C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 408 del 01/06/2022 – Delibera – 80) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ROMA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE SEBASTIANELLI MARCO FINO AL 31/10/2022 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FRAGOMENI LORENZO E PASTORE CHRISTIAN FINO AL 31/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.308 C5 DELL’11/05/2022 (Gara: SPORTING CLUB MARCONI – ROMA CALCIO A 5 dell’8/05/2022 – Fase Finale Allievi C5 Maschili Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 27/05/2022

80) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. ROMA CALCIO A 5, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE SEBASTIANELLI MARCO FINO AL 31/10/2022 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FRAGOMENI LORENZO E PASTORE CHRISTIAN FINO AL 31/12/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.308 C5 DELL’11/05/2022 (Gara: SPORTING CLUB MARCONI – ROMA CALCIO A 5 dell’8/05/2022 – Fase Finale Allievi C5 Maschili Roma)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 401 del 27/05/2022

Con il reclamo in epigrafe la A.S.D. Roma Calcio a 5 richiedeva la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo relativamente alle sanzioni comminate nei confronti dei tesserati Sig.Lorenzo Fragomeni e Christian Pastore nella misura della squalifica sino al 31.12.2022. La società motivava il reclamo contestando gli assunti del direttore di gara, fornendo una diversa ricostruzione dei fatti. Allegava altresì immagini videografiche e chiedeva di essere ascoltata. Esaminati gli atti ufficiali del procedimento, la documentazione prodotta dal reclamante ed ascoltata la Società, ritiene questa Corte che il reclamo sia parzialmente meritevole di accoglimento. Risulta invero che i calciatori Sigg.ri Lorenzo Fragomeni e Christian Pastore, pur avendo partecipato e/o contribuito ai fatti di cui alla contestazione, meritino una sanzione parametrata all'effettiva attività risultante, anche in considerazione sia del comportamento degli altri partecipanti che delle circostanze oggettive e soggettive in cui si è svolto il fatto di cui alla contestazione. Per quanto sopra, si ritiene che la sanzione comminata debba essere ridotta, nella misura indicata in dispositivo. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori Fragomeni Lorenzo e Pastore Christian al 30/06/2022. Di dichiarare improcedibile il reclamo, relativamente alla squalifica a carico dell’allenatore Sebastianelli Marco. Il contributo va restituito. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

 

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