C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 378 del 12/05/2022 – Delibera – POLISPORTIVA VALLECORSA – BOVILLENSE
POLISPORTIVA VALLECORSA - BOVILLENSE
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 261 del 03.03.2022; - esaminato il ricorso fatto pervenire dalla società BOVILLENSE nei termini previsti dalle norme vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa che era la prosecuzione della gara sospesa per impraticabilità in data 26/02/2022, avrebbe preso parte il calciatore TULLIO Roberto che, all'epoca dei fatti della gara sospesa era squalificato fino al 30.03.2022 come da C.U. n. 161 del 10.12.2021; - la ricorrente in virtù all'art. 30, comma A punto 3 del Regolamento della LND che recita "i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione, quindi il calciatore TULLIO Roberto non avrebbe potuto essere in campo; per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Il ricorso è fondato. Infatti, la società POLISPORTIVA VALLECORSA ha trasgredito quanto previsto dall'art. 33, comma 3 che recita "i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione". Pertanto, in virtù all'art. 10, comma 6 DELIBERA a) di accogliere il ricorso proposto dalla società BOVILLENSE b) di infliggere alla società POLISPORTIVA VALLECORSA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 100,00; c) di inibire il dirigente CAMMISOLA Enzo fino al 27.05.2022; d) di squalificare per una gara effettiva il calciatore TULLIO Roberto; e) il contributo va restituito.