C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N.106 del 04/11/2021 – Delibera – ROVIANO FOOTBALL CLUB – OLIMPICA TIVOLI

ROVIANO FOOTBALL CLUB - OLIMPICA TIVOLI

Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al CU nº 89 del 21/10/2021. Esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla Società OLIMPICA TIVOLI con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe dei calciatori DE ANGELIS Samuele, BENSALAH Amin, BARONE Emanuele, FOLGORI Mattia (ROVIANO FOOTBALL CLUB) in quanto squalificati per una gara effettiva come risulta dal Comunicato Ufficiale nº 317 del 5/3/2020 invocando, per l'effetto, quanto previsto dal CGS Il ricorso è infondato. Infatti i calciatori sopra indicati, effettivamente risultano squalificati per una gara effettiva, come pubblicato sul CU nº 317 del 5/3/2020. Esaminati però gli atti ufficiali della gara della 1º giornata del Campionato di Seconda Categoria 2020/2021, NOVA 7 - ROVIANO FOOTBALL CLUB, i succitati calciatori (DE ANGELIS Samuele, BENSALAH Amin, BARONE Emanuele e FOLGORI Mattia) tesserati per la Società ROVIANO FOOTBALL CLUB, non sono stati inseriti nella lista di gara e, pertanto, hanno scontato la squalifica di cui al CU nº 317 del 5/3/2020. PQM DELIBERA - di respingere il ricorso proposto dalla Società Olimpica Tivoli - di convalidare il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio: ROVIANO FOOTBALL CLUB - OLIMPICA TIVOLI 1 - 1.

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