C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 408 del 01/06/2022 – Delibera – 57) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MIRANDA CRISTIAN, BRUNO GIANLUCA E TOCCA IACOPO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 190 SGS DEL 24/03/2022 (Gara: CITTA DI VALMONTONE 1921 – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 20/03/2022 – Campionato Under 17 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 14/04/2022

57) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MIRANDA CRISTIAN, BRUNO GIANLUCA E TOCCA IACOPO PER 2 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 190 SGS DEL 24/03/2022 (Gara: CITTA DI VALMONTONE 1921 - ATLETICO TORRENOVA 1986 del 20/03/2022 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 14/04/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe, con cui la società Atletico Terranova 1986 ha richiesto l'omologazione del risultato di 1-2 acquisito sul campo e l'annullamento delle sanzioni disciplinari comminate ai calciatori Miranda Cristian, Bruno Gianluca e Tocca Jacopo, squalificati dal Giudice Sportivo Territoriale per 2 gare ciascuno; Evidenziato preliminarmente che le squalifiche a carico dei calciatori fino a due giornate di gara non sono impugnabili ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.; Esaminati gli atti di gara ed il contenuto del referto arbitrale, relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara, nel quale il Direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato il comportamento dei calciatori in campo; Considerato altresì che gli atti di gara fanno piena prova così come previsto dall'art.35 del C.G.S.; Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, non riscontrando elementi validi e sufficienti ai fini di una rivisitazione della sentenza di primo grado, che si ritiene congrua visti i fatti addebitati DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente alle squalifiche a carico dei calciatori Miranda Cristian, Bruno Gianluca e Tocca Iacopo, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, confermando la decisione impugnata, relativamente alla sanzione della perdita della gara. Il contributo va incamerato.

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