C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N.177 del 22/12/2021 – Delibera – CANALE MONTERANO CALCIO – MONTEFIASCONE
CANALE MONTERANO CALCIO - MONTEFIASCONE
Il Giudice Sportivo - Sciogliendo la riserva di cui al CU n. 133 DEL 24/11/2021 - Esaminato il ricorso proposto dalla società MONTEFIASCONE, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio nei termini previsti dalla norma in atto con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per un errore tecnico dell’arbitro relativamente alle modalità di accesso al terreno di gioco ed alla gara dei calciatori ritardatari. - Nello specifico la ricorrente sostiene che l’arbitro ed un suo assistente al 30 del primo tempo avrebbe interrotto temporaneamente la gara per circa 4/5 minuti per l’identificazione di un calciatore ritardatario della società CANALE MONTERANO. - Con tale procedura l’arbitro avrebbe commesso un errore tecnico, avendo interrotto la gara onde provvedere all’identificazione del calciatore insieme all’assistente ed entrando nello spogliatoio per recuperare il documento d’indentità del calciatore di riserva ritardatario, anziché attendere la prima interruzione del gioco. - Per l’effetto, la gara non ha avuto regolare svolgimento e pertanto chiede l’annullamento per errore tecnico dell’arbitro. Questo Organo Giudicante, sentito l’arbitro e l’assistente arbitrale designati mediante supplemento di rapporto, riferiscono che nel corso del primo tempo in occasione di una interruzione di gioco, la gara veniva sospesa momentaneamente in quanto entrava nel recinto di gioco nei pressi dello spogliatoio un calciatore di riserva della società CANALE MONTERANO con la maglia di gioco n. 17 Sig. MARANI Federico. Il suddetto calciatore si stava posizionando in panchina senza essere stato identificato. Pertanto l’assistente arbitrale n. 1, a gioco fermo, segnalava al collega arbitro la presenza indebita all’interno del recinto di gioco del calciatore non identificato, quindi, lo stesso assistente entrava nello spogliatoio per recuperare il documento di riconoscimento del calciatore MARANI Federico. In tale frangente, l’arbitro afferma di essere stato sempre presente sul terreno di gioco e che la gara, in tale occasione è stata interrotta per circa 3 minuti. Le doglianze della ricorrente non possono essere dunque accolte in quanto non si riscontra errore tecnico dell’arbitro. PQM DELIBERA a) di respingere il ricorso proposto dalla società MONTEFIASCONE b) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: CANALE MONTERANO MONTEFIASCONE 3 2. c) il contributo va incamerato.