C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 407 del 01/06/2022 – Delibera – 9) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FILIPPO DI MARCO, SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO SPORTIVO AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL C.G.S. ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA ASD PONTINIA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021 E DELLA A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 32, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. ROBSON MACHADO TOLEDO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 32, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. STEFANO ZAMBELLAN, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 32, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. PALMIRO MALANDRUCCOLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASD PONTINIA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 32, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. LORENZO PACIFICI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA ASD PONTINIA, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 32, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. MANUEL ROMANI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA ASD PONTINIA, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 32, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. MARCO ZACCARIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE E TESSERATO PER LA A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 32, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. ALESSANDRO MANTUANO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE E CRL 313/ 2 TESSERATO PER LA A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 32, COMMA 1, DEL C.G.S., NONCHÉ A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PONTINIA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., E DELLA SOCIETÀ A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

 

9) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FILIPPO DI MARCO, SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO SPORTIVO AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL C.G.S. ALL’INTERNO E NELL’INTERESSE DELLA ASD PONTINIA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021 E DELLA A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021 – 2022, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 32, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. ROBSON MACHADO TOLEDO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 32, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. STEFANO ZAMBELLAN, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 32, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. PALMIRO MALANDRUCCOLO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA ASD PONTINIA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 32, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. LORENZO PACIFICI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA ASD PONTINIA, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 32, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. MANUEL ROMANI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA ASD PONTINIA, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 32, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. MARCO ZACCARIA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE E TESSERATO PER LA A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 32, COMMA 1, DEL C.G.S., DEL SIG. ALESSANDRO MANTUANO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE E CRL 313/ 2 TESSERATO PER LA A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 32, COMMA 1, DEL C.G.S., NONCHÉ A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. PONTINIA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S., E DELLA SOCIETÀ A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL C.G.S..

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 313 dell’1/04/2022

Con atto del 7-3-2022, Prot. 6641/98pfi21-22/PM/rn la Procura Federale della F.I.G.C. deferiva al Tribunale Federale Territoriale: 1 .il sig. Filippo Di Marco, soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della ASD Pontinia nella stagione sportiva 2020 – 2021 e della A.S.D. Football Club Montenero nella stagione sportiva 2021 –2022: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver svolto, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency” ed in concorso con il Sig. Robson Machado Toledo, attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori per società diverse rispetto a quelle al cui interno e nel cui interesse svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale nelle stagioni sportive 2020 – 2021 e 2021 – 2022; 2. il sig. Robson Machado Toledo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Football Club Montenero: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver svolto, personalmente nonché a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency” ed in concorso con il Sig. Filippo Di Marco, attività rivolta al tesseramento di numerosi calciatori per società diverse rispetto a quella per la quale era tesserato nelle stagioni sportive 2020 – 2021 e 2021 – 2022; 3. il sig. Stefano ZAMBELLAN, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Football Club Montenero: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso nella stagione sportiva 2021 – 2022 dell’opera del sig. Filippo Di Marco e del sig. Robson Machado Toledo, i quali dichiaratamente svolgevano attività volta al tesseramento di calciatori sia per la A.S.D. Football Club Montenero che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”; 4. il sig. Palmiro Malandruccolo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Pontinia: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso nella stagione sportiva 2020 – 2021 dell’opera del sig. Filippo Di Marco, il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la A.S.D. Pontinia che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”; 5. il sig. Lorenzo Pacifici, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Pontinia: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva , sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso ai fini del proprio tesseramento per la società ASD Pontinia nella stagione sportiva 2021/2022, dell’opera del sig. Filippo Di Marco, il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la ASD Pontinia che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”; 6. il sig. Manuel Romani, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Pontinia: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva , sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso ai fini del proprio tesseramento per la società ASD Pontinia nella stagione sportiva 2021/2022, dell’opera del sig. Filippo Di Marco, il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la ASD Pontinia che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”; 7. il Sig. Marco Zaccaria, all’epoca dei fatti calciatore e tesserato per la FC Montenero: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva , sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso ai fini del proprio tesseramento per la società FC Montenero nella stagione sportiva 2021/2022, dell’opera del sig. Filippo Di Marco, il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la FC Montenero che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”; 8. il sig. Alessandro Mantuano, all’epoca dei fatti calciatore e tesserato per la FC Montenero: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva , sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi avvalso ai fini del proprio tesseramento per la società FC Montenero nella stagione sportiva 2021/2022, dell’opera del sig. Filippo Di Marco, il quale dichiaratamente svolgeva attività volta al tesseramento di calciatori sia per la FC Montenero che per altre società, sia personalmente che a mezzo del soggetto non autorizzato “Football Service Agency”; 9. la società A.S.D. Pontinia a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Palmiro Malandruccolo e Filippo Di Marco, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; 10. la società A.S.D. Football Club Montenero a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Stefano Zambellan, Toledo Machado Robson e Filippo Di Marco. A sostegno delle conclusioni deduceva che, a seguito dell’attività di indagine espletata dalla Procura era emerso quanto segue: Il presente procedimento ha tratto origine da una denuncia del 13 giugno 2021 trasmessa dal Comitato Regionale Lazio alla Procura Federale il 15 luglio 2021, con la quale i rappresentanti di dieci società calcistiche della zona di Latina hanno segnalato che la società Football Service Agency svolgeva consulenza sportiva e scouting in favore delle società ASD Pontinia e ASD Football Club Montenero. In particolare, gli esponenti evidenziavano che nel settembre 2020 era nata la soc. Football Service Agency diretta dal sig. Filippo Di Marco, all’epoca dei fatti direttore sportivo della Pro Calcio Cori e dal sig. Robson Machado Toledo, tesserato come calciatore per la medesima società. I due tesserati appena citati, in particolare, perseguivano lo scopo di “piazzare giocatori soprattutto giovani in varie squadre di livello professionistico”. In data 6 aprile 2021, poi, il sig. Filippo Di Marco veniva annunciato, tramite la pagina Facebook della F.C. Montenero, come nuovo direttore sportivo di quest’ultima società e “da allora i ragazzi nati nel 2001 e nel 2002 che vengono reclutati l’agenzia cerca di dirottarli verso la società F.C. Montenero recando danno a tutte le altre società”. Dagli articoli di giornali on line acquisiti durante le indagini, si evince che i sigg.ri Filippo Di Marco e Robson Machado Toledo comunicavano la nascita della Football Service Agency nel mese di settembre 2020 (v. articolo da tuttocalciopontino.com del 7/9/2020). In tale occasione veniva annunciato che era nato, con tale Agenzia, un “centro di consulenze a disposizione del calcio giocato che sono: mediazioni sportive, acquisizione calciatori, consulenze legali gestione totale dei calciatori, gestione area scouting…”. Dall’esame dei predetti articoli di stampa, tutti acquisiti dal sito web tuttocalciopontino.com e pubblicati nel periodo settembre 2020 - agosto 2021, si rileva una intensa attività di “scouting” e “assistenza” in favore di giovani calciatori del territorio pontino posta in essere dal sig. Filippo De Marco e dal sig. Robson Machado Toledo. In merito a quest’ultima circostanza il calciatore sig. Moussà Rafael Cissè, calciatore e tesserato per la ASD Pontinia, in sede di audizione da parte della Procura Federale confermava di essere stato mandato in Calabria, su indicazione del sig. Filippo Di Marco, insieme ad altri quattro calciatori, per effettuare un provino presso la società Castelluccio; lo stesso calciatore, inoltre, precisava sul punto che tale società lo avrebbe voluto tesserare, ma che l’offerta di rimborso spese che gli era stata comunicata per il tramite del sig. Di Marco, era troppo bassa e conseguentemente il calciatore non aveva accettato tale offerta ed era rientrato a Latina. Anche il calciatore sig. Augusto Christofer Fiammenghi, tesserato per la FC Montenero, confermava di aver partecipato al raduno a Castelluccio su indicazione del sig. Di Marco. Relativamente al ruolo ricoperto dal tecnico sig. Giuseppe Fusco nell’ambito dell’attività oggetto del presente procedimento, sempre dagli articoli di stampa acquisiti agli atti risulta che lo stesso era presentato dai sigg.ri Di Marco e Toledo come responsabile scouting per tutto il Lazio (vedi articoli del 13.3.2021 e del 7.8.2021). Il sig. Fusco, poi, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale ha confermato la propria collaborazione con il sig. Di Marco; secondo le dichiarazioni del tecnico, in particolare, durante il periodo del “lockdown” il sig. Di Marco lo aveva contattato invitandolo a partecipare all’attività dallo stesso intrapresa di valorizzazione di giovani calciatori del pontino segnalandoli a società di calcio che richiedevano ruoli specifici. Anche dalle audizioni dei calciatori ascoltati dalla Procura Federale nel corso dell’attività inquirente svolta, poi, è emerso che gli stessi erano entrati in contatto con il sig. Filippo Di Marco tramite la presentazione del sig. Fusco (cfr. audizioni dei sigg.ri Lorenzo Pacifici, Manuel Romani, Marco Zaccaria ed Alessandro Mantuano). Il Sig. Filippo Di Marco, poi, in sede di audizione in data 29.10.2021, riferiva che l’attività da lui intrapresa consisteva nella mera segnalazione di calciatori di prospettiva a società di calcio di Latina e provincia e sul territorio nazionale; tale dichiarazione assume rilevanza sostanzialmente confessoria con riguardo ai capi di incolpazione formulati nella parte dispositiva del presente provvedimento. Il calciatore sig. Augusto Christofer Fiammenghi, inoltre, in sede di audizione da parte della Procura Federale, ha riferito che il ruolo svolto dal sig. Di Marco presso la FC Montenero poteva essere considerato come quello di un consulente di mercato, ed il calciatore, sig, Marco Zaccaria riferiva che il sig. Di Marco presso la FC Montenero svolgeva le mansioni proprie di un consulente di mercato, ovvero reperiva calciatori utili al completamento della rosa. A tali dichiarazioni, inoltre, si aggiungono quelle rese dal calciatore sig. Alessandro Mantuano, il quale riferiva che il sig. Di Marco svolgeva il ruolo di un direttore sportivo, aveva allestito l’intera rosa della prima squadra ed aveva contattato alcuni giocatori proponendo loro di tesserarsi presso la Atletico Lazio o presso altre società; lo stesso calciatore, infatti, riferiva che il sig. Di Marco aveva interrotto circa un mese prima della sua audizione (e quindi nei primi giorni di novembre del 2021), i suoi rapporti con la FC Montenero, in quanto aveva iniziato a collaborare con la società Atletico Lazio. Dall'indagine è risultata inoltre provata l'attività dei sigg.ri Di Marco, Toledo nell’ambito delle società Pontinia e Montenero. Oltre che dagli articoli online acquisiti, infatti, dalle audizioni poste in essere nell’ambito dell’attività inquirente svolta nel presente procedimento sono emerse le seguenti ulteriori circostanze: - il sig. Palmiro Malandruccolo, Presidente della ASD Pontinia, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, ammetteva la collaborazione tra la sua società ed il sig. Di Marco avviata alla fine della stagione sportiva 2020 – 2021; tale collaborazione veniva presentata, secondo quanto riferito dal dirigente, come idonea a contribuire all’allestimento del settore giovanile (in particolare delle compagini provinciali e regionali B) e veniva interrotta tra il mese di luglio e l’inizio del mese di agosto 2021, una volta che il presidente aveva appreso che il sig. Di Marco non possedeva alcun titolo per svolgere l’attività invece posta in essere; - il sig. Massimo De Angelis, direttore sportivo della Pontinia, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale confermava l’esistenza dell’accordo tra la ASD Pontinia, per il tramite del dirigente sig. Di Vittorio, e del Sig. Di Marco; - il sig. Stefano Zambellan, presidente della FC Montenero, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale in data 5.11.2021, ammetteva la collaborazione tra la società dallo stesso rappresentata ed il sig. Di Marco finalizzata a contribuire all’allestimento della 1^ squadra militante nel Campionato di Promozione, in ragione del fatto che quest’ultimo svolgeva attività di scouting; lo stesso dirigente, inoltre, riferiva che il sig. Di Marco aveva “portato” nel settembre 2021 circa dieci giocatori e confermava, inoltre, la collaborazione del sig. Di Marco con la società Pontinia Calcio. Dall'indagine svolta, inoltre, sono stati provati i rapporti tra il sig. Filippo Di Marco, il sig. Robson Machado Toledo ed il sig. Giuseppe Fusco aventi ad oggetto il tesseramento di calciatori per svariate società. I calciatori sigg.ri Matteo Colasanti, Lorenzo Pacifici, Moussà Rafael Cissè, Manuel Romani, Augusto Christofer Fiammenghi, Marco Zaccaria ed Alessandro Mantuano, infatti, in sede di loro audizione da parte della Procura Federale confermavano di conoscere il sig. Filippo Di Marco e alcuni di loro riferivano di averlo incontrato presso l’Agenzia di Latina; gli stessi atleti, inoltre, dichiaravano tutti che i loro tesseramenti per la corrente stagione sportiva presso le società Pontinia ed FC Montenero erano avvenuti a seguito dell'interessamento del sig. Di Marco. Il sig. Colasanti, poi, in particolare riferiva ulteriormente che il suo tesseramento per la società Pontinia era avvenuto su segnalazione del sig. Di Marco e che, successivamente, non trovandosi a proprio agio in tale società, dopo averlo informato era stato dallo stesso indirizzato verso la società Terracina, per la quale si era poi tesserato. Dalle dichiarazioni del sig. Pacifici e del sig. Cissè, inoltre, emergeva una intensa attività del sig. Di Marco rivolta a favorire la partecipazione dei sigg.ri Romani e Pacifici ad un raduno presso la società Monterosi, nonché per un possibile tesseramento del sig. Cissè per la società Castelluccio. Dalle dichiarazioni dei medesimi calciatori, inoltre, emergeva che ai vari incontri avvenuti presso i locali riconducibili al sig. Di Marco in Latina ed organizzati quale “Agenzia”, era presente anche il sig. Giuseppe Fusco; gli stessi atleti, inoltre, hanno riferito che al raduno presso la società Monterosi, oltre ai sigg.ri Di Marco e Fusco era presente anche il sig. Robson Machado Toledo, che nell’ambito dell’organizzazione dell’attività rivolta al tesseramento di calciatori presso varie società era l’elemento che per il proprio passato sportivo conferiva spessore e credibilità all’attività svolta in ragione del proprio passato sportivo. Fissata la discussione del deferimento e notificata la convocazione alle parti pervenivano memorie difensive dal deferito Di Marco rappresentato dall’Avv. Matteo Sperduti che preliminarmente eccepiva l’inammissibilità dell’intero procedimento inquirente e requirente in quanto affetto da nullità per violazione dell’articolo 118 comma 2 CGS in quanto l’esposto da cui aveva preso origine il procedimento era in forma rigorosamente anonima. Ancora preliminarmente eccepiva la violazione dei termini previsti dall’articolo 119 CGS. Assumeva la difesa dell’esponente che il termine per la conclusione delle indagini preliminare era scaduto in quanto la proroga concessa dalla Procura Generale dello Sport, su istanza della Procura Federale era intervenuta dopo la scadenza del termine di 60 giorni concesso per la conclusione delle indagini. La proroga risultava richiesta l’11-10-2021, cioè l’ultimo giorno utile, ma concessa il 13-10-2021 quando il termine per il completamento delle indagini era scaduto. Ancora in via preliminare eccepiva la violazione dei termini previsti dall’articolo 125 CGS in quanto tra la notifica al Di Marco della conclusione delle indagini e l’atto di deferimento era intercorso un termine superiore ai 30 giorni concessi dalla disposizione richiamata. Tale termine doveva intendersi come perentorio e quindi la violazione determinava la nullità dell’intero procedimento. Nel merito lamentava l’assoluta genericità del deferimento a partire dalla qualifica ricoperta dal Di Marco nelle due società deferite nelle stagioni 2020-2021 e 2021-2022. Nell’atto di deferimento si fa riferimento generico ad attività rilevanti senza però specificare quali. Dalle audizioni dei vari tesserati sentiti dalla Procura Federale è emerso un quadro confuso e non univoco da cui però è evidente che il Di Marco non ha mai percepito denari né tantomeno ha svolto attività di procuratore sportivo per tesserati. Riguardo alla collaborazione con la società Pontinia nella stagione 2020-2021 la stessa si è limitata ad un fugace comunicato del giugno 2021 a cui poi nulla è seguito. Per quanto attiene alla società Montenero nella stagione 2021-2022 il Di Marco si è limitato a fornire in modo del tutto gratuito ed a titolo di mera cortesia qualche numero di telefono e qualche informazione su calciatori senza che questo possa incorrere in alcuna violazione regolamentare. Concludeva quindi per il proscioglimento pieno da ogni addebito. Faceva pervenire memorie difensive anche il calciatore Marco Zaccaria per il tramite dell’Avv. Matteo Sperduti. Il difensore ribadiva le eccezioni preliminari di violazione degli articoli 118, 119 e 125 del CGS, già sopra ampiamente trattate, e nel merito concludeva per il proscioglimento del calciatore che non aveva alcuna contezza del potenziale ruolo di procuratore, vietato dalle regole, del Di Marco; in via subordinata richiedeva l’applicazione delle attenuanti e l’irrogazione della sanzione minima. Faceva pervenire memoria difensiva il Sig. Stefano Zambellan, sia in proprio quale presidente della società Montenero, sia per la società rappresentata, per il tramite dell’Avv. Matteo Sperduti che ribadiva le contestazioni preliminari di nullità del procedimento per violazione degli articolo 118, 119 e 125 CGS. Nel merito deduceva come il Di Marco, nella stagione corrente, avesse svolto l’attività di consulente di mercato esclusivamente per la società Montenero e quindi non si fosse materializzata alcuna violazione regolamentare. Eccepiva altresì che potesse darsi luogo alla responsabilità oggettiva del Presidente, in quanto la collaborazione era stata prestata da un esterno alla società, non formalmente tesserato per la stessa, né della società che rispondeva oggettivamente della violazione ascritta al Presidente ed insussistente. Faceva pervenire memorie difensive il Sig. Robson Toledo Machado, tramite l’Avv. Matteo Sperduti che preliminarmente sollevava le stesse eccezioni preliminari di violazione degli articoli 118, 119 e 125 del CGS, già sopra trattate. Nel merito deduceva come nessuna delle persone sentite abbia mai riferito di una qualche attività del Toledo Machado in riferimento al tesseramento dei calciatori, né la Procura ha verificato quale fosse effettivamente il ruolo dello stesso nell’Agenzia del Di Marco. La funzione del deferito era, al più, solo di immagine, avendo un passato da calciatore professionista, ma non ha svolto alcuna funzione specifica, né quando era libero da alcun vincolo, né quando si è vincolato con la società Montenero. Concludeva quindi per la nullità del procedimento e, nel merito, per il proscioglimento pieno ovvero per una pena minima concesse le attenuanti. Faceva pervenire memoria difensiva il Sig. Palmiro Malandruccolo, sia in proprio quale presidente della società Pontinia, sia per la società rappresentata, per il tramite dell’Avv. Simone Di Leginio. Anche la difesa di questi deferiti rilevava la nullità del procedimento per violazione dei termini perentori previsti dall’articolo 119 CGS ribadendo la considerazione che il termine di effettuazione delle indagini era già scaduto quando era intervenuta la proroga della Procura Generale dello Sport. Nel merito contestava la sussistenza degli addebiti. Il Di Marco, regolarmente tesserato sino al febbraio 2021 con la società Cori, non aveva svolto in quella stessa stagione sportiva alcuna attività per il Pontinia. Solo al termine della stagione vi era stata una interlocuzione preliminare con il Di Marco per una collaborazione nel settore giovanile ma i contatti non avevano avuto un esito positivo ed il Di Marco non aveva svolto alcuna attività tesa al tesseramento di calciatori di ogni categoria. Non sussisteva quindi alcuna responsabilità del Presidente, sia soggettivamente che oggettivamente, né la responsabilità diretta della società, essendo insussistente la violazione ascritta al legale rappresentante. Concludeva quindi per la nullità del procedimento per le violazioni regolamentari evidenziate in premessa ed, in ogni caso, per il proscioglimento nel merito anche per la totale insufficienza di prove. Nella discussione del deferimento intervenivano gli avvocati Sperduti e Di Liginio per i propri rappresentati, mentre rimanevano assenti, seppur ritualmente avvisati, i tesserati Pacifici, Romani e Mantuano, ed il Tribunale decideva di procedere in loro assenza. Il rappresentante della Procura Federale introduceva ed illustrava il deferimento e concludeva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: Di Marco mesi dodici di inibizione. Toledo Machado mesi sei di inibizione; Zambellan e Malandrucco mesi quattro di inibizione, Pacifici, Romani, Mantuano e Zaccaria 30 giorni di squalifica, società Pontinia e Montenero euro 1.000,00 di ammenda. I rappresentanti dei deferiti si riportavano alle ampie prospettazioni difensive contenute nelle rispettive memorie e chiedevano la dichiarazione di nullità del procedimento ed il proscioglimento nel merito di tutti i deferiti. Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni poste dalle difese dei deferiti avverso varie violazioni regolamentari in cui sarebbe incorso l’Organo inquirente e requirente. Si contesta innanzitutto la violazione dell’articolo 118 comma 2 del CGS per aver agito la Procura in forza di segnalazione anonima. Dall’esame degli atti del deferimento appare evidente che la prima notizia dell’esistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti a carico dei Sigg. Di Marco e Machado Toledo deriva da un esposto anonimo. Non vi è dubbio che la Procura Federale abbia considerata la segnalazione come anonima perché così la ha qualificata in vari documenti. È, però, altrettanto indubbio che la Procura non ha aperto il procedimento a seguito di tale esposto ma ha svolto autonome indagini pre-procedimentali, consistenti nell’acquisizione di vari documenti, dell’effettiva posizione federale dei soggetti disinvolti, nell’esame di profili social, nell’acquisizione di articoli giornalistici. All’esito di tali accertamenti preliminari ha quindi conseguito autonomamente una serie di elementi indiziari e probatori che l’hanno indotta ad aprire il procedimento disciplinare dando poi corso ad una approfondita istruttoria. Quindi non vi è stata alcuna violazione regolamentare in quanto l’anonimo non può determinare l’apertura del procedimento ma ben può suscitare un’attività di indagine da cui poi scaturisca l’acquisizione di elementi indiziari e probatori, acquisiti autonomamente dall’Organo inquirente, che sostengano la decisione di dar corso ad un procedimento disciplinare. La seconda censura regolamentare riguarda la violazione dei termini massimi per l’espletamento delle indagini da parte della Procura Federale che il regolamento fissa in complessivi giorni 60 salva proroga. Si contesta da parte dei deferiti che il termine di 60 giorni, spirato l’11-10-2021 sia stato prorogato dalla competente Procura Generale solo in data 13-10-2021 a seguito di richiesta della Procura Federale inviata l’11-10-2021. L’eccezione non è condivisibile. La violazione dei termini assegnati dal regolamento per il completamento delle indagini, comporta l’inutilizzabilità delle attività probatorie effettuate oltre la scadenza del termine e, nel caso di tempestiva richiesta di proroga di quelle eventualmente espletate nel periodo intercorso tra la scadenza del termine e l’ottenimento della proroga. Esaminato l’incarto pervenuto dalla Procura non risulta che il giorno 12-10-2021 siano state espletate prove od acquisiti documenti od effettuata alcuna attività di indagine e quindi non vi è questione di nullità di atti d’indagine rilevabile in questa sede. La terza eccezione riguarda, infine, la violazione dell’articolo 125 CGS in riferimento ai termini massimi che debbono intercorrere tra la notifica dell’avviso di conclusione indagini e l’atto di deferimento. L’articolo 125 CGS recita ai commi 1 e 2: 1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. 2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato. L’articolo 123 comma 1 CGS invece prescrive: 1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Dagli atti trasmessi dalla Procura Federale è risultato che le notifiche nei confronti degli incolpati Fusco e Mantuano si sono perfezionate in data 11-2-2022, in quanto una prima notifica inviata agli stessi presso il domicilio che avevano eletto nel procedimento in sede di audizione, non era andata a buon fine poiché il plico postale non era stato recapitato. Il termine previsto dall’articolo 123 comma 1 del CGS andava quindi a scadere il 26-2-2022 ed il termine dell’atto di deferimento il successivo 28-3-2022. Il deferimento reca invece il protocollo del 7-3-2022 e quindi è ampiamente nei termini regolamentari. Disattese tutte le eccezioni preliminari delle parti l’esame del merito porta all’affermazione di responsabilità di tutti i soggetti deferiti. Le audizioni acquisite nel procedimento inquirente, gli articoli di stampa, i post pubblicati su piattaforme social, confermano che i deferiti Di Marco e Toledo Machado hanno messo in atto una vera e propria attività di intermediazione di calciatori per il tramite di un’agenzia denominata Football Service Agency, mentre erano tesserati per società Federali. Sono emerse attività univocamente tese al reperimento di calciatori tesserati con altre società, alla loro promozione attraverso la pubblicazione di dati fisiognomici, ruoli ricoperti, età e caratteristiche tecniche, al contatto con vari calciatori non appartenenti alle società per le quali erano tesserati od agivano pur se non tesserati. Le difese dei deferiti, volte a minimizzare la portata di tali attività sostenendone la liceità, non colgono nel segno in quanto si è trattata di una evidente attività di intermediazione, assolutamente vietata e riservata a soggetti professionali, iscritti nell’apposito albo e scevri da qualsiasi tesseramento con società federali. Tale attività, peraltro, non è consentita nel settore dilettantistico e del settore giovanile e scolastico in quanto in tali ambiti è assolutamente vietata qualsiasi retribuzione degli atleti e di conseguenza non può essere consentita alcuna intermediazione per l’acquisizione delle prestazioni degli stessi. La responsabilità dei due presidenti deferiti è sancita dalle norme regolamentari che attribuiscono agli stessi la vigilanza delle operazioni di tesseramento, ivi comprese quelle prodromiche all’acquisizione del vincolo sportivo, come quelle esercitate dai due deferiti Di Marco e Toledo Machado, e di conseguenza la responsabilità delle violazioni commesse dalle società in tale ambito. Il Presidente della società Pontinia Sig. Malandruccolo ha cercato di sostenere l’estraneità alla vicenda in quanto il Di Marco non sarebbe mai stato tesserato con il Pontinia ed i contatti avviati per il suo tesseramento quale dirigente nel settore giovanile quando era già libero dal tesseramento con il Cori non sarebbero andati a buon fine. Le asserzioni difensive sono però plasticamente smentite dal comunicato del 1 giugno 2021, quando la stagione 2020-2021 era ancora in corso, della società Pontinia che annuncia l’accordo intervenuto con l’Agenzia per il reclutamento di calciatori sia per la prima squadra che per il settore giovanile, attività espressamente vietata dal regolamento in quanto una società dilettantistica non può affidare tali servizi a soggetti non tesserati, non iscritti nell’apposito albo e che svolgono un’attività certamente lucrativa. Appare evidente che l’organizzazione dell’Agenzia fosse onerosa in quanto munita di una sede ben pubblicizzata da un’insegna stradale con tutte le conseguenti spese e che l’attività svolta dovesse essere remunerata dalle società con le quali aveva stabilito degli accordi di collaborazione strettissima, come proclamato con enfasi e malcelata soddisfazione nel citato comunicato. Il Presidente della società Montenero Sig. Zambellan ha invece inteso predicare l’assoluta liceità del comportamento della società nella corrente stagione sportiva ove si è servita dell’attività dei due promotori dell’Agenzia che ha tesserato nei ranghi dirigenziali. Questa difesa però non coglie nel segno nella parte in cui non considera che l’attività dei due dirigenti si è rivolta al reclutamento di calciatori tesserati con altre società, nonché al tesseramento di calciatori per altre società rispetto a quella di appartenenza. Si è trattata di una commistione di ruoli evidente ed assai pericolosa sia in termini di regolarità delle operazioni di tesseramento, sia in termini di violazione di norme fiscali e tributarie, sia, infine, della correttezza di rapporti tra società consorelle oggetto dell’attività definita di scouting dei due dirigenti. Alla responsabilità dei Presidenti segue quella diretta delle società rappresentate che portano la responsabilità del comportamento non regolamentare dei rispettivi legali rappresentanti. Emerge infine la responsabilità di tutti i calciatori coinvolti che hanno intrattenuto rapporti di sostanziale intermediazione con soggetti non iscritti nell’apposito albo federale. In termini sanzionatori le richieste della Procura Federale appaiono troppo afflittive in considerazione della brevità temporale dell’attività antiregolamentare censurata e del numero non elevato di intermediazioni effettivamente concluse. Le sanzioni vanno quindi fissate nei termini di cui al dispositivo anche in considerazione dell’effettiva partecipazione dei deferiti alle violazioni rispettivamente ascritte. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Di Marco Filippo, inibizione di mesi 9; - Toledo Machado Robson, squalifica di mesi 4; - Malandruccolo Palmiro e Zambellan Stefano, inibizione di mesi 3; - Romani Manuel, Pacifici Lorenzo, Mantuano Alessandro e Zaccaria Marco, squalifica di n.3 giornate; - A.S.D. Pontinia e A.S.D. Football Club Montenero, ammenda di euro 800,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

 

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