C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N.14 del 28/07/2021 – Delibera – ATLETICO PONTINIA – ANITRELLA

ATLETICO PONTINIA - ANITRELLA

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 81 del 7/10/2020; Esaminato il ricorso proposto dalla società ATLETICO PONTINIA, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, con il quale si deduce che nel corso della gara ATLETICO PONTINIA - ANITRELLA del 4/10/2020, del Campionato di Promozione, ha preso parte il calciatore AGOSTINO Christian (matr. Calc. 4877025) per la società ANITRELLA. Lo stesso calciatore AGOSTINO Cristian (matr. Calc. 5774719) tesserato per la società PRINCIPATO DI COLLI, i due tesserati hanno la medesima data di nascita 22/01/1996. Allo scopo di appurare quanto asserito dalla reclamante, questo Organo Giudicante ha ritenuto opportuno trasmettere gli atti alla Procura Federale della FIGC. Con nota del 10 dicembre 2020, pervenuta a questo ufficio in data 19 luglio 2021 per un disguido di trasmissione, la Procura Federale dopo aver effettuato, con dovizia di particolari accertamenti sulla questione, è pervenuta alle seguenti conclusioni: - Il sig. AGOSTINO Christian (matricola FIGC 4877025) e il sig. AGOSTINO Cristian (matricola FIGC 5774719) sono la stessa persona nata a Villa Latina (FR) il 22/01/1996; - Il sig. AGOSTINO ha due matricole FIGC; - IL SIG. AGOSTINO risulta attualmente tesserato sia con la società ASD PRINCIPATO DI COLLI che con la società ACD ANITRELLA; - Quando il sig. AGOSTINO militava con la società ASD ROCCASECCA la sua matricola FIGC era 9462675; - Il sig. AGOSTINO ha militato nella s.s. 18/19 con la società CASALVIERI, nella s.s. 19/20 prima con la società ASD PRINCIPATO DI COLLI e poi con la società ASD ROCCASECCA, e milita attualmente nella s.s. 20/21 con la società ACD ANITRELLA; - Il sig. AGOSTINO è stato squalificato a seguito della sua ultima partita disputata con la società ASD ROCCASECCA nella passata stagione ovvero la 19/20 (gara GIARDINETTI – ROCCASECCA del 01.03.20) per cumulo di ammonizioni; - Il sig. AGOSTINO sul suo profilo Facebook si è chiamato Agostino Cristian (senza lettera h); - Tutti i tesserati auditi hanno riconosciuto il sig. AGOSTINO dalle foto a loro mostrate e prese dal profilo Facebook di Agostino Cristian.

Considerato quanto sopra descritto, le doglianze della società ATLETICO PONTINIA sono fondate. Pertanto, ai sensi degli artt. 4 e 10 del C.G.S. DELIBERA - Di accogliere il ricorso presentato dalla società ATLETICO PONTINIA; - Di infliggere alla società ANITRELLA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3, nonché l’ammenda di euro 500,00: - Di inibire il sig. ZINCO Yannick fino al 20/08/2021; - Di squalificare il calciatore AGOSTINO Cristian fino al 31 luglio 2022 - Nulla per la tassa del ricorso.

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