C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 437 del 24/06/2022 – Delibera – 16) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GUIDO BRUNO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI RELATIVI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SSD I. LIRINIA ACADEMY CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART.32, COMMA 2 DEL C.G.S. E DALL’ART.95, COMMI 3 E 6 DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ SSD I. LIRINIA ACADEMY CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL C.G.S.. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 426 del 16/06/2022

16) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GUIDO BRUNO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI RELATIVI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SSD I. LIRINIA ACADEMY CALCIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL’ART.32, COMMA 2 DEL C.G.S. E DALL’ART.95, COMMI 3 E 6 DELLE N.O.I.F., OLTRE CHE DELLA SOCIETÀ SSD I. LIRINIA ACADEMY CALCIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL C.G.S..

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 426 del 16/06/2022

La USD Arce 1932 inviava, in data 20/12/2021, una segnalazione alla Procura Federale evidenziando di aver ricevuto dalla SSD I. Lirinia Academy Calcio, pochi giorni prima (13/12/2021), una fattura con la quale quest’ultima chiedeva il pagamento di euro 6.100,00 (comprensiva di iva) per il trasferimento del calciatore Stefano Norcia, avvenuto in data 26/08/2021, contestando che detto passaggio fosse stato a titolo oneroso. Nel corso dell’attività istruttoria la Procura acquisiva la seguente documentazione: · fattura del 13/12/2021 di euro 6.100,00 (iva compresa), inviata dalla SSD I. Lirinia Academy Calcio alla USD Arce 1932 avente ad oggetto “corrispettivo per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Norcia Stefano”; · foglio censimento delle due società in questione per la stagione 2021-2022; · verbali di audizione di: Alessandro Marrocco, presidente della USD Arce 1932; Stefano Norcia, calciatore della USD Arce 1932; Guido Bruno, presidente della SSD I. Lirinia Academy Calcio; Alfredo Birilli, allenatore dell’USD Arce 1932; Giorgio Germani, segretario dell’USD Arce 1932 ed infine di Silvano Norcia, padre del calciatore Stefano Norcia. Dall’esame degli atti emergeva, oltre l’esistenza non contestata della fattura di cui sopra, che in data 26/08/2021 vi era stato un incontro tra le due società e precisamente tra il presidente della Lirinia Academy Calcio, sig. Guido Bruno ed il segretario della Arce 1932, sig. Giorgio Germani, delegato dal presidente, ma mentre il primo asseriva, ma solo verbalmente, che, durante tale incontro, le parti si erano accordate per il trasferimento (dalla Lirinia all’Arce 1932) del calciatore Stefano Norcia con il pagamento del premio di preparazione da corrispondere pari ad euro 6.100,00, il secondo negava tutto ciò, sostenendo che vi era stato un puro scambio di calciatori tra le due società senza corrispettivo (precisamente Stefano Norcia, come detto, si trasferiva dalla SSD I. Lirinia Academy Calcio all’USD Arce 1932, mentre Alberto Courrier passava da quest’ultima società alla Lirinia) e produceva le liste di trasferimento. Per tali motivi la Procura deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale: 1) il sig. Guido Bruno, all’epoca dei fatti presidente della SSD I. Lirinia Academy Calcio per violazione della’rt. 4, comma 1 del C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dall’art. 32, comma 2 del C.G.S. e dall’art. 95, commi 3 e 6 delle N.O.I.F. per aver consentito e comunque non impedito che la SSD I. Lirinia Academy calcio richiedesse l’importo di euro 6.100,00 per il trasferimento del calciatore Stefano Norcia alla USD Arce 1932; 2) la SSD I. Lirinia Academy calcio, a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6, comma 1 del C.G.S., per gli atti e comportamenti, testé indicati, posti in essere dal sig. Guido Bruno. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 16/06/2022, era presente la Procura Federale, mentre nessuno era presente per i deferiti, nè pervenivano memorie difensive al riguardo. La Procura si riportava all’atto di deferimento chiedendo l’accoglimento dello stesso, con l’applicazione dell’inibizione di 4 mesi per il Sig. Guido Bruno e dell’ammenda di euro 800 per la SSD I. Lirinia Academy Calcio. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia che la responsabilità dei deferiti è accertata documentalmente; conferma l’entità della sanzione a carico del presidente, mentre ritiene che l’ammenda inflitta alla società debba essere leggermente rivista per parametrarla ad analoghe fattispecie. Pertanto, visto quanto sopra DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare al sig. Bruno Guido l’inibizione di n.4 mesi ed alla società I.Lirinia Academy Calcio l’ammenda di euro 600,00. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

 

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