C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 378 del 12/05/2022 – Delibera – OLIMPUS ROMA – ACCADEMIACALCIO SABINA SL

OLIMPUS ROMA - ACCADEMIACALCIO SABINA SL

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 320 del 7/4/2022 - esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società OLIMPUS ROMA nei termini previsti dalle norme vigenti con il quale si deduce che al 38' del secondo tempo l'arbitro espelleva per somma di ammonizione il calciatore HRUSTIC Alen il quale in segno di protesta senza nessuna violenza o colluttazione appoggiava le mani al collo dell'arbitro. - di conseguenza il direttore di gara tra la sospensione generale sospendeva definitivamente la gara. La ricorrente, osserva che il gesto del proprio calciatore, senza volere usare violenza al direttore di gara, ne era vittima di frustrazione per l'espulsione. - La reclamante ritiene che nella sussistenza i presupposti per la sospensione della gara e chiede la ripetizione della gara o la ripetizione della stessa dal minuto di sospensione decretato. - esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova risulta che il calciatore HRUSTIC Alen veniva espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare avvicinava con veemenza l'arbitro e lo afferrava violentemente per il collo stringendolo con forza procurandogli dolore e difficoltà a deglutizione Nella circostanza, rivolgeva al direttore di gara espressioni offensive e minacciose. Veniva allontanato da due propri compagni di squadra. Tale aggressione, costringeva l'arbitro a sospendere la gara. Persistendo il dolore, l'arbitro si portava presso il Pronto Soccorso dell'ospedale Fondazione PTV di Roma dove gli veniva riscontrato postumi di aggressione guaribile in gg. 3 s.c.. In funzione, all'aggressione subita l'arbitro non trovandosi nelle condizioni psico-fisiche da portare a termine la gara e opportunamente l'ha sospesa al 41' del primo tempo sul seguente punteggio: OLIMPUS ROMA - ACCADEMIA CALCIO SABINA 0 - 1. In considerazione a quanto sopra descritto la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara va attribuita alla società OLIMPUS ROMA. In virtù all'art. 10 comma 1 del CGS DELIBERA a) di respingere il ricorso proposto dalla società OLIMPUS ROMA b) di infliggere alla società OLIMPUS ROMA la punizione sportiva dell perdita della gara con il punteggio di 0 - 3. c) la tassa ricorso va addebitata.

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