, DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente all’inibizione a carico del dirigente Calo Saffio, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, relativamente alle rimanenti decisioni impugnate, ai sensi dell’art.9 del C.G.S., in quanto sottoscritto da persona sottoposta alla sanzione dell’inibizione. Il contributo va incamerato.

 

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