C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 394 del 20/05/2022 – Delibera – 65) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CITTA DI ANAGNI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COLETTA MATTEO MICHELE FINO AL 21/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 202 SGS DEL 7/04/2022 (Gara: CITTA DI ANAGNI CALCIO – CECCANO ACADEMY del 3/04/2022 – Campionato Under 15 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 382 del 13/05/2022

 

65) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CITTA DI ANAGNI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COLETTA MATTEO MICHELE FINO AL 21/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 202 SGS DEL 7/04/2022 (Gara: CITTA DI ANAGNI CALCIO – CECCANO ACADEMY del 3/04/2022 – Campionato Under 15 Regionali Maschili)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 382 del 13/05/2022

La società Città d Anagni Calcio ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio descritta in epigrafe con la quale era stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 alla società e la squalifica del calciatore Coletta Matteo Michele sino al 31-12-2024. L’Arbitro della gara riferiva, in sintesi, nel suo rapporto che al 37’ del secondo tempo, avendo assegnato due minuti di recupero, dopo aver decretato un calcio di punizione diretto a favore della società Ceccano Accademy, veniva spintonato alla schiena dal calciatore Coletta Matteo Michele e cadeva a terra accusando dolore alla schiena ed alla gamba sinistra; si rialzava ma veniva nuovamente spintonato alla schiena dallo stesso calciatore e riusciva a rimanere in equilibrio a fatica e non trovandosi più nelle condizioni per arbitrare serenamente l’incontro ne dichiarava la fine anticipata. Veniva quindi accompagnato in ambulanza, chiamata dai Carabinieri sopraggiunti, al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Alatri dove veniva riscontrata una contusione alla spalla ed una lesione al bicipite femorale sinistro con prognosi di dieci giorni s.c.. Nel reclamo la società fornisce una versione dei fatti diversa in quanto non nega che l’arbitro sia stato attorniato da alcuni calciatori che contestavano la sua decisione ma asserisce che nessuno lo ha visto cadere e che lo stesso direttore di gara non accusava alcuna menomazione, se non un leggero fastidio alla gamba sinistra. Aggiunge poi che il calciatore Coletta non ha spintonato l’arbitro volontariamente e probabilmente lo stesso è stato accidentalmente urtato alla gamba ed il calciatore, rimproverato dai genitori e dai dirigenti si è recato nello spogliatoio arbitrale per chiedere scusa. La società ha richiesto di essere ascoltata direttamente dalla Corte ed in sede di audizione ha ribadito che il calciatore, a sua volta spinto alla spalle, ha spinto una sola volta per reazione quello che pensava essere un calciatore avversario confondendolo con il direttore di gara, peraltro in modo non violento ed una sola volta, le stesse considerazioni sono state ripetute dal padre del calciatore sentito in quanto il tesserato è minorenne. La società ha poi ribadito che il tempo di recupero era concluso e l’arbitro ha emesso il triplice fischio e quindi la gara deve intendersi regolarmente conclusa. La Corte preliminarmente osserva che il gravame relativamente al risultato della gara è inammissibile in quanto la reclamante non ha adempiuto alla formalità dell’invio del preannuncio e delle motivazioni del reclamo alla società Ceccano Accademy, in ciò violando le disposizioni previste dell’articolo 76 del CGS. In relazione alla squalifica del calciatore Coletta la Corte ha ritenuto di sentire il direttore di gara che ha confermato di aver subito due spinte, la prima delle quali lo faceva cadere a terra, proprio dal calciatore Coletta, di essere certo dell’identificazione dello stesso in quanto, immediatamente dopo aver subito la prima spinta, si è girato per verificare chi ne fosse autore ed era presente il solo calciatore Coletta che ha focalizzato bene uscendo dal campo rilevandone il numero ed ha poi ricontrollato la corrispondenza del volto con la fotografia apposta sul documento. Ha confermato di aver subito cadendo un movimento innaturale della gamba sinistra e di aver accusato un prolungato dolore; ha infine dichiarato di aver osservato riposo nei dieci giorni assegnati dal Pronto Soccorso, che non si erano rese necessarie terapie farmacologiche o fisioterapiche e di essere pienamente guarito al termine del periodo di convalescenza assegnato. Ciò detto appare evidente che il gesto del calciatore, reiterato e violento non era in sé idoneo, secondo quanto accade di solito, a provocare danni fisici al direttore di gara e le conseguenze riportate sono state dovute non al traumatismo diretto ma alla innaturale postura della gamba sinistra derivante dal fatto che la vittima è stato spinto alla schiena e quindi senza la possibilità di prepararsi e fronteggiare la dinamica indotta sulla sua persona. Si tratta, è di tutta evidenza, di un danno preterintenzionale, cioè di un evento dannoso non direttamente voluto ma di cui l’autore poteva prevedere, o non poteva escludere, che accedesse a seguito del suo atto illecito. Le conseguenze non gravi, l’attenuazione del dolo, ricordando che in dottrina la preterintenzione viene addirittura considerata un tertium genus distinto dal dolo e dalla colpa, e la giovanissima età dell’incolpato, oltre alla resipiscenza subito mostrata, portano la Corte a fissare la squalifica nel minimo edittale, che si ricorda nella fattispecie è di due anni, con l’applicazione delle attenuanti previste dall’articolo 13 comma 2 del codice di giudice sportiva e la fissazione della squalifica nei termini di cui al dispositivo. Tutto ciò premesso la Corte DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Coletta Matteo Michele al 31/12/2023. Di dichiarare altresì inammissibile il reclamo, relativamente alla sanzione della perdita della gara, ai sensi dell’art.76, comma 2 e 3 del C.G.S.. Il contributo va restituito.

 

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