C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 261 del 03/03/2022 – Delibera – TRACHNA – NUOVA SAN MARTINO CALCIO
TRACHNA - NUOVA SAN MARTINO CALCIO
Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 239 del 17/02/2022 - esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio nei termini previsti dalle norme vigenti dalla società TRACHNA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto due estranei riconducibili alla società NUOVA SAN MARTINO CALCIO facevano irruzione sul terreno di gioco tentando di aggredire un calciatore della società TRACHNA senza riuscirvi perchè allontanato dagli stessi calciatori. L'arbitro, in tale circostanza, espelleva il Sig. PAROLISI Armando (TRACHNA) intervenuto a difesa del proprio compagno di squadra. La ricorrente ritiene ingiusta l'espulsione del proprio calciatore e quindi penalizzata nello svolgimento della gara. Per effetto richiede di annullare l'espulsione del calciatore PAROLISI Armando e assegnare la vittoria a tavolino. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova s rileva: - al 44' del secondo tempo due sostenitori della società NUOVA SAN MARTINO CALCIO invadevano il terreno di gioco tentando di colpire alcuni calciatori della società TRACHNA senza riuscirci. I suddetti venivano fatti allontanare e la gara riprendeva regolarmente. In tale circostanza l'arbitro al 44' del secondo tempo espelleva il calciatore PAROLISI Armando per aver colpito un tifoso avversario che aveva invaso il terreno di gioco. In relazione a quanto sopra la gara ha avuto regolare svolgimento ed il ricorso della società TRACHNA non può essere accolto. PQM DELIBERA a) di respingere il ricorso proposto dalla società TRACHNA b) di comminare alla società NUOVA SAN MARTINO CALCIO l'ammenda di euro 300.00 c) di incamerare il contributo.