C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 384 del 13/05/2022 – Delibera – 12) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RENATO IANNONE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. VITERBO FOOTBALL CLUB SC, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 39, COMMA 1 LETT. FD DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, ED A CARICO DELA SOCIETÀ ASD VITERBO FOOTBALL CLUB SC, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 372 del 6/05/2022

 

12) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. RENATO IANNONE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. VITERBO FOOTBALL CLUB SC, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 39, COMMA 1 LETT. FD DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, ED A CARICO DELA SOCIETÀ ASD VITERBO FOOTBALL CLUB SC, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 2, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 372 del 6/05/2022

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti della attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Accertamenti in merito alla condotta del sig. Roberto Iannone, tesserato per la società ASD Viterbo FC che avrebbe svolto attività di proselitismo nei confronti del calciatore Uscoiu Denis, tesserato per la società ASD Polisportiva Vetrallablera”; esaminati i documenti acquisiti e gli atti forniti durante le indagini, che fanno parte integrante del presente provvedimento; vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata; vista la memoria difensiva presentata alla Procura Federale da parte del presidente della società Viterbo sig. Paolo Tozzi; ritenuto che nel corso della attività di indagine sono stati acquisiti documenti, fra i quali i seguenti appaiono assumere particolare rilevanza: segnalazione del C.R. Lazio pervenuta alla Procura con allegati come l’esposto pervenuto allo stesso C.R. Lazio, il referto arbitrale dell’incontro Viterbo Football Club/ Pol. Vetrallablera (Campionato Giovanissimi provinciali Under 14 del 2/11/2021), verbali di audizione dell’allenatore e presidente della società Pol. Vetrallablera, del calciatore Uscoiu Denis, del dirigente Iannone e del presidente della società Viterbo Football Club. Ritenuto che dagli atti sopra indicati è emerso che: al termine della gara di cui trattasi il dirigente della società Viterbo, sig. Roberto Iannone ha posto in essere attività di proselitismo nei confronti del già citato calciatore Uscoiu Denis, al fine di convincerlo a passare nella stagione successiva con la squadra del Viterbo Football Club. E’ emerso anche che il predetto dirigente ha svolto attività di allenatore nella predetta squadra, senza avere il titolo abilitativo rilasciato dal Settore Tecnico della FIGC. Tali fatti sopraindicati sono provati dalle dichiarazioni rese in sede di audizioni dinanzi alla Procura Federale da tutti i soggetti citati nell’atto di deferimento in questione, i quali hanno espressamente dichiarato di aver sentito e visto il dirigente Iannone parlare con il calciatore Uscoiu, il quale, a sua volta, negli spogliatoi informava tutti i suoi compagni di squadra di quanto accaduto. Ed è per tutti questi motivi che la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il dirigente Roberto Iannone, della società Viterbo Football Club, per la violazione dell’art. 4 comma 1 e 32 comma 2 del CGS oltre che dell’art. 39 lettera Fd del regolamento del Settore Tecnico della FIGC, e la società Viterbo Football Club per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del CGS. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale per il giorno 5 maggio 2022 è presente per la Procura Federale l’avv.to Francesco Capraro, mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura insiste nell’atto di deferimento dichiarandone la bontà e, per l’effetto, chiede per il dirigente Roberto Iannone l’inibizione per 3 mesi e per la società Viterbo Football Club l’ammenda di Euro 400,00. Il Tribunale, analizzato l’intero carteggio e non avendo obiezioni da fare in ordine alle richieste avanzate dalla Procura Federale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Iannone Renato, mesi 3 di inibizione; - A.S.D. Viterbo Football Club SC, euro 400,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

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