C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 384 del 13/05/2022 – Delibera – 11) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FARINA VALERIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AKKADEMY APRILIA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 372 del 6/05/2022

11) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FARINA VALERIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. AKKADEMY APRILIA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 372 del 6/05/2022

Il Procuratore Federale Interregionale; visti gli atti dell’attività inquirente svolta nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Condotta offensiva e minacciosa, dopo la gara Atletico Lariano 1963 / Akkademy Aprilia del 14/11/2021 da parte del calciatore Farina Valerio, tesserato per la società Akkademy Aprilia, nei confronti dell’arbitro Riccardo Boccia “; vista la documentazione acquisita; vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata; ritenuto che nel corso delle indagini sono stati acquisiti documenti di particolare rilevanza, quali i verbali di audizione del calciatore Farina e dell’arbitro Boccia; ritenuto, che per quanto sopra è emerso quanto segue: il calciatore in argomento, dopo la gara Atletico Lariano 1963 / Akkademy Aprilia del 14/11/2021, valevole per il Campionato provinciale Under 14 (Comitato di Latina), nel commentare e rispondere alla storia postata sul profilo Instagram dell’arbitro Roccia, che aveva diretto l’incontro in questione, ha postato a sua volta sullo stesso social network ripetute frasi gravemente offensive direttamente riconducibili al calciatore. Sostiene la Procura che le parole e le espressioni utilizzate sono tali da considerarsi disciplinarmente rilevanti, in relazione a quanto stabilito dall’ art. 4 comma 1 del CGS, in quanto palesemente volgari e contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità ai quali debbono attenersi tutti i tesserati della FIGC.

Ritenuto che il comportamento di cui trattasi del calciatore, non appare idoneo a configurare la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del CGS, in quanto lo stesso non può che essere ricondotto alla sfera personale e soggettiva propria del tesserato. La Procura, tenuto conto di quanto sopra riportato ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Valerio Farina per rispondere della violazione dell’ art. 4 comma 1 del CGS. Alla riunione indetta da questo Tribunale per il giorno 5 maggio 2022 è presente per la Procura federale l’avv.to Francesco Capraro, mentre nessuno è presente per il deferito. La Procura Federale si riporta pertanto integralmente all’atto di deferimento e chiede, in considerazione dell’età del calciatore, la squalifica per 3 gare nei confronti del predetto. Questo Organo di Giustizia Sportiva, pur condividendo l’operato della Procura, ritiene che la sanzione possa essere ridotta a 2 gare di squalifica, tenuto conto degli abituali parametri adottati nei casi del genere. Per quanto sopra questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere Farina Valerio responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare allo stesso la squalifica per 2 gare. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

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