C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 408 del 01/06/2022 – Delibera – 78) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SPORTING ARICCIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FORNACIARI GIANCARLO FINO AL 30/09/2023, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PANNO FABIO FINO AL 31/10/2022 E SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE FRATONI LUCA FINO AL 10/06/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.376 LND DELL’11/05/2022 (Gara: SPORTING ARICCIA – REALROCCADIPAPA LARUSTICA dell’8/05/2022 – Play-Out Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 27/05/2022

78) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SPORTING ARICCIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE FORNACIARI GIANCARLO FINO AL 30/09/2023, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE PANNO FABIO FINO AL 31/10/2022 E SQUALIFICA A CARICO DEL MASSAGGIATORE FRATONI LUCA FINO AL 10/06/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.376 LND DELL’11/05/2022 (Gara: SPORTING ARICCIA – REALROCCADIPAPA LARUSTICA dell’8/05/2022 – Play-Out Eccellenza)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 27/05/2022

La società Sporting Ariccia ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato ai suoi tesserati, Fornaciari, Fratoni e Panno le sanzioni sopra riportate. La reclamante sostiene che le decisioni del Giudice Sportivo sarebbero viziate da un errore di fatto determinato da quanto riportato nel referto arbitrale che ha rappresentato le proteste messe in atto dai propri tesserati in modo totalmente disancorato dalla realtà. Secondo la reclamante non vi sarebbero state le reazioni violente dei componenti della propria panchina, allenatore, massaggiatore ed allenatore in seconda, che, all’atto dell’annullamento della rete del pareggio durante il tempo di recupero, si sarebbero limitati a far presente all’assistente ed all’Arbitro che il fuorigioco segnalato non sussisteva, ricevendo risposte non consone e non rispettose dei ruoli da ciascuno ricoperti. Richiedeva quindi l’annullamento delle sanzioni irrogate od una loro congrua riduzione. Ritiene la Corte che le sanzioni impugnate vadano confermate ad eccezione di quella irrogata all’allenatore in seconda Fornaciari. Va innanzitutto premesso che la sanzione irrogata al massaggiatore Fratoni è inferiore a trenta giorni e quindi non è reclamabile ai sensi dell’articolo 137 comma 3 CGS, il reclamo va quindi dichiarato inammissibile in relazione alla posizione dello stesso. Il referto di gara non lascia alcuno spazio a rivisitazioni delle sanzioni irrogate nei confronti dell’allenatore Panno che ha messo in atto un comportamento di accesa e violenta protesta, corredata da un comportamento ingiurioso e minaccioso, sia nei confronti dell’assistente che dell’Arbitro che arrivava a strattonare per un braccio con vigoria. Anche l’atteggiamento dell’allenatore in seconda Fornaciari è di particolare gravità, considerato che ha attinto l’Arbitro con vari sputi alla divisa ed ha afferrato per il collo l’assistente da tergo, però la sanzione è eccessiva in quanto la violenza fisica consumata con la stretta da tergo al collo non ha provocato alcun danno non rinvenendosi nel referto nemmeno un accenno ad un dolore, seppur lieve o momentaneo, da parte dell’assistente. Trattandosi di un allenatore tesserato la sanzione comminata va qualificata come squalifica e non inibizione come deciso dal Giudice di prime cure. Tutto ciò premesso la Corte DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, relativamente all’inibizione a carico del dirigente Fornaciari Giancarlo, rideterminando la stessa nella squalifica fino al 31/01/2023. Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente alla squalifica a carico del massaggiatore Fratoni Luca, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di rispingere altresì il reclamo, confermando la decisione impugnata, relativamente alla squalifica a carico dell’allenatore Panno Fabio. Il contributo va restituito.

 

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