C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 360 del 29/04/2022 – Delibera – 1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA SIMONETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. LODIGIANI CALCIO 1972 PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART.39 DELLE NOIF, DEL SIG. MASSIMILIANO TISSI, ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LODIGIANI CALCIO 1972, PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT.4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART.39 DELLE NOIF, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. LODIGIANI CALCIO 1972, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 278 dell’11/03/2022

  1. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANDREA SIMONETTI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. LODIGIANI CALCIO 1972 PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART.39 DELLE NOIF, DEL SIG. MASSIMILIANO TISSI, ALL'EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ A.S.D. LODIGIANI CALCIO 1972, PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT.4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART.39 DELLE NOIF, E DELLA SOCIETÀ A.S.D. LODIGIANI CALCIO 1972, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 278 dell’11/03/2022

Con nota protocollo 5924/179pfi 21-22 PM/sds del 14-2-2022 la Procura Federale ha deferito al Tribunale territoriale per il Lazio per le rispettive responsabilità; - il signor Andrea Simonetti, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Lodigiani Calcio 1972: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 39 delle NOIF, per aver consentito, e comunque non impedito, che in calce alla richiesta di tesseramento LND n. DL9603126 del minore sig. Federico Aspri, venisse apposta la firma apocrifa della madre del predetto calciatore al fine di generare a carico del calciatore appena citato un vincolo di tesseramento pluriennale anziché annuale, nonché per aver sottoscritto e trasmesso ai competenti Organi Federali la predetta richiesta di tesseramento recante la firma apocrifa della madre del calciatore minore sig. Federico Aspri;

- il signor Massimiliano Tissi, all'epoca dei fatti segretario della società A.S.D. Lodigiani Calcio 1972: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 39 delle NOIF, per aver consentito, e comunque non impedito, che in calce alla richiesta di tesseramento LND n. DL9603126 del minore sig. Federico Aspri, venisse apposta la firma apocrifa della madre del predetto calciatore al fine di generare a carico del calciatore appena citato un vincolo di tesseramento pluriennale anziché annuale, nonché per aver sottoscritto e trasmesso ai competenti Organi Federali la predetta richiesta di tesseramento recante la firma apocrifa della madre del calciatore minore sig. Federico Aspri; - la società A.S.D. Lodigiani Calcio 1972: a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea Simonetti e Massimiliano Tissi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Nelle motivazioni del provvedimento la Procura evidenzia come il procedimento origini da un contenzioso sorto innanzi alla competente sezione del Tribunale Nazionale sorto tra la madre del calciatore Federico Aspri e la società Lodigiani, titolare del vincolo pluriennale sul calciatore, in quanto sul modulo di tesseramento era stata apposta la firma apocrifa della ricorrente. Il Tribunale aveva accertato la fondatezza del ricorso provvedendo all’annullamento del tesseramento rimettendo gli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza. I fatti oggetto del procedimento, non più suscettibili di revisione in quanto ormai coperti dal giudicato, cristallizzavano le violazioni rispettivamente ascritte ai deferiti come ampiamente riportate nell’atto di incolpazione. Fissata la discussione del deferimento e convocate ritualmente le parti compariva per i deferiti il Presidente Simonetti assistito dall’Avv. Losso e per la Procura Federale il Sostituto Procuratore Avv. Pasero. I deferiti evidenziavano come il tesseramento del calciatore, avvenuto in periodo di emergenza pandemica e con tutte le restrizioni fosse stato regolarmente sottoscritto dal calciatore e dal padre presso la sede e consegnato poi agli stessi per acquisire la firma della madre. L’atto era stato regolarmente restituito firmato anche dall’altro genitore ed il calciatore aveva giocato l’intera stagione senza alcun problema. All’inizio della corrente stagione sportiva il calciatore aveva richiesto un rimborso in denaro che la società non aveva inteso corrispondere e, solo a quel punto, era iniziato il contenzioso con la presentazione dell’esposto da parte della madre per la presunta firma apocrifa. Ritenevano quindi di aver agito solo per agevolare il calciatore evitando la presenza anche della madre presso la sede, in un periodo in cui andavano osservate le opportune sicurezze e di trovarsi deferiti senza alcuna colpa. La Procura Federale, ribadite le emergenze fattuali del deferimento, osservava che la società aveva peccato quantomeno di leggerezza non osservando le regole dettate dal regolamento per la compilazione e sottoscrizione dei documenti di tesseramento, omettendo di verificare con attenzione la regolarità formale e sostanziale degli stessi. Concludeva quindi per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e la comminatoria delle seguenti sanzioni disciplinare: per il Presidente Simonetti Andrea mesi sei di inibizione, per il Segretario Tissi Massimiliano mesi sei di inibizione, per la società Lodigiani Calcio 1972 l’ammenda di € 600,00. La difesa dei deferiti concludeva per l’integrale proscioglimento. Ritiene il Tribunale che i fatti ascritti ai deferiti siano provati e quindi siano fondate le incolpazioni portate dall’atto di deferimento. Dato per assodato e, comunque, non più in discussione in questa sede, alla luce della pronuncia nella sede giurisdizionale competente ormai passata in giudicato, l’apocrifo commesso nella firma della madre del calciatore non può che addebitarsi al Presidente, responsabile degli atti di tesseramento, al Segretario, responsabile materiale dell’acquisizione delle firme sui moduli e della loro trasmissione, ed alla società per responsabilità diretta ed oggettiva, l’evidente colpa di non avere acquisito direttamente le firme dei genitori del calciatore minorenne, come prescritto, delegando l’acquisizione di quella della madre all’altro genitore ed al calciatore. Trattandosi, infatti, di un modulo di tesseramento pluriennale era richiesta, in ogni caso, la firma di tutti e due i genitori, come espressamente portato dallo stesso modulo e come prescritto dal regolamento che la società e lo stesso calciatore, quasi diciottenne, erano onerati dal ben conoscere. Solo a parziale scusante della società può evidenziarsi che, trattandosi di un calciatore pressoché maggiorenne al momento del tesseramento, la partecipazione al campionato di competenza, per tutta la stagione 2020-2021, quando ormai era divento maggiorenne, aveva fatto sorgere un affidamento totale nella volontà del calciatore e della sua famiglia di disputare con la società un campionato per il quale era necessario aver contratto un vincolo pluriennale. Né poteva certo ignorare la madre del calciatore che il figlio stesse disputando con la società Lodigiani un campionato per il quale doveva necessariamente aver contratto un vincolo pluriennale. La responsabilità dei deferiti è quindi presente ma sicuramente attenuata rispetto all’addebito e le sanzioni vanno quindi fissate come da dispositivo. Va evidenziato come a parere del Tribunale sussista altresì una grave violazione regolamentare a carico del calciatore. Infatti questi, se pure non ha concorso a sottoscrivere per la madre il tesseramento, non poteva ignorare certo che per giocare in quel campionato era necessario il tesseramento pluriennale e quindi sottoscritto da entrambi i genitori e che la madre non avesse invece firmato. Il calciatore ha quindi sicuramente partecipato ad un intero campionato pur nella consapevolezza che il suo tesseramento non era regolare. Già questo farebbe sorgere a suo carico una violazione regolamentare grave, anche perché suscettibile di invalidare un gran numero di partire e di alterare il regolare svolgimento di una intera competizione e non solo di una gara. Inoltre è evidente che il calciatore non solo conosceva l’irregolarità ma l’ha utilizzata scientemente a suo favore nel momento in cui ha ritenuto di voler cambiare società senza richiedere il trasferimento o lo svincolo a quella con cui aveva disputato il campionato precedente in apparente costanza di un vincolo pluriennale. Infatti appare evidentemente strumentale a tale risultato l’esposto della madre del calciatore che, dopo aver taciuto per una intera stagione, si determina ad evidenziare l’illecito solo quando si presenta l’esigenza per il figlio di cambiare società. Il Tribunale non può procedere d’ufficio a sollevare l’incolpazione a carico del calciatore e quindi trasmette a tal fine gli atti alla Procura Federale affinché provveda al deferimento del calciatore per le violazioni regolamentari appena evidenziate. Tutto ciò premesso il Tribunale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di applicare le seguenti sanzioni: - Simonetti Andrea, inibizione di mesi 2; - Tissi Massimiliano, inibizione di mesi 2; - A.S.D. Lodigiani Calcio 1972, ammenda di euro 200,00. Di trasmettere altresì gli atti alla Procura Federale, affinché valuti la sussistenza di violazioni disciplinari da contestare al calciatore Aspri Federico. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

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