C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 01/04/2022 – Delibera – GALLICANO NEL LAZIO – A FERRARIS VILLANOVA 1956

GALLICANO NEL LAZIO - A FERRARIS VILLANOVA 1956

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 272 del 10/03/2022 - esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nei termini previsti dalle norme vigenti dalla società A FERRARIS VILLANOVA 1956 con il quale si deduce che la gara di cui i epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l'arbitro designato non ha preso provvedimenti disciplinari nei confronti di calciatori della squadra avversaria che compivano atti di violenza sui propri tesserati. In più circostanze, la ricorrente ritiene che l'arbitro non sia stato all'altezza del compito assegnato ed in preda ad uno stato di agitazione non riusciva a portare a termine la gara. In conseguenze a tale situazione, la società, onde evitare ulteriori danni, ha deciso di abbandonare il terreno di gioco. Per l'effetto la ricorrente chiede la ripetizione della gara. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, risulta quanto segue: - al 36' del secondo tempo a seguito la realizzazione di una rete da parte della società GALLICANO NEL LAZIO, i calciatori di entrambe le squadre venivano a diverbio fra di loro. Nella circostanza l'arbitro espelleva i calciatori della società A. FERRARIS VILLANOVA 1956 Sig. VENTURA Andrea e VALERIANI Cristian. In tale frangente di gara veniva momentaneamente sospesa per circa 9' senza che l'arbitro, assumesse alcun provvedimento disciplinare. - Al 45' del secondo tempo la società A. FERRARIS VILLANOVA 1956 decideva di ritirarsi dal terreno di gioco. L'arbitro, quindi provvedeva a emettere il triplice fischio di chiusura sospendendo definitivamente la gara sul seguente punteggio: GALLICANO NEL LAZIO - A. FERRARIS VILLANOVA 1956 4 - 2. In virtù a quanto sopra riportato questo Organo Giudicante ritiene che l'arbitro non abbia messo in atto quanto stabilito dalla regola 5 del regolamento del gioco del calcio che recita: "...deve accertarsi inequivocabilmente, rivolgendosi al dirigente e/o al capitano di detta squadra, della volontà di non disputare o di non proseguire la gara. Inviterà in tal caso, il dirigente e/o il capitano a rilasciargli apposita dichiarazione scritta". In virtù all'art. 10 comma 6 lett. a) del CGS DELIBERA a) di accogliere il ricorso proposto dalla società A. FERRARIS VILLANOVA 1956 b) di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Lazio per quanto di competenza. Nulla per il contributo.

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