C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 374 del 10/05/2022 – Delibera – FULGUR TUSCANIA – SORIANESE
FULGUR TUSCANIA - SORIANESE
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 350 del 27/04/2022; preso atto del ricorso presentato dalla società SORIANESE, relativo alla gara di cui in epigrafe, rileva che lo stesso non rispecchia i requisiti previsti dall’art. 67, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Esaminati gli atti ufficiali, relativi alla gara di cui in epigrafe, come noto fonte ufficiale di prova, dal supplemento di rapporto, inviato successivamente dall’arbitro; si ricorda che l’art. 61 del CGS, prescrive che i rapporti degli Ufficiali di gara ed i relativi supplementi, fanno piena prova circa i fatti accaduti, in occasione dello svolgimento della gara per errore tecnico dell’arbitro. Si evince che al 24 del secondo tempo veniva ammonito il calciatore n. 8 RINALDI Gabriele della società FULGUR TUSCANIA, per comportamento antisportivo. Al 35 del secondo tempo, l’arbitro ammoniva per la seconda volta il calciatore n. 8 RINALDI Gabriele della società FULGUR TUSCANIA, non provvedendo alla sua espulsione, per doppia ammonizione. In conseguenza di quanto sopra riportato, la gara non ha avuto regolare svolgimento. Per effetto dell’art. 66, comma a), questo Organo Giudicante ha instaurato, d’ufficio, in base alle risultanze dei documenti ufficiali l’esame del ricorso. PQM DELIBERA a) di ordinare la ripetizione della gara, per errore tecnico da parte dell’arbitro; b) di dare mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza; c) il contributo va incamerato.