C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 13/06/2022 – Delibera – 86) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. MONTEFIASCONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.413 LND DELL’8/06/2022 (Gara: CANALE MONTERANO CALCIO – MONTEFIASCONE del 5/06/2022 – Play-Out Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 416 del 9/06/2022

 

86) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. MONTEFIASCONE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.413 LND DELL’8/06/2022 (Gara: CANALE MONTERANO CALCIO – MONTEFIASCONE del 5/06/2022 – Play-Out Promozione)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 416 del 9/06/2022

Con reclamo inviato ritualmente e nei termini la società Montefiascone ha impugnato la delibera in oggetto con la quale il Giudice Sportivo di prime cure aveva respinto il reclamo presentato dalla stessa società con il quale si richiedeva l’irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 nei confronti della società avversaria; il Giudice Sportivo, con la citata delibera, aveva invece comminato alla stessa reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 ritenendola rinunciataria a tutti gli effetti per aver abbandonato il campo durante l’effettuazione del secondo tempo supplementare della gara di play-off sopra riportata. Con il reclamo la società lamenta innanzitutto la tardività del deposito della decisione impugnata che non avrebbe rispettato il disposto relativo all’abbreviazione dei termini procedimentali in riferimento alle gare di play-off. Nel merito ribadisce ed amplia le doglianze già articolate nel reclamo di primo grado. Secondo la reclamante il Giudice Sportivo avrebbe omesso di pronunciare anche d’ufficio la nullità della gara in riferimento a quanto dichiarato dal direttore di gara nel referto nel punto ove afferma che l’impianto di gioco non era idoneo per l’effettuazione di una partita di calcio in quanto la recinzione posta dietro le panchine era alta meno di un metro ed in tale zona si era assiepati sostenitori di entrambe le squadre. Avrebbe poi omesso di evidenziare come la decisione di abbandonare il terreno di gioco, quando mancavano da effettuare ancora tre minuti del tempo regolamentare oltre al recupero del secondo tempo supplementare, adottata dalla squadra Montefiascone era derivata dal gravissimo episodio, avvenuto al 12’ minuto del secondo tempo supplementare che aveva visto protagonista il calciatore Brachino che era stato colpito con inaudita violenza da un avversario a gioco fermo e durante un parapiglia, tanto da rimanere esanime al suolo, senza conoscenza, per svariati minuti. La gara era stata sospesa per almeno mezzora, sino all’arrivo dell’ambulanza che aveva trasportato il calciatore al nosocomio di Roma. Inoltre prima dell’arrivo dell’ambulanza molti spettatori, scavalcando la bassa recinzione erano penetrati nel recinto di gioco e le cure al calciatore erano state prestate da una infermiera, unica con esperienza in materia, che era entrata sul terreno di gioco ed aveva a lungo prestato manovre rianimatorie sul calciatore. Il Giudice avrebbe, infine, dovuto rilevare l’ulteriore errore del direttore di gara che aveva richiesto al capitano del Montefiascone una dichiarazione di rinuncia, atto non previsto in alcun regolamento. Era comunque evidente che, dopo quello che era successo, dopo il trasporto del Brachino da parte dell’ambulanza, non vi fossero più le condizioni per riprendere la gara per le condizioni di gravissimo turbamento in cui versava tutta la squadra del Montefiascone e tutti gli altri partecipanti che erano rimasti annichiliti di fronte alla gravità delle condizioni del ferito. Richiedeva quindi la punizione sportiva a carico dell’avversaria od, in subordine, la ripetizione della stessa. Ritiene la Corte che il reclamo sia parzialmente fondato e vada accolto quanto all’istanza di ripetizione della gara. Va subito detto che le lagnanze relative al tardivo deposito della decisione di primo grado non portano certo all’invocata nullità del dictum come preteso dalla reclamante. Il tardivo deposito di una decisione giurisdizionale viola sempre e soltanto termini ordinatori, non potendosi annettere al ritardo del deposito alcuna sanzione di nullità che, altrimenti, sfocerebbe nel paradossale esito del diniego di giudicato. Infatti, diversamente opinando, se si dichiarasse nulla la decisione perché tardiva si arriverebbe al risultato che l’istanza di giudizio rimarrebbe senza esito non potendosi sostituire altro giudice a quello naturalmente precostituito dal regolamento. Parimenti infondata è la censura operata nei confronti del direttore di gara che ha correttamente richiesto al capitano della società che non intendeva riprendere il gioco di sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia al prosieguo della gara, essendo tale adempimento previsto dal regolamento proprio in rapporto a tali eccezionali circostanze, per evitare che vi possano essere fraintendimenti sull’effettiva volontà della squadra, rappresentata dal capitano, sulla decisione di proseguire, o meno, la gara. La reclamante ha dedotto, quale ulteriore motivo di reclamo, il fatto che, benché l’Arbitro avesse deciso di far riprendere l’incontro, non vi fossero più le condizioni per proseguire alla luce di tutto quanto si era verificato al 12’ minuto del secondo tempo supplementare e nel periodo di sospensione dell’incontro. La lettura del referto di gara, assai circostanziato, e dei successivi supplementi richiesti dal Giudice Sportivo, descrive in modo puntuale quanto accaduto. Invero, secondo quanto riferisce l’Arbitro, l’impianto sportivo sembrerebbe essere assai carente dal punto di vista della sicurezza. Il Direttore di gara descrive la recinzione dietro le panchine di una altezza inferiore ad un metro e, quindi, poteva essere scavalcata con facilità da chiunque. Tanto è vero che, subito dopo la sospensione dell’incontro, diversi spettatori penetravano sul terreno di gioco scavalcando la recinzione in quel punto, così come la scavalcava una infermiera, presente sugli spalti, che prestava meritoriamente le cure di emergenza al malcapitato calciatore Brachino. Il direttore di gara, considerando la presenza della forza pubblica (4 carabinieri) riteneva comunque assicurata la sicurezza propria e dei calciatori facendo iniziare l’incontro, ma la circostanza che viene riportata diligentemente nel referto, costituisce un elemento di valutazione della situazione complessiva che la Corte non può ignorare. Il direttore di gara riferisce poi che al 12’ minuto del secondo tempo supplementare si accendeva una scaramuccia tra calciatori di entrambi le squadre, consistita nello scambio reciproco di spintoni all’atto dell’effettuazione di una rimessa in gioco da fallo laterale da parte del Canale Monterano. Uno dei partecipanti, il calciatore n.11 Brachino Alessandro del Montefiascone che era già stato sostituito e sedeva in panchina, dopo aver sferrato un pugno ad un avversario, riceveva un forte spintone e cadeva a terra, il calciatore n. 13 Remondi Simone del Canale Monterano, che era distante circa 50 metri dal luogo e non aveva partecipato alla prima fase, correva velocemente verso il Brachino e lo colpiva con violenza con un calcio in pieno volto. Il Brachino rimaneva esamine e veniva colto da convulsioni perdendo immediatamente conoscenza. Tutti i presenti si rendevano immediatamente conto della gravità delle condizioni del ferito e cessavano immediatamente i confronti tra calciatori che si avvicinavano al calciatore esanime a terra senza però essere in grado di prestare soccorso. Entravano nel terreno di gioco, per rendersi conto della situazione ed eventualmente prestare soccorso, diversi spettatori che erano assiepati sul lato della recinzione bassa ma nessuno era competente per soccorrere il Brachino. Accorreva a quel punto, dagli spalti una infermiera presente quale spettatrice, che scavalcava la recinzione nel punto già descritto, e prestava le manovre rianimatorie. L’autore del gravissimo gesto veniva, nel frattempo, allontanato dal campo dai suoi dirigenti, e la gara veniva sospesa in attesa dei soccorsi. Dopo venticinque minuti arrivava l’ambulanza che trasportava via il Brachino ed a quel punto il direttore di gara otteneva che il terreno di gioco venisse sgombrato da estranei e, ritenendo le condizioni esterne idonee, disponeva la ripresa del gioco ma la squadra del Montefiascone, a quel punto, decideva di abbandonare il campo. In sede di supplemento l’Arbitro precisava di aver ritenuto espulsi sia il Brachino che il Remondi ma di non aver notificato le espulsioni in quanto il primo era stato trasportato via in ambulanza ed il secondo era stato allontanato dal campo dai suoi dirigenti; precisava altresì di aver “percepito” dai compagni di squadra del Brachino che questo aveva poi ripreso conoscenza dopo circa dieci minuti dall’intervento dell’infermiera. Così ricostruiti i fatti ritiene la Corte che, malgrado l’Arbitro avesse alla fine ripristinato le condizioni per proseguire la gara, le circostanze descritte nel referto impongano di considerare la decisione della società Montefiascone di non riprendere l’incontro ampiamente giustificata. Le condizioni del calciatore Brachino sono risultate immediatamente gravissime, caratterizzate da un’assoluta perdita di coscienza con convulsioni, perdita di coscienza che si è protratta almeno per dieci minuti. In quel periodo, assai lungo, le sensazioni di tutti gli astanti sono state quelle di un evento di gravità inaudita, addirittura irreparabile, tanto che, come riferisce il direttore di gara, tutti si sono bloccati quasi annichiliti ed hanno tentato di soccorrere il calciatore, senza però sapere cosa fare. È evidente che ci si trovi di fronte ad uno di quei fatti e circostanze eccezionali, previste dal regolamento, che giustificano ampiamente la decisione di far ripetere la gara, in un impianto più sicuro e con l’auspicio di una adeguata presenza di forza pubblica. Va considerato, quale corollario sicuramente non decisivo ma a supporto, che non vi era presente alcun sanitario, se non la valorosa paramedico, non vi era l’ambulanza, non vi era un defibrillatore e la forza pubblica, considerando l’insicurezza del campo, era in numero non adeguato. È evidente che la squadra del Montefiascone non fosse più nelle condizioni psicologiche e morali adeguate per poter disputare la residua parte dell’incontro, condizioni minime che debbono sempre sussistere in tutti i partecipanti, arbitro e calciatori, non potendosi richiedere a degli atleti di fronteggiare situazioni di eccezionale turbamento del tutto avulse dal contesto sportivo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo e, in riforma della decisione impugnata, di disporre la ripetizione della gara. Il contributo va restituito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it