F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0004/CFA pubblicata il 14 Luglio 2022 (motivazioni) – sig. Matteo Capotondi

Decisione/0004/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0129/CFA/2021-2022

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sig.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti - Componente (relatore)

Paola Palmieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n.  0129/CFA/2021-2022 per revocazione e revisione, ex art. 63 C.G.S., proposto dal sig. Matteo Capotondi in data 07.06.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche di cui al Com. Uff. n. 203 del 06.04.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 5 luglio 2022, il Pres. Angelo De Zotti e uditi l’Avv. Marco Polita per il reclamante e lo stesso sig. Matteo Capotondi.

RITENUTO IN FATTO

Con comunicato ufficiale n. 203 del 06.04.2022 il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche in relazione alla gara del 02.04.2022 Cingolana — San Francesco / L. Europa Luciano Bocchini ha irrogato a Matteo Capotondi la squalifica fino al 03.04.2024. Tale squalifica è stata inflitta anche ai calciatori Vito Samuele, Bove Alessandro e Kouao Malan Jean Paul.

E ciò a seguito dei fatti riportati nel referto dell’arbitro Leonardo Fontinovi che di seguito testualmente si riportano: “A pochi secondi dal termine della gara, durante gli sviluppi di un calcio d’angolo, dopo aver fischiato un calcio di punizione a favore della squadra di casa, Cingolana San Francesco, sono stato aggredito con violenza dalla squadra ospite, Largo Europa Luciano Bocchini, che avendo continuato a giocare il pallone dopo il mio fischio pretendeva la convalida del gol. Nel particolare venivo accerchiato da tutta la squadra, inclusi i componenti della panchina, i quali mi hanno spintonato e mi hanno preso a calci sui polpacci provocandomi dolore (essendo arrivati i calci da dietro non sono riuscito ad individuare coloro che mi hanno colpito). Di questi ho potuto riconoscere il numero 5 Vito Samuele, il numero 15 Matteo Capotondi, i quali mi hanno spintonato violentemente tanto da farmi indietreggiare. Oltre a questi due, il numero 10 Kouao Malan Jean Paul, nonostante fosse stato espulso nel corso della gara, è rientrato in campo per venirmi a spintonare insieme al numero 5 e al numero 15. Il giocatore numero 3, invece, Bove Alessandro mi rivolgeva ripetutamente le seguenti frasi “io ti ammazzo, se non dai gol t’ammazzo”. Mentre avveniva tutto questo, gli altri componenti della squadra continuavano ad accerchiarmi venendomi addosso con una certa vigoria tanto che, preoccupato per la mia incolumità sono stato costretto a sospendere la gara. Infatti, sono riuscito a liberarmi da tale situazione con l’aiuto di alcuni membri della squadra di casa che, con difficoltà, si sono inseriti tra me e i giocatori del Largo Europa per proteggermi. Terminata la gara ho preferito tornare a casa dato il trauma psicofisico subito e la mattina seguente mi sono recato al pronto soccorso dove mi è stato diagnosticato un politrauma da aggressione con prognosi di cinque giorni”.

Dopo il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche la Società Largo Europa Luciano Bocchini, nell'interesse dei Sig.ri Bove Alessandro, Vito Samuele e Kouao Malan Jean Paul ha proposto reclamo avanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale delle Marche, la quale, acquisite ulteriori informative e integrata l'istruttoria, ha accolto il ricorso e, riqualificando in termini parzialmente diversi i fatti oggetto del deferimento, ha prosciolto il sig. Bove Alessandro, ha ridotto la squalifica dei giocatori Vito Samuele e Kouao Malan Jean Paul ed ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 30 aprile 2024 al calciatore argentino Nunez che si era dichiarato responsabile del contatto con il direttore di gara.

A seguito di tale decisione riportata parzialmente nel C.U. n. 219 del 27 aprile 2022, prodotto in giudizio come allegato n. 2, il sig. Matteo Capotondi, che assume di essersi attivato unicamente per pacificare gli animi, ritiene che sussistano i presupposti per la revisione/revocazione della statuizione assunta dal Giudice Sportivo nei suoi confronti, essendo emersi dopo la decorrenza dei termini, nuovi elementi probatori a discarico del medesimo giocatore.

Il reclamante dichiara, in merito, di essere venuto a conoscenza della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale solo in data 29.05.2022, correggendo un refuso contenuto nel reclamo, in occasione dell'ultima gara di campionato di II^ categoria della Regione Marche.

In accoglimento del presente ricorso, chiede pertanto, ex art. 63 Codice Giustizia Sportiva, di essere dichiarato estraneo al fatto contestato e riabilitato con l'annullamento della squalifica che gli è stata irrogata.

In data 5 luglio 2022 la causa è stata discussa e posta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come si richiede, vanno preliminarmente affrontate le questioni in rito, che nella specie sono quelle relative alla ammissibilità della domanda di revocazione/revisione azionata nel giudizio.

2. La questione si pone perché nel sintetico reclamo presentato dal sig. Capotondi, per la revocazione/revisione della decisione del Giudice Sportivo riportata in epigrafe, viene menzionato genericamente l’art. 63 CGS, intitolato “revocazione e revisione”, senza indicare se ciò che si chiede alla Corte consista nella revocazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ovvero nella revisione di cui al comma 4, lettere a), b), c) del suddetto art. 63 CGS.

3. Già per questo, a rigore, si dovrebbe affermare che sussistono sufficienti ragioni di inammissibilità di un siffatto reclamo, sia perché non spetta al giudice ma alla parte individuare quale delle diverse ipotesi di fatto e di diritto dei due istituti sorregge la domanda, sia perché la stessa narrazione del fatto non consente, come si chiarirà in seguito, di individuarne agevolmente una di esse.

4. Procedendo tuttavia per esclusione il Collegio ritiene di dover certamente obliterare ogni delineata ipotesi di revocazione, per l’evidente estraneità di tale istituto ai motivi di reclamo e, quanto alla revisione, di considerare in astratto plausibili, tra quelle di cui al comma 4, le ipotesi di cui alla lettera a), ossia “quando sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto”, ovvero quelle della lettera b), ossia quando “vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile”.

Infatti il reclamante espone, nei termini generici già sopra evidenziati, che dopo essere stato colpito dal provvedimento sanzionatorio, non impugnato e divenuto nei suoi confronti irrevocabile, la società AS Largo Europa Luciano Bocchini, ha proposto reclamo, nell'interesse dei Sig.ri Bove Alessandro, Vito Samuele e Kouao Malan Jean Paul, avanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale delle Marche, la quale, acquisite ulteriori informative e integrata l'istruttoria, ha accolto il ricorso e, riqualificando in termini parzialmente diversi i fatti oggetto del deferimento, ha prosciolto il sig. Bove Alessandro e, in sua vece, ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 3 aprile 2024 al calciatore argentino Nunez che si era dichiarato responsabile del contatto con il direttore di gara, inferendo il reclamante, da questi fatti,  che nei suoi confronti sarebbero emersi dopo la decorrenza dei termini, nuovi elementi probatori a discarico.

5. Per valutare la fondatezza del reclamo, così forzatamente ricostruito dal Collegio, dapprima è stato esaminato il referto del direttore di gara sulla cui base è stato assunto il provvedimento sanzionatorio nei confronti del Capotondi e di altri calciatori e il cui contenuto è stato riportato testualmente nelle premesse di fatto.

5.1. In seguito il Collegio ha esaminato la decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale delle Marche, peraltro solo parzialmente riportata nel C.U. 219 del 27.04.2022, giungendo alla conclusione che da quella decisione - che peraltro non vede come parte in causa Matteo Capotondi ma altri calciatori e precisamente Bove, Samuele, Kouao Malan e Nunes - non si evincono, diversamente da ciò che si sostiene genericamente nel reclamo, né elementi di prova a discarico del reclamante (comma 4, lettera a)) né sussiste, per quanto lo riguarda, una inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione che gli ha inflitto la sanzione della squalifica sino al 3 aprile 2024 con quelli contenuti nella decisione irrevocabile della Corte Sportiva d’Appello delle Marche (comma 4, lettera b)).

5.2. E d’altra parte, se ci fossero state prove sopravvenute a discarico e se il reclamo lo avesse riguardato, il Capotondi sarebbe stato prosciolto o comunque avrebbe beneficiato della riduzione della sanzione, così come avvenuto per i giocatori Bove, Samuele e Kouao Malan.

5.3. Al contrario, nel corso dell’audizione del direttore di gara, riportata negli atti di causa,  quest’ultimo, invero, scagiona il capitano Alessandro Bove, attribuendo al calciatore Nunes la responsabilità per i colpi ricevuti, erroneamente attribuiti al primo, ma non scagiona il Capotondi al quale anzi attribuisce una condotta gravemente minacciosa riportando tra l’altro quanto segue: “In tale occasione [del goal non concesso] sono stato colpito da dietro con due o tre calci ma non sono in grado di dire chi sia stato l’autore del gesto. I giocatori Vito Samuele n. 5 Capotondi Matteo n. 15 e Kouao Malan Jean Paul n. 10 mi hanno spintonato venendomi addosso petto a petto pur senza mettermi le mani addosso. Aggiungo che sia il numero 10 Kouao Malan   che il numero 15 Capotondi mi hanno anche minacciato dicendomi frasi del tipo “Ti ammazzo, se non dai il gol ti ammazzo””.

6. Ne consegue che, anche a prescindere dai profili di inammissibilità della domanda di revisione - che, peraltro, non riporta correttamente il contenuto della decisione della Corte Sportiva d’appello, né evidenzia il fatto che la decisione d’appello non riguarda il reclamante - non sussistono i presupposti, sia di fatto che di diritto, per la revisione della sanzione inflitta al sig. Matteo Capotondi, vuoi per non essere state addotte ovvero per essere emerse prove a suo discarico, vuoi perché non sussiste alcuna incongruenza tra la decisione sanzionatoria, divenuta irrevocabile, assunta nei suoi confronti sulla base del riportato referto arbitrale e quella della Corte Sportiva d’Appello che ha riguardato i giocatori Bove, Samuele, Kouao Malan e Nunes.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti, presso i difensori con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                   IL PRESIDENTE                

Angelo De Zotti                                                                 Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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