C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 248 del 24/02/2022 – Delibera – FIAMIGNANO EQUICOLA – CASTEL GIUBILEO
FIAMIGNANO EQUICOLA - CASTEL GIUBILEO
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 239 del 17/02/2022; Preso atto del ricorso presentato dalla società CASTEL GIUBILEO, relativo alla gara di cui in epigrafe, poiché si rileva che lo stesso non rispecchia i requisiti previsti dall'art. 67, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Si dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla società CASTEL GIUBILEO Preso atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza della società CASTEL GIUBILEO rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, ai sensi di quanto previsto dall'art. 55, comma 1 delle NOIF, per cui deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti; visto quanto previsto dall'art. 10, comma 1 del CGS e l'art. 53, commi 2 e 7 delle NOIF PQM DECIDE a) di infliggere alla società CASTEL GIUBILEO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 e di penalizzare l stessa società di un punto in classifica; b) di comminare alla stessa società l'ammenda di euro 300,00 (1º rinuncia) c) il contributo va addebitato.