C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 402 del 27/05/2022 – Delibera – 68) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CALCIO TUSCIA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IANNUCCELLI MIRKO FINO AL 30/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 209 SGS DEL 14/04/2022. (GARA: FIUMICINO S.C. 1926 – CALCIO TUSCIA del 10/04/2022 – Campionato Under 16 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 382 del 13/05/2022

68) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. CALCIO TUSCIA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE IANNUCCELLI MIRKO FINO AL 30/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 209 SGS DEL 14/04/2022. (GARA: FIUMICINO S.C. 1926 – CALCIO TUSCIA del 10/04/2022 – Campionato Under 16 Regionali Maschili)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 382 del 13/05/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Ascoltata come da richiesta la società interessata; La società reclamante nel proprio scritto contestava le decisioni del Giudice Sportivo poggiando la propria tesi difensiva su una ricostruzione dei fatti di gioco sostanzialmente diversa rispetto a quanto riportato dal direttore di gara nel supplemento di referto. La reclamante sostiene infatti che al momento dell’assegnazione del calcio di rigore al 45° del secondo tempo i dirigenti e membri dello staff del Calcio Tuscia si sarebbero limitati a protestare, in considerazione dei fatti di gara contingenti, senza mai aggredire o tentare di farlo, verbalmente o fisicamente, il direttore di gara. Nella circostanza ci sarebbero state solo le veementi e vibranti proteste del calciatore Iannuccelli. Anche sul punto la reclamante ritiene sproporzionata la sanzione comminata al proprio calciatore che, seppur avrebbe dato vita ad animate proteste, mai avrebbe posto in essere condotte violente nei confronti dell’arbitro.

Quanto in precedenza veniva ribadito in sede di audizione. Per quanto concerne la sanzione della perdita della gara la Corte ritiene di poter accogliere il reclamo ritenendo che il direttore di gara, nonostante le condizioni ambientali venutasi a creare al momento dell’assegnazione del calcio di rigore, avrebbe comunque potuto provare a porre in essere tutte le procedure disciplinari in suo possesso per portare a temine l’incontro, misure che invece non sono state utilizzate. Lo stesso dolore al ginocchio, provocato indirettamente dalle accese proteste del calciatore Iannuccelli, alla luce dei fatti e delle circostanze della gara – tempo di gioco scaduto rimaneva da battere solo il calcio di rigore - non la si reputa condizione ostativa al proseguimento dell’incontro. Per quanto concerne l’ammenda di € 200,00 la si ritiene congrua in base ai comportamenti tenuti dai dirigenti e membri dello staff del Calcio Tuscia al momento dell’assegnazione del calcio di rigore peraltro descritti dettagliatamente nel supplemento di referto dal direttore di gara. Anche la squalifica comminata al calciatore Iannuccelli Mirko appare congrua e come la precedente va confermata. Sul punto la Corte ritiene altamente irriguardoso nonché violento il comportamento, peraltro reiterato, tenuto dal calciatore. Tutto ciò premesso DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, relativamente alla sanzione della perdita della gara e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione. Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

 

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