C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 404 del 27/05/2022 – Delibera – 13) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO DOMIZI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD GRUPPO SPORTIVO ITALIANO, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 1, LETT. N), DEL COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022 E DELLA SOCIETÀ ASD GRUPPO SPORTIVO ITALIANO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 372 del 6/05/2022

 

13) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALESSANDRO DOMIZI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD GRUPPO SPORTIVO ITALIANO, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 1, LETT. N), DEL COMUNICATO UFFICIALE N.1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022 E DELLA SOCIETÀ ASD GRUPPO SPORTIVO ITALIANO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 372 del 6/05/2022

A seguito di una comunicazione inviata in data 11.11.2021 dalla Segreteria del Settore Tecnico della F.I.G.C., alla quale era allegata una missiva dell'associazione Italiana Allenatori Calcio, la Procura Federale svolgeva indagini e riteneva che la Società ASD Gruppo Sportivo Italiano avesse partecipato, nel mese di luglio 2021, ad un evento organizzato dall’Ente di Promozione Sportiva MSP Italia che non aveva sottoscritto apposita convenzione con il Settore Giovanile Scolastico. Per tali motivi la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Alessandro Domizi, all’epoca dei fatti presidente della ASD Gruppo Sportivo Italiano, per violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 1, lett. n), del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2021 - 2022. Veniva altresì deferito la ASD Gruppo Sportivo Italiano per responsabilità diretta. All’udienza del 17 marzo 2022 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Capraro nonché i deferiti, rappresentati dai difensori avv.ti Fabrizio Mercuri e Matteo Sperduti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Alessandro Domizi fosse sanzionato con tre mesi di inibizione e la società ASD Gruppo Sportivo Italiano con € 500,00 di ammenda. I difensori dei deferiti osservavano come l’attività posta in essere dai giovanissimi tesserati fosse non agonistica, multidisciplinare e non solo calcistica e che la manifestazione tenuta allo Stadio dei Marmi di Roma fosse addirittura elogiata dal Sottosegretario allo Sport. Il Tribunale dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta ritiene che nessuna infrazione si possa configurare nel caso de quo. A riguardo, questo Giudice Federale si è già pronunciato su fattispecie analoghe e da quella decisione non vi è ragione di discostarsi non essendo intervenuti fatti o disposizioni del CONI e della F.I.G.C. diverse rispetto a quello già oggetto di esame. La questione, squisitamente di diritto, è se una società o una persona tesserata per la Federcalcio possa svolgere attività anche per un Ente di promozione sportiva come MSP Italia: tali enti, infatti, sono riconosciuti dal CONI e hanno quindi rilevanza nell’ordinamento sportivo. Il rapporto tra gli Enti di promozione sportiva e la FIGC relativo al periodo in contestazione era regolato con normativa endofederale dal C.U. n. 1 del S.G.S. stagione 2021-2022 che prescrive che “alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI per i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico”, come già stabilito anche nella stagione sportiva precedente. Tuttavia, sino al luglio 2021, non veniva sottoscritta alcuna convenzione in applicazione di tale norma, come specificato nel C.U. n. 1 del S.G.S.. A ben vedere, tuttavia, tale norma sembrerebbe in contrasto con il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014, che, all’art. 2, comma 1, lettera a), prevede la necessità di stipulare convenzioni solo in caso di “attività agonistiche di prestazione” e non di “attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva” o di “attività a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale”. L’attività svolta dalla ASD Gruppo Sportivo Italiano in occasione dell’evento organizzato dalla MSP Italia (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI), quindi, risulta del tutto legittima in quanto l’attività in questione non era certamente agonistica e quindi non vi era alcuna necessità della convenzione richiamata dal Settore Giovanile e Scolastico. Tutti i deferiti vanno quindi prosciolti dalle incolpazioni in quanto i fatti ascritti non hanno violato alcuna normativa federale alla luce del combinato disposto con le normative CONI e le convenzioni in essere con gli Enti di Promozione Sportiva. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di prosciogliere i deferiti dalle violazioni loro ascritte. Si trasmette agli interessati.

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