C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 394 del 20/05/2022 – Delibera – 67) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 202 SGS DEL 7/04/2022 (Gara: REAL TESTACCIO – TRIGORIA del 26/02/2022 – Campionato Under 14 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 358 del 29/04/2022

 

67) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 202 SGS DEL 7/04/2022 (Gara: REAL TESTACCIO – TRIGORIA del 26/02/2022 – Campionato Under 14 Regionali Maschili)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 358 del 29/04/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, presentato dalla società A.S.D. Trigoria, con il quale impugnava la decisione adottata dal Giudice Sportivo di primo grado che comminava alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, in favore della società Real Testaccio, perché nella gara Real Testaccio – Trigoria del 26/02/22, Campionato Under 14 Regionali Maschili, la società Trigoria inseriva in distinta e scendeva in campo con n. 11 giocatori nati nel 2009 e nessun 2008. La società Trigoria, chiedeva la manifestata improcedibilità ed inammissibilità del ricorso presentato in primo grado per tardivo ed irrituale deposito degli atti presso il Giudice Sportivo da parte della società Real Testaccio, chiedendo pertanto l'omologazione del risultato acquisito sul campo. Tutto ciò premesso, questa Corte, valutati gli atti del fascicolo, non ritiene valide le motivazioni avanzate dalla società Trigoria relativamente alla tardività ed irritualità del deposito del ricorso di primo grado e, pertanto, non riscontrando altresì motivi validi per la rivisitazione della decisione di primo grado DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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