C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 402 del 27/05/2022 – Delibera – 72) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. RIANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PULZELLA ALESSANDRO FINO AL 31/10/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 103 LND DEL 28/04/2022 (Gara: FUTBOLCLUB S.R.L. – RIANO CALCIO del 23/04/2022 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 393 del 20/05/2022

72) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ S.S.D. RIANO CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PULZELLA ALESSANDRO FINO AL 31/10/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 103 LND DEL 28/04/2022 (Gara: FUTBOLCLUB S.R.L. – RIANO CALCIO del 23/04/2022 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 393 del 20/05/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società ha appellato la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la squalifica sino al 31.10.22 al calciatore Alessandro Pulzella. Preliminarmente, si rileva che il procedimento per la presentazione dei reclami in ambito territoriale è codificato dall’art. 76 C.G.S. che prevede l’invio del preannuncio entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare nonché la proposizione del reclamo con termine di cinque giorni, decorrente sempre dalla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo ovvero dalla ricezione degli atti se richiesti. Nel caso di specie, a fronte della pubblicazione del provvedimento impugnato del 28.4.22, la reclamante ha presentato preannuncio il 29.4.22 senza richiedere copia degli atti e ha poi avanzato il reclamo solo il 5.5.22, oltre il termine previsto. Deve quindi esserne dichiarata l’inammissibilità. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

 

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