C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 408 del 01/06/2022 – Delibera – 76) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. PALOMBARA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.378 LND DEL 12/05/2022 (Gara: SPES POGGIO FIDONI – PALOMBARA del 24/04/2022 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 399 del 26/05/2022

 

76) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. PALOMBARA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.378 LND DEL 12/05/2022 (Gara: SPES POGGIO FIDONI – PALOMBARA del 24/04/2022 – Campionato Prima Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 399 del 26/05/2022

La società Spes Poggio Fidoni inoltrava rituale e tempestivo reclamo al competente Giudice Sportivo lamentando varie irregolarità amministrative commesse dal direttore di gara in sede di riconoscimento dei calciatori della società Palombara. In particolare rilevava come il calciatore Gizzi Edoardo n. 3 in distinta fosse stato ammesso alla gara previa esibizione della fotocopia della carta d’identità accompagnata da una denuncia di smarrimento presentata lo stesso giorno della gara ai Carabinieri di Rieti. Lamentava altresì che, malgrado reiterate richieste del capitano e del dirigente accompagnatore, esposte prima dell’inizio della gara, l’Arbitro avesse consegnato al dirigente accompagnatore la distinta di gara della società Palombara solo al termine all’atto della riconsegna dei documenti. Richiedeva quindi l’applicazione in danno della società Palombara della punizione sportiva della perdita della gara od, in subordine, la ripetizione della stessa. Il Giudice Sportivo accoglieva il primo motivo del reclamo ed ordinava la ripetizione della gara. Propone ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo la società Palombara che ne protesta l’ingiustizia assumendo che l’articolo 71 delle NOIF assegna ampio potere al direttore di gara nel riconoscere i calciatori prima della gara, prevedendo addirittura la conoscenza personale. Rileva come la fotocopia del documento d’identità smarrito, corredata dalla denuncia di smarrimento resa all’Autorità Giudiziaria è valida ai fini del riconoscimento della persona. Rileva come sia certo che alla gara in questione abbia effettivamente partecipato il calciatore Gizzi e che non possono esservi dubbi sull’identità dello stesso come attestato anche dall’accompagnatore ufficiale che ha sottoscritto la distinta di gara. La Corte, esaminati gli atti, ha disposto l’integrazione dell’istruttoria svolta dal Giudice Sportivo. In effetti, nel caso di calciatori che abbiano partecipato alla gara con documenti non conformi a quanto previsto dall’articolo 71 delle NOIF, le NOIF prevedono, all’articolo 10 n. 8 che il Giudice Sportivo effettui le necessarie indagini per integrare la difettosa identificazione. La lettera della disposizione citata non lascia spazi interpretativi trattandosi di potere officioso del giudicante che non abbisogna di alcuna sollecitazione dalle parti del procedimento disciplinare. In forza di quanto previsto dal regolamento e degli ampi poteri di integrazione istruttoria riservati alla Curia di secondo grado, è stata disposta ordinanza istruttoria con la convocazione innanzi alla Corte dell’Arbitro della Gara e del calciatore Gizzi Edoardo munito di valido documento di riconoscimento. La società Spes Fidoni ha dedotto avverso l’ordinanza istruttoria, rilevando come la decisione di integrazione probatoria fosse stata assunta “ultra petita” e ribadendo che il reclamo verteva anche sulla mancata consegna da parte dell’arbitro della distinta di gara. Le doglianze della reclamata sono però infondate in quanto, come detto, il potere di verifica della regolarità dell’identificazione di un calciatore ammesso alla gara rientra tra i poteri officiosi del Giudice che non richiedono alcuna sollecitazione delle parti e la cui omissione vizia la decisione assunta in quanto l’integrazione istruttoria è obbligatoria e non facoltativa. In sede di confronto tra l’Arbitro ed il calciatore, il direttore di gara ha riconosciuto senza alcun dubbio il calciatore Gizzi Edoardo come quello che ha partecipato alla gara con la società Palombara n. 3 in distinta e le foto apposte sulla fotocopia della carta d’identità smarrita e sulla nuova, esibita dal calciatore alla Corte, sono risultate assolutamente identiche. Non vi è alcun dubbio che il calciatore che ha partecipato alla gara con il numero 3 per la società Palombara sia il tesserato Gizzi Edoardo che aveva pieno titolo a prendervi parte in quanto regolarmente tesserato per la società. Riguardo alla seconda censura esposta dalla società Spes Poggio Fidoni nel ricorso di primo grado, relativa alla mancata consegna della distinta della squadra avversaria prima dell’inizio della gara, va detto che il Giudice Sportivo non ne ha fatta menzione nella sua decisione. Vale il principio che le censure non accolte, in sede di reclamo, si debbono considerare respinte e la società Spes Poggio Fidoni avrebbe dovuto proporre un reclamo incidentale, con le proprie motivazioni, innanzi alla Corte, cosa che non ha fatto, con le controdeduzioni ritualmente presentate. Su tale questione, di contro, la Corte non ha alcun potere officioso non potendo integrare di propria iniziativa domande non articolate ritualmente dalle parti. Infine non è accoglibile l’eccezione di tardività del ricorso in appello del Palombara, articolata dalla Spes Poggio Fidoni nelle sue memorie difensive in quanto l’invocata abbreviazione dei termini per le ultime quattro gare di campionato vale l’intero procedimento che si instaura, sin dal primo grado, con l’abbreviazione dei termini, mentre nella fattispecie il procedimento è stato introdotto con i termini ordinari non essendo ancora vigente la disposizione richiamata. In sostanza il procedimento, ordinario o con termini abbreviati, deve essere seguito per tutti i gradi di giudizio e non può variare tra il primo e secondo grado, pena la evidente violazione della par condicio tra le parti interessate. In conclusione il reclamo della società Palombara va accolto ripristinando il risultato acquisito sul campo. Tutto ciò premesso la Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di ripristinare il risultato conseguito sul campo di: Spes Poggio Fidoni – Palombata 0 – 1. Il contributo va restituito.

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