C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 418 del 10/06/2022 – Delibera – 50) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CASAL BARRIERA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 279 LND DEL 15/03/2022 (Gara: CASAL BARRIERA – ANZIO CALCIO 1924 del 13/03/2022 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 del 8/04/2022

50) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CASAL BARRIERA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 279 LND DEL 15/03/2022 (Gara: CASAL BARRIERA – ANZIO CALCIO 1924 del 13/03/2022 – Campionato Eccellenza)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 del 8/04/2022

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto del reclamo trasmesso nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti norme dalla società Casal Barriera; visto il Comunicato Ufficiale n. 279 del 15.03.2022 del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Lazio, con il quale veniva comminata alla stessa l’ammenda di euro 800,00; valutati gli atti del fascicolo e tutti i documenti di gara, come noto fonte di prova privilegiata; ritiene di respingere il reclamo della società Casal Barriera, poiché il provvedimento sanzionatorio emanato risulta essere nel rispetto delle norme federali alla luce dei fatti così come verificatesi e degli atti ufficiali visto pure il reale contesto di svolgimento della gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale riconosce la sussistenza degli insulti di discriminazione territoriale nei confronti del direttore di gara stesso dal secondo tempo e per tutta la durata della gara da parte della tifoseria locale del Casal Barriera ed inoltre ritiene che, l’aggravante delle reiterate minacce all’arbitro di attesa a fine gara fuori l’impianto di gioco per aggredirlo oltre che attuare una condotta fortemente irriguardosa è simbolo di un comportamento antisportivo e offensivo nei confronti dell’ufficiale di gara. Ritiene però la scrivente Corte, che ci siano i presupposti per una riforma della sanzione adottata dal giudice, visto quanto previsto dall’art.28, comma 4 del C.G.S..

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo, riformando la sanzione in quella prevista dall’art.28, comma 4 del C.G.S. e, per l’effetto, disponendo lo svolgimento di n. 1 gara a porte chiuse. Il contributo va incamerato.

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