C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 449 del 08/07/2022 – Delibera – 85) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. PRIVERNO A. PALLUZZI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LEONI DAVIDE FINO AL 30/11/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.188 SGS DEL 18/05/2022 (Gara: PRIVERNO A. PALLUZZI – R11 SIMONETTA del 15/05/2022 – Campionato Allievi Under 17 Provinciali Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 434 del 24/06/2022

85) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. PRIVERNO A. PALLUZZI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LEONI DAVIDE FINO AL 30/11/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.188 SGS DEL 18/05/2022 (Gara: PRIVERNO A. PALLUZZI – R11 SIMONETTA del 15/05/2022 – Campionato Allievi Under 17 Provinciali Latina)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 434 del 24/06/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società A.S.D. Priverno A. Palluzzi ha avanzato gravame avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Davide Leoni sino al 30.11.2022 sostenendo che le offese di carattere razziale ad un calciatore avversario non fossero state proferite dal proprio tesserato ma dal pubblico, portando a sostegno anche una dichiarazione proveniente dalla società R11 Simonetta. Contestava altresì l’applicazione dell’ammenda per responsabilità oggettiva. Veniva quindi ascoltato l’arbitro in sede di supplemento di referto che confermava che l’autore delle gravi offese fosse inequivocabilmente il calciatore squalificato, come direttamente percepito da lui stesso. A riguardo, si ricorda che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Si rileva, tuttavia, che la condotta tenuta dal calciatore – pur grave essendo oltre che discriminatoria anche invasiva e minacciosa – debba essere sanzionata in maniera proporzionale al comportamento assunto, tenuto conto sia delle sanzioni edittali previste dall’ordinamento sia considerando che durante il periodo estivo ben può essere svolta attività sportiva di rilevanza federale. Deve invece essere annullata l’ammenda per responsabilità oggettiva della società non potendosi questa irrogare nel procedimento dinanzi i Giudici Sportivi, altrimenti le singole società dovrebbero essere sanzionate per ogni squalifica o inibizione comminata ai propri tesserati. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Leoni Davide al 30/09/2022 e annullando l’ammenda a carico della società. Il contributo va restituito.

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