C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 182 del 23/12/2021 – Delibera – 1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCESCO MASSOTTI, PRESIDENTE DELL’ASD VETRALLABLERA CALCIO ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. GIANCARLO MATTIONI, VICEPRESIDENTE DELL’ASD VETRALLABLERA CALCIO ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. ROBERTO VALERI, PRESIDENTE DELLA ASD POLISPORTIVA FAUL CIMINI, PRECEDENTEMENTE DENOMINATA A.S.D. POLISPORTIVA MONTI CIMINI, NONCHÉ ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., E PER LA VIOLAZIONE DEL C.U. N. 1 S.S. 2020/2021 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ART. 1 LETT. N) OLTRE CHE A CARICO DELLA A.S.D. VETRALLABLERA CALCIO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA E DELLA ASD POLISPORTIVA FAUL CIMINI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 174 del 17/12/2021

  1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCESCO MASSOTTI, PRESIDENTE DELL’ASD VETRALLABLERA CALCIO ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. GIANCARLO MATTIONI, VICEPRESIDENTE DELL’ASD VETRALLABLERA CALCIO ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., DEL SIG. ROBERTO VALERI, PRESIDENTE DELLA ASD POLISPORTIVA FAUL CIMINI, PRECEDENTEMENTE DENOMINATA A.S.D. POLISPORTIVA MONTI CIMINI, NONCHÉ ISCRITTO ALL’ALBO DEL SETTORE TECNICO ALL’EPOCA DEI FATTI, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., E PER LA VIOLAZIONE DEL C.U. N. 1 S.S. 2020/2021 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO ART. 1 LETT. N) OLTRE CHE A CARICO DELLA A.S.D. VETRALLABLERA CALCIO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA E DELLA ASD POLISPORTIVA FAUL CIMINI, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA.

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 174 del 17/12/2021

Con atto del 20-10-2021 la Procura Federale della F.I.G.C. ha deferito al Tribunale territoriale per il Lazio i tesserati e le società indicate in epigrafe per rispondere: il Sig. Francesco Massotti, Presidente dell’ASD Vetrallablera Calcio (matr. 952043) all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 19 comma 1 delle N.O.I.F., per aver consentito e, comunque, non impedito alla ASD Polisportiva Faul Cimini (precedentemente denominata A.S.D. Polisportiva Monti Cimini) di svolgere l’attività sportiva presso il proprio impianto di “San Paolo di Cura” -così come risulta dalla lettera da lui sottoscritta in data 10.10.2020 -, nonostante il C.R. Lazio avesse negato alla predetta di effettuare, in deroga a quanto previsto dall’art. 19 delle N.O.I.F., la propria attività in impianti diversi da quello dichiarato per la stagione sportiva 2020/2021. - il Sig. Giancarlo Mattioni, Vicepresidente dell’ASD Vetrallablera Calcio (matr. 952043) all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 19 comma 1 delle N.O.I.F. per aver consentito e, comunque, non impedito alla ASD Polisportiva Faul Cimini (precedentemente denominata A.S.D. Polisportiva Monti Cimini), in qualità di organizzatore di fatto delle attività della ASD Vetrallablera Calcio, di svolgere l’attività sportiva presso il proprio impianto di “San Paolo di Cura”, nonostante il C.R. Lazio avesse negato alla predetta di effettuare, in deroga a quanto previsto dall’art. 19 delle N.O.I.F., la propria attività in impianti diversi da quello dichiarato per la stagione sportiva 2020/2021; - il Sig. Roberto Valeri, Presidente della ASD Polisportiva Faul Cimini (matr. 650982) - precedentemente denominata A.S.D. Polisportiva Monti Cimini- nonché iscritto all’albo del settore tecnico all’epoca dei fatti, per rispondere: 1. della violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 19 comma 1 delle N.O.I.F., per aver consentito e, comunque, non impedito ai propri tesserati di svolgere l’attività sportiva in un impianto diverso da quello dichiarato, benché la richiesta di deroga prevista dall’art. 19 delle N.O.I.F. fosse stata negata dal C.R. Lazio per la s.s. 2020/2021; 2. della violazione del C.U. n. 1 s.s. 2020/2021 del Settore Giovanile e Scolastico art. 1 lett. n) laddove prevede che: “alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico”, per aver svolto l’attività sportiva con l’Ente di Promozione Sportiva C.S.E.N. in assenza dell’apposita convenzione sottoscritta tra l’Ente in questione ed il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; - A.S.D. Vetrallablera Calcio (matr. 952043) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dai Sig.ri Francesco Massotti e Giancarlo Mattioni, soggetti appartenenti alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; - ASD Polisportiva Faul Cimini per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dal Sig. Roberto Valeri, soggetto appartenente alla società al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata. A sostegno dell’incolpazione ha posto i seguenti fatti: Preliminarmente nel corso della stagione sportiva 2020/2021, la A.S.D. Polisportiva Monti Cimini (matr. 650982) ha mutato la propria denominazione in A.S.D. Polisportiva Faul Cimini S.r.l., lasciando inalterato il proprio numero di matricola; L’indagine trae origine da una segnalazione inviata via email dal Sig. Carlo Proietti Stella, nella quale si evidenziava che, nel mese di gennaio 2021, la A.S.D. Faul Monti Cimini (VT), sotto la propria guida in qualità di tecnico, avrebbe svolto allenamenti con partitelle tra calciatori esordienti nati nel 2008-2009 e pulcini 2010. Durante uno di questi allenamenti/partitelle, un calciatore privo di tesseramento, il Sig. Alessandro Fonti (nato il 4.6.2010), ha subito un infortunio al setto nasale. Ascoltato dal Collaboratore della Procura, il Sig. Carlo Proietti Stella ha negato di aver inviato tale email, ha disconosciuto l’indirizzo di provenienza della email stessa, si è dichiarato estraneo ai fatti, non essendo presente al momento dell’infortunio del Sig. Fonti, circostanza questa confermata dall’unico adulto presente, il Sig. Alessandro Piacentini; Inoltre nel corso dell’istruttoria è emerso che il calciatore Alessandro Fonti, nella Stagione Sportiva 2020/2021, non risulta tesserato per nessuna società e non ha voluto fornire il suo contributo alle indagini rifiutandosi di essere ascoltato dal collaboratore, in quanto soggetto privo di tesseramento. È altresì emerso che il Sig. Alessandro Piacentini, unico maggiorenne presente in campo durante l’infortunio del Sig. Fonti e responsabile delle sedute di allenamento per conto della A.S.D. Polisportiva Faul Cimini, non risulta tesserato nella stagione sportiva 2020/2021 per nessuna società, né, tantomeno, è in possesso di patentino di allenatore, al contrario di quanto da lui stesso dichiarato; è altresì emerso che, nel corso della stagione 2020/2021, tra la A.S.D. Vetrallablera Calcio e la A.S.D. Polisportiva Faul Cimini è iniziata una collaborazione, tant’è che il Vetrallablera Calcio ha richiesto al C.R. Lazio la deroga ai sensi dell’art. 19 delle NOIF per poter far allenare sul proprio campo gli atleti tesserati con la ASD Polisportiva Faul Cimini. Tale deroga è stata però negata, ma l’attività della A.S.D. Polisportiva Faul Cimini sul campo della ASD Vetrallablera Calcio è stata comunque svolta. Dalle risultanze istruttorie è stato anche verificato che la Società Vetrallablera Calcio, pur essendo affiliata alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2020/2021, non ha effettuato alcuna iscrizione ai campionati e, per tale stagione, non risulta altresì presente alcun tecnico tesserato. Dalle audizioni effettuate, inoltre, è emerso che la ASD Polisportiva Faul Cimini (il cui Presidente, Sig. Valeri, è anche iscritto all’Albo del Settore Tecnico) ha tesserato i propri ragazzi con l’ente di Promozione Sportiva C.S.E.N., affiliato al CONI, per lo svolgimento delle attività sportive. Nonostante il C.U. n. 1 s.s. 2020/2021 del Settore Giovanile e Scolastico all’art. 1 lett. n) affermi: “alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico”, ad oggi, non risulta sottoscritta alcuna convenzione con Enti di Promozione Sportiva, come emerge anche dal C.U. n. 1 per la stagione sportiva 2021/2022. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata agli odierni deferiti e dagli stessi regolarmente ricevuta. I soggetti incolpati hanno fatto pervenire delle memorie difensive le quali, però, non contenevano elementi utili ai fini di un loro proscioglimento; L’Organo requirente ha ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati apparissero emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti e dalle società deferite. Nella riunione fissata per la discussione del deferimento la Procura Federale ha richiesto l’affermazione di responsabilità per tutti i deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni a loro carico: - Massotti Francesco, mesi 3 di inibizione; - Mattioni Giancarlo, mesi 6 di inibizione; - Valeri Roberto, mesi 6 di squalifica; - ASD Pol. Faul Cimini S.R.L., euro 600,00 di ammenda; - ASD Vetrallablera Calcio, euro 600,00 di ammenda. I deferiti presenti hanno invece richiesto il proscioglimento sia personalmente che delle società rappresentate. In particolare il presidente Massotti per la società Vetrallablera Calcio ha escluso qualsiasi coinvolgimento nella vicenda in quanto l’attività espletata presso il campo di Vetralla ad opera della Pol. Faul Cimini non aveva alcuna caratteristica federale in quanto, sia l’unico istruttore presente che tutti i giovanissimi atleti presenti non erano tesserati per la F.I.G.C. e non svolgevano assolutamente attività agonistica o “di contatto” in ossequio alle disposizione anti COVID. Il Presidente Valeri ha fatto presente, invece, preliminarmente di essere già stato giudicato per la violazione delle norme relative al settore tecnico essendo stato sanzionato con la squalifica di 30 giorni. Sulle altre incolpazioni ha invece ribadito che l’attività svolta presso il campo di Vetralla non aveva nulla a che fare con la F.I.G.C. essendosi svolta sotto l’egida di un ente di promozione sportiva e non avendo alcuna correlazione con un’attività assimilabile a quella della scuola calcio, in quanto per le disposizioni COVID non era possibile alcun contatto tra i giovanissimi che partecipavano a queste sedute che si limitavano ad attività motoria e ludica. Si riportava per il resto alla memoria difensiva già presentata alla Procura Federale nella quale si evidenziava come la Pol. Faul Cimini si occupasse di vari sport ed avesse contratto per la stagione 20-21 una convenzione con l’ASI proprio per consentire la pratica non agonistica di vari sport e tutti i partecipanti all’attività presso il campo di Vetralla fossero tesserati per tale ente di promozione sportiva. In via preliminare il Tribunale osserva che la questione relativa alla mancata richiesta di aspettativa al Settore Tecnico da parte del presidente Valeri è stata effettivamente già giudicata dal Tribunale Nazionale, già adito dalla Procura Federale, con l’irrogazione della relativa sanzione al tesserato. Il Tribunale Nazionale ha rimesso a questo Tribunale tutte le altre questioni relative agli stessi fatti oggetto dell’attuale procedimento e va quindi irrogata alla società Faul Cimini la sanzione per la violazione ascritta al proprio tesserato, nella veste di allenatore, che si ritiene equo fissare come da dispositivo. Per quanto attiene alla questione dell’attività dei piccolissimi atleti svoltasi presso il campo di Vetralla osserva il Tribunale che si è già pronunciato su fattispecie analoghe e da quella decisione non vi è ragione di discostarsi non essendo intervenuti fatti o disposizioni del CONI e della F.I.G.C. diverse rispetto a quello già oggetto di esame. La questione, squisitamente di diritto, è se una società o una persona tesserata per la Federcalcio possa svolgere attività anche per un Ente di promozione sportiva come l’ASI: tali enti, infatti, sono riconosciuti dal CONI e hanno quindi rilevanza nell’ordinamento sportivo. Il rapporto tra gli Enti di promozione sportiva e la FIGC, relativo al periodo in contestazione e all’attività per bambini di 5, 6 o 7 anni, era regolato con normativa endofederale dal C.U. n. 1 del S.G.S. stagione 2020-2021 che prescrive che “alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico”, come già stabilito anche nella stagione sportiva precedente. Tuttavia, sino al luglio 2020, non veniva sottoscritta alcuna convenzione in applicazione di tale norma, come specificato nel C.U. n. 1 del S.G.S.. A ben vedere, tuttavia, tale norma sembrerebbe in contrasto con il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014, che, all’art. 2, comma 1, lettera a), prevede la necessità di stipulare convenzioni solo in caso di “attività agonistiche di prestazione” e non di “attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva”. Lo stesso C.U. n. 1 del S.G.S. qualifica l’attività di calciatori con età da 5 a 11 anni come attività di base, con “carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico”, riservando l’attività agonistica ai calciatori con almeno 12 anni di età. Peraltro, il regolamento CONI prevede che le convenzioni siano redatte conformemente al fac simile emanato dal Comitato Olimpico che vi ha provveduto solo il 26.2.2019. L’attività svolta dalla Pol. Faul Cimini in favore dell’ASI (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI), quindi, risulta del tutto legittima e al di fuori della applicabilità delle regole federali che impongono che l’attività sportiva debba essere svolta solo da atleti tesserati con la F.I.G.C. e l’attività tecnica debba essere espletata da tecnici abilitati dal Settore Tecnico, né vi è alcun divieto violato dalla società in quanto l’attività in questione non è certamente agonistica e quindi non vi era alcuna necessità della convenzione richiamata dal Settore Giovanile e Scolastico. Tutti i deferiti vanno quindi prosciolti dalle ulteriori incolpazioni in quanto i fatti ascritti non hanno violato alcuna normativa federale alla luce del combinato disposto con le normative CONI e le convenzioni in essere con gli Enti di Promozione Sportiva. Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di comminare alla società Pol. Faul Cimini S.R.L. l’ammenda di euro 100,00, a titolo di responsabilità oggettiva. Di prosciogliere altresì i rimanenti deferiti dalle violazioni loro ascritte. Si trasmette agli interessati.

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