C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 02/09/2021 – Delibera – 1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASSIMO MARIANI, PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACILIA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 22 BIS, COMMI 1 E 6 BIS, DELLE N.O.I.F., E DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACILIA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL C.G.S. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.24 del 13/08/2021

  1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASSIMO MARIANI, PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACILIA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 22 BIS, COMMI 1 E 6 BIS, DELLE N.O.I.F., E DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI ACILIA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL C.G.S.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.24 del 13/08/2021

La Procura Federale ha proceduto alle indagini scaturenti da notizie stampa apparse sul sito di informazione “romatoday.it” il 18.2.2021 trasmesse dal Procuratore Generale dello Sport del CONI; ha, quindi, acquisito gli atti relativi all’arresto del nominato in oggetto unitamente al decreto di convalida e applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari del tesserato Massimo Mariani. Alla luce delle risultanze, ha ritenuto che il sig. Massimo Mariani, Presidente per la società ASD Città di Acilia, avesse svolto attività correlata allo spaccio di sostanze stupefacenti nel complesso sportivo della società dallo stesso presieduta e peraltro, in luogo frequentato quotidianamente da giovani calciatori tesserati. Per tali motivi, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Massimo Mariani per violazione 4, comma 1, del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 22 bis, commi 1 e 6 bis, delle N.O.I.F., nonché la società ASD Città di Acilia ai sensi dell’art. 6, comma 1, C.G.S. per responsabilità diretta All’udienza del 12.08.2021 svoltasi in modalità telematica era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Massimo Mariani fosse sanzionato con l’inibizione per cinque anni proponendo la preclusione e la società ASD Città di Acilia con € 2.000 di ammenda nonché l’esclusione dal campionato di competenza. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dall’ampio ed esaustivo apparato documentale prodotto dalla Procura Federale, rileva che i gravissimi fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e, pertanto, i deferiti meritano di essere sanzionati. Risulta, infatti acclarata la condotta tenuta dal presidente Mariani che appare di elevatissimo disvalore sportivo e sociale, la cui serietà risulta ancor più marcata tenuto in conto della fattispecie e dei luoghi ove essa si è tenuta. Da ciò discende anche la responsabilità diretta della società deferita. Tanto sopra, il Tribunale ritiene di sanzionare il sig. Massimo Mariani con la pena massima applicabile dall’ordinamento sportivo. Andrà sanzionata anche la società ASD Città di Acilia, ma in misura maggiore rispetto a quanto richiesto dall’Organo requirente, disponendo altresì l’applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. i) C.G.S. vista la gravissima condotta tenuta dal proprio presidente all’epoca dei fatti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e, per l’effetto, di irrogare al sig. Massimo Mariani l’inibizione di anni 5, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della F.I.G.C., ed alla società ASD Città di Acilia l’esclusione dal campionato di competenza (1° Categoria), con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore, nonché l’ammenda di Euro 3.000,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni. Si trasmette agli interessati.

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