C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 378 del 12/05/2022 – Delibera – SPES POGGIO FIDONI – PALOMBARA
SPES POGGIO FIDONI - PALOMBARA
Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al CU. n. 355 del 28/04/2022; esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio della società SPES POGGIO FIDONI, nel quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto l'arbitro, in violazione dell'art. 71 delle NOIF in merito alla identificazione dei calciatori partecipanti alla gara, avrebbe ammesso il calciatore GIZZI Edoardo della società PALOMBARA nonostante lo stesso fosse del tutto sprovvisto di idoneo documento di riconoscimento per consentirne la sua identificazione, nè un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle autorità competenti. L'arbitro non consentiva inizialmente al calciatore GIZZI di partecipare alla gara, avendo quest'ultimo presentato solo una fotocopia del documento d'identità. Successivamente invece l'arbitro consentiva al citato calciatore di prendere parte alla gara identificandolo con la denuncia di smarrimento del documento. La ricorrente chiede dunque la vittoria a tavolino ovvero, in subordine, la ripetizione della gara. Esaminati gli atti ufficiali, nonchè il relativo supplemento di referto, che fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, l'arbitro afferma che la società sportiva PALOMBARA nel presentare i documenti dei propri tesserati faceva menzione del fatto che un calciatore della propria squadra GIZZI Edoardo non era in possesso del documento originale ma in possesso di una fotocopia. Riferiva che con la fotocopia non poteva partecipare alla gara. La società PALOMBARA, pertanto, chiedeva il tempo di attesa per avere il tempo necessario di mostrare l'evidenza riguardante lo smarrimento del documento, presentando regolare denuncia presso le autorità competenti. Entro il tempo previsto procedevo al riconoscimento del calciatore in questione mediante la fotocopia del documento e la denuncia di smarrimento, pertanto, sotto la mia autorizzazione il calciatore partecipava regolarmente alla gara in oggetto. Da quanto sopra esposto si evince che l'arbitro non ha identificato con documento valido il calciatore GIZZI Edoardo e che, pertanto, le doglianze della ricorrente sono valide. Ai sensi dell'art. 71 delle NOIF e dell'art. 10 comma 5 del CGS DELIBERA a) di accogliere il ricorso proposto dalla società SPES POGGIO FIDONI b) di disporre la ripetizione della gara in oggetto per errore tecnico dell'arbitro, dando mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza; c) di comminare alla società PALOMBARA l'ammenda di euro 100,00 per aver causato ritardo all'inizio della gara; d) il contributo va restituito.