F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0003/CFA pubblicata il 01 Luglio 2022 (motivazioni) – Presidente federale/Iulian Hincu

I Decisione/0003/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0128/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Claudio Franchini – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Luca Cestaro - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0128/CFA/2021-2022 proposto dal Presidente Federale in data 6.06.2022,

per la riforma della decisione Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pinerolo n. 22 del 7 aprile 2022;

visto il reclamo e i relativi allegati; visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.06.2022, il Dott. Luca Cestaro.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con il presente reclamo ai sensi dell’art. 102 C.G.S., il Presidente pro tempore della Federazione Italiana Gioco Calcio impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pinerolo, pubblicata sul C.U. n. 22 del 7 aprile 2022 della medesima Delegazione, quanto, in particolare, alla misura della sanzione irrogata al tesserato Iulian Hincu per i fatti avvenuti nel corso dell’incontro del 2.4.2022 tra i Celtic Fireblock e i Made in Romania, valevole per il Torneo Ricreativo Girone Elite.

1.2. In particolare, si denuncia come inadeguata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha irrogato a Iulian Hincu la sanzione della squalifica sino al 30.6.2023 per una condotta violenta ai danni del direttore di gara.

Il ricorrente riporta il Comunicato Ufficiale n. 22 della Delegazione Provinciale di Pinerolo del 07.04.2022 (all. 1 al ricorso) che così descrive la vicenda all’origine dell’irrogazione della sanzione: “al 38° del secondo tempo l’arbitro sospendeva la gara a seguito di quanto avvenuto dopo la convalida di una rete allorquando il giocatore Hincu Iulian (Made in Romania) colpiva il direttore di gara con un pugno al mento provocandogli forte dolore e ferendolo, nonché proferendo al suo indirizzo ripetuti insulti e minacce venendo trattenuto dai propri compagni”… “una volta ristabilitosi, il direttore di gara si recava presso il pronto soccorso del nosocomio più vicino ove veniva dimesso con referto attestante piccola ferita lacero contusa superficiale senza sanguinamenti e/o ematomi con conseguenti giorni 3 di prognosi”.

La sanzione, nella prospettazione della parte ricorrente, sarebbe illegittima - poiché non conforme all’art. 35, comma 4, del C.G.S. che sanziona con un minimo di due anni di squalifica i calciatori e i tecnici che compiano condotte violente dalle quali derivino lesioni personali - e, comunque, non proporzionata alla gravità della condotta violenta perpetrata.

1.3. Il reclamo - proposto all’esito della segnalazione del Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri ai sensi dell’art. 49, comma 3, lett. a), del C.G.S. - era depositato il 6.6.2022 e notificato, in data 9.6.2022, al Gruppo sportivo “Made in Romania” e a Iulian Hincu. Cionondimeno, nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.

1.4 Il Presidente della Corte Federale di Appello della F.I.G.C., con provvedimento del 7.6.2021, assegnava la trattazione del reclamo alle Sezioni Unite.

1.5. In data 30.06.2021, si teneva l’udienza collegiale dinanzi alle Sezioni Unite, all’esito della quale il Collegio pronunciava il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Preliminarmente, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, va dichiarata l’ammissibilità del reclamo poiché ritualmente proposto ai sensi dell’art. 102 C.G.S.

Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello, in particolare, hanno avuto modo di precisare (v., tra le altre, le decisioni n. 108/2020-2021 e 56/2021-2022), la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS.

Va, quindi, confermata la natura dell’istituto da intendersi quale presidio della corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante.

Nel caso di specie sussiste, pertanto, la legittimazione straordinaria del Presidente Federale per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 102 CGS, avendo questi considerata illegittima e inadeguata la sanzione inflitta in concreto dal Giudice Sportivo Territoriale.

3.1. Nel merito, la vicenda è descritta con precisione nel rapporto arbitrale. Dopo la convalida di una rete al 37° minuto del secondo tempo dell’incontro tra Celtic Fireblock e Made in Romania, i giocatori di quest’ultima squadra accerchiavano e spintonavano il direttore di gara determinandone la caduta; una volta rialzatosi il direttore di gara, Iulian Hincu lo colpiva con un pugno al volto. Gli eventi determinavano la sospensione della partita e l’espulsione del giocatore che continuava a insultare e a minacciare il direttore di gara con epiteti quali “sei un figlio di puttana”, “sei uno stronzo”, “ti aspetto fuori”.

3.2. Al direttore di gara, Andrea Denanni, il medico del pronto soccorso dell’ospedale di Pinerolo diagnosticava una “ contusione al mento e alla mandibola” con prognosi di tre giorni e prescriveva una terapia a base di ghiaccio e antidolorifici (v. il referto in atti).

3.3. Come si è detto il Giudice sportivo, oltre ad assegnare la sconfitta (3-0) alla squadra Made in Romania, squalificava Iulian Hincu sino al 30.6.2023.

4.1. Il reclamo è fondato.

Trova applicazione l’art. 35, comma 1, del Codice di giustizia sportiva che sanziona la “ condotta violenta”, definita come “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”.

Non v’è dubbio che, nel caso di specie, Iulian Hincu si sia reso autore di una condotta siffatta.

4.2. La medesima disposizione, al comma 4, punisce più gravemente, con la sanzione minima di due anni di squalifica, quelle condotte che abbiano cagionato “una lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica”.

Per lesione personale si intende, mutuando la definizione dal diritto penale, ogni alterazione dello stato fisiologico del corpo che comporti l’insorgenza di una malattia. È stato chiarito, in merito, che, quale alterazione anatomica che comporta un processo di guarigione, pur breve, la contusione costituisce appunto una malattia rilevante ai fini della configurabilità della lesione (v. Cassazione penale, sez. VII, 31/05/2016, n. 29786; Cassazione penale, sez. V, 30/05/2014, n. 44026).

La condotta violenta di Iulian Hincu ha, quindi, cagionato una lesione al direttore di gara.

5. L’esposizione che precede dimostra come la sanzione irrogata dal Giudice sportivo sia illegittima in quanto non rispetta il minimo edittale di cui al menzionato art. 35, comma 4, C.G.S.

6.1. La sanzione è, peraltro, anche inadeguata in quanto non ha tenuto nella giusta considerazione il contesto intimidatorio nel quale è maturata la condotta lesiva (accerchiamento del direttore di gara) e il comportamento successivo alla condotta stessa caratterizzato da insulti e minacce profferite dal medesimo Hincu all’arbitro.

Nel suo insieme, la condotta è incompatibile con i principi della lealtà, della correttezza e della probità che devono guidare l’azione (fra gli altri) degli atleti “in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (art. 4, comma 1, C.G.S.); nel contesto dell’attività sportiva, improntata a simili principi, la violenza, generalmente esecrata dall’ordinamento, assume una connotazione di ancora maggiore gravità specialmente se rivolta nei confronti dell’ufficiale di gara il cui operato è funzionale proprio al rispetto dei medesimi principi di lealtà e correttezza oltre che delle regole del gioco.

Giova qui ribadire che l’ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara da parte di tesserati. Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; n. 54/CFA/2021-2022; n. 56/CFA/2021-2022).

6.2. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che la sanzione irrogata, oltre che illegittima, sia anche inadeguata e che, pertanto, non possa essere limitata ai minimi edittali.

Acclarata la responsabilità disciplinare di Hincu Iulian per la condotta contestata, la sanzione va, quindi, determinata nella squalifica fino al 31.3.2026.

Resta ferma l’applicazione del disposto dell’art. 35, comma 7, C.G.S. quanto alla considerazione delle sanzioni inflitte ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sanzione impugnata, irroga al sig. Iulian Hincu la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2026.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

 L'ESTENSORE                                                                   IL PRESIDENTE                

Luca Cestaro                                                                          Mario Luigi Torsello

 

Depositato in data 01.07.2022

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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