C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 408 del 01/06/2022 – Delibera – 77) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ COOP. VIS AURELIA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POMPILI LEONARDO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 378 LND DEL 12/05/2022 (Gara: TOTTI S.S. – VIS AURELIA S.R.L. del 7/05/2022 – Campionato Juniores Under 19 B Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 393 del 20/05/2022

77) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ COOP. VIS AURELIA S.R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE POMPILI LEONARDO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 378 LND DEL 12/05/2022 (Gara: TOTTI S.S. – VIS AURELIA S.R.L. del 7/05/2022 – Campionato Juniores Under 19 B Regionale)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 393 del 20/05/2022

Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la società Vis Aurelia S.R.L. richiede a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale di annullare o revocare il provvedimento nei confronti del calciatore Pompili Leonardo, squalificato per 5 gare, per non aver commesso il fatto. Esaminati gli atti ufficiali ed il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente evidenziato il comportamento lesivo del sig. Pompili, considerando altresì che gli atti di gara fanno piena prova cosi come previsto dall'art. 35 del C.G.S., tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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