F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0005/CFA pubblicata il 14 Luglio 2022 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale/Sig. Alessandro Domizi-ASD Gruppo Sportivo Italiano
Decisione/0005/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0126/CFA/2021-2022
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
IV SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Marco Lipari – Presidente
Vincenzo Barbieri – Componente
Marco Stigliano Messuti - Componente (relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0126/CFA/2021-2022 del 6.06.2022 proposto dal Procuratore Federale Interregionale,
contro
il Sig. Alessandro Domizi, all’epoca dei fatti presidente della ASD Gruppo Sportivo Italiano, nonché la società A.S.D. Gruppo Sportivo Italiano a titolo di responsabilità diretta,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata con il C.U. n. 404, del 27 maggio 2022;
Visti il reclamo con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 4 luglio 2022, l’Avv. dello Stato Marco Stigliano Messuti e uditi per il reclamante Procura Federale, l'Avv. Lorenzo Giua il quale, contesta le argomentazioni difensive dei deferiti ritenendo il reclamo tempestivo e, relativamente all'improcedibilità, rileva che agli atti è depositata la notifica del deferimento a mezzo raccomandata in data 4 marzo 2022. Nel merito, ritiene censurabile la decisione impugnata, osservando che la FIGC ha il potere di disciplinare in via più restrittiva le proprie attività. In conclusione, chiede l'accoglimento del gravame con irrogazione delle sanzioni chieste in primo grado (mesi 3 di inibizione per il sig. Domizi ed euro 500,00 di ammenda per la società).
È presente per il Sig. Domizi l'Avv. Matteo Sperduti, il quale, richiamate le eccezioni pregiudiziali di cui all'atto di costituzione, si rimette al giudizio della Corte. Nel merito, ritiene che l'evento contestato non abbia le caratteristiche di un contesto agonistico; la società, affiliata anche alla FIDAL, non ha svolto attività calcistica non essendoci prova sul punto da parte della procura federale. Conclude per il rigetto del reclamo.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il presente procedimento trae origine da una comunicazione inviata in data 11.11.2021 dalla Segreteria del Settore Tecnico della F.I.G.C., alla quale era allegata una nota dell'associazione Italiana Allenatori Calcio con la quale si segnalava il comportamento della società ASD Gruppo Sportivo Italiano di Sabaudia, la quale aveva preso parte ad eventi organizzati da Enti di Promozione Sportiva che non avevano sottoscritto apposita convenzione con il Settore Giovanile Scolastico della FIGC.
A seguito dell’attività inquirente svolta, veniva accertato che la Società ASD Gruppo Sportivo aveva partecipato, nel mese di luglio 2021, ad un evento organizzato da un Ente di Promozione Sportiva, che non aveva sottoscritto apposita convenzione con il Settore Giovanile Scolastico.
In particolare, in sede di audizione da parte della Procura Federale, il sig. Alessandro Domizi, confermava la circostanza che la società dallo stesso rappresentata aveva partecipato ad un unico evento svoltosi nel luglio 2021, organizzato dall’ente di promozione sportiva MSP Italia che non risultava aver sottoscritto apposita convenzione con il settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.
Conseguentemente, a conclusione delle indagini, l’organo inquirente deferiva dinanzi al Tribunale Federale Territoriale il sig. Alessandro Domizi e la società ASD Gruppo Sportivo Italiano per rispondere: il primo all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Gruppo Sportivo Italiano, della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1, lett. n), del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2021 - 2022 per aver fatto partecipare, nel mese di luglio 2021, calciatori tesserati per la propria società ad un evento organizzato dall’ente di promozione sportiva MSP Italia che non aveva sottoscritto apposita convenzione con il settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.; la seconda, società ASD Gruppo Sportivo Italiano a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Alessandro Domizi.
Nel contraddittorio delle parti il Tribunale deliberava di prosciogliere i deferiti con la seguente motivazione: “il rapporto tra gli enti di promozione sportiva e la FIGC relativa al periodo in contestazione era regolato con normativa endofederale dal C.U. n. 1 del S.G.S. stagione 2021/2022 che prescrive che alle società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il settore giovanile e scolastico come già stabilito anche nella stagione sportiva precedente. Tuttavia, fino al luglio 2021, non veniva sottoscritta alcuna convenzione in applicazione di tale norma come specificato nel C.U. n. 1 del SGS. A ben vedere, tuttavia, tale norma sarebbe in contrasto con il regolamento degli enti di promozione sportiva approvato dal CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014, che all’art. 2, comma 1, lettera a) prevede di stipulare convenzioni solo in caso di attività agonistiche di prestazione e non di attività ludico motorie e di avviamento alla pratica sportiva o di attività a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale. L’attività svolta dall’ASD gruppo sportivo italiano in occasione dell’evento organizzato dalla MSP Italia (Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI), quindi, risulta del tutto legittima in quanto l’attività in questione non era certamente agonistica e quindi non vi era alcuna necessità della convenzione richiamata dal settore giovanile e scolastico. Tutti i deferiti vanno quindi prosciolti in quanto i fatti ascritti non hanno violato alcuna normativa federale alla luce del combinato disposto con le normative CONI e le convenzioni in essere con gli enti di promozione sportiva”.
Avverso la predetta decisione veniva ritualmente e tempestivamente proposto reclamo da parte della Procura Federale, la quale articolava due ordini di censura:
1) “La decisione del Tribunale Territoriale è erronea ed ingiusta, in quanto pretermette ed omette l’applicazione della normativa endofederale di cui all'art. 1, lett. n), del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2021 – 2022 dallo stesso Organo Giudicante richiamata, ritenendo la stessa in contrasto – peraltro erroneamente per quanto si dirà nel secondo motivo di reclamo - con il Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014. L’affermazione di tale principio, tuttavia, si pone in contrasto con il dovere del Giudice “endofederale” di applicazione delle norme federali e di incompetenza dello stesso a valutare l’eventuale sussistenza di eventuali contrasti o rapporti di integrazione tra quanto previsto dai regolamenti federali e delle Leghe con i regolamenti emanati dal CONI; tutto ciò ovviamente in materie o fattispecie che non involgono i principi generali di diritto, ma si limitino alla regolamentazione dell’attività di soggetti tesserati. L'unico caso in cui il Giudice endofederale può disapplicare, incidenter tantum, una norma federale, infatti, è costituita dalla eventuale contrarietà della stessa ai principi generali dell'ordinamento sportivo, ai sensi dell’art. 1 dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI. Ragionando diversamente, infatti, si giungerebbe a conferire al Giudice endofederale il potere di disapplicare norme regolamentari rese dalla Federazione o dalle Leghe nell’ambito dell’autonomia di attività alle stesse espressamente riconosciuta nell’ambito dell’organizzazione, dei limiti e delle modalità di esercizio dell’attività sportiva nell’ambito di società affiliate. Tutto ciò, peraltro, è quanto effettivamente avvenuto nel caso di specie, atteso che con il provvedimento oggetto del presente gravame il Giudice di prime cure ha sostanzialmente sindacato su di una specifica modalità di esercizio dell’attività sportiva di giovani calciatori sancita dall’articolazione federale preposta alla tutela dell’interesse dei minori.”
2) “Fermo restando quanto evidenziato e fatto valere con il precedente motivo di reclamo, si deduce ulteriormente che, a tutto voler concedere per un attimo in merito alla applicabilità diretta al caso di specie del disposto di cui alla normativa regolamentare del CONI richiamata nella rubrica del presente motivo, tra il disposto normativo della stessa e quanto previsto dal C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico non sussiste in alcun modo il contrasto erroneamente individuato dal Giudice di prime cure.
Mentre la norma CONI, infatti, trova immediata applicazione nei riguardi degli Enti di Promozione Sportiva – che peraltro operano nell’ambito di tutte le discipline sportive riconosciute - quella federale è ovviamente applicabile in via esclusiva alle società affiliate alla F.I.G.C. La previsione di cui al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, pertanto, si pone quale integrazione alla richiamata previsione regolamentare del CONI e non come norma in contrasto con la stessa. D’altronde nella stessa previsione regolamentare posta a base della decisione impugnata non è esclusa in alcun modo la regolamentazione concorrente sulla modalità di partecipazione ad eventi o attività da parte di società affiliate alle singole Federazioni; tanto, peraltro, costituisce ragionevole previsione nel caso di una norma, come quella posta nel caso di specie, rivolta indistintamente a discipline sportive assolutamente eterogenee, caratterizzate da modalità ed esigenze di svolgimento assai diverse tra loro. La regolamentazione della F.I.G.C., pertanto, alle società del Settore Giovanile richiede semplicemente un quid pluris, consistente nel poter partecipare ad eventi organizzati da enti di promozione sportiva che hanno sottoscritto apposita convenzione con il settore Giovanile e Scolastico. La norma endofederale, poi, ha una ratio precisa, che consiste nel prevedere le più ampie garanzie per i minori non solo per le attività agonistiche, ma anche per le “attività ludico-motorie e di avviamento alla pratica sportiva” o di “attività a carattere promozionale, amatoriale e dilettantistico, seppure con modalità competitive, con scopi di ricreazione, crescita, salute, maturazione personale e sociale”.
Con memoria difensiva, ritualmente depositata, il reclamato reiterava le difese svolte ed in particolare eccepiva pregiudizialmente “l’inammissibilità in quanto il reclamo era stato proposto fuori termine rispetto alle tempistiche indicate nel binomio normativo prescritto dagli artt. 4 comma 3 e 101 comma 2 del CGS. Infatti, facendo un richiamo alle date riguardanti l’emissione del CU impugnato, lo stesso è stato pubblicato dal TFT sul sito del CR Lazio LND in data 28/05/2022 per poi essere notificato alle parti in data 30/05/2022 ed il successivo appello proposto in data 06/06/2022”.
In subordine riproponeva le eccezioni sollevate in I° grado sulle quali il Tribunale non si era pronunciato. In particolare, deduceva l’improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva: “L’art. 125 co. 2 disciplina il termine entro cui il Procuratore Federale deve procedere all’emissione dell’atto di deferimento. La norma de qua testualmente recita “L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”. Detta norma deve pertanto essere letta in combinato disposto con l’art 123 co. 1 CGS che prevede, all’esito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, il termine di quindici giorni in favore dell’incolpato per essere ascoltato ovvero per presentare memorie. Il termine finale entro cui deve essere disposto il deferimento è pertanto pari a 45 giorni complessivi. Nel caso che occupa l’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato in data 22.02.2022 alla PEC della società deferita e l’atto di deferimento in data 19.04.2022. Sapendo, infatti, che il termine indicato dalla normativa di cui sopra, come noto a seguito di varie pronunce contrastanti, tra cui la decisione n. 13/2021 Sez. II del Collegio di Garanzia del CONI, ha natura perentoria, nel caso che occupa l’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato in data 22.02.2022 alla pec della società deferita, il termine complessivo di cui alla norma sopra richiamata (giorni 15 ex art. 123 co. 1+ giorni 30 ex art. 125 CGS) risulta dunque spirato in data 08.04.2022.”
Nel merito deduceva l’infondatezza del reclamo.
Con dispositivo 0001/CFA-2022-2023 pubblicato in data 4/7/2022 la Corte federale: a) dichiarava improcedibile il deferimento nei confronti della società ASD Gruppo Sportivo Italiano; b) accoglieva parzialmente il reclamo, nonché il deferimento proposto nei confronti del Sig. Alessandro Domizi e, per l'effetto, gli applicava la sanzione di 15 giorni di inibizione, con le seguenti motivazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Collegio, prima di procedere all’esame delle censure sollevate dalle parti rileva, d’ufficio, che il reclamo non risulta firmato digitalmente e che le regole tecniche operative del PST sono inderogabili a pena di inammissibilità. Tuttavia, alla stregua della giurisprudenza formatasi sul punto, questa Corte ritiene che, limitatamente alla stagione sportiva 2021/2022, nel quale rientra il caso in esame, possa farsi applicazione del principio dell’errore scusabile: “La stagione in corso è la prima nella quale, in base all’articolo 14 delle regole tecniche per il processo sportivo telematico (adottate con delibera del Consiglio federale del 29 gennaio 2021, pubblicate con il CU n. 160 del 1^ febbraio 2021), non trovano più applicazione, nemmeno in via concorrente, le precedenti modalità di deposito telematico a mezzo PEC; pertanto, sussistono i presupposti per considerare scusabile l’errore in cui è incorso il difensore. Per le stesse ragioni, è scusabile l’errore anche rispetto alla firma che, in base all’articolo 5 delle citate regole tecniche deve essere digitale nel formato “PAdES” o “CAdES” (il difensore – nella specie - aveva utilizzato la scansione per immagine di quella autografa, che è ammessa, in base al comma 1, ultimo periodo, del citato articolo 5, solo per la parte interessata e “nei procedimenti ove l’assistenza del difensore non è necessaria” (Sezione I, decisione n. 86/CFA/2021-2022; cfr. anche sezione IV, decisione n. 15/CFA/2021-2022).
Quanto alla prima eccezione dedotta dai deferiti in punto di tardività del reclamo, la stessa deve ritenersi infondata e destituita di fondamento per le seguenti considerazioni.
Costituisce consolidato principio giurisprudenziale di questa Corte federale che il termine di 7 giorni per la proposizione del reclamo decorre dalla comunicazione alle parti della decisione (Sezione I, decisione n. 76/CFA/2021-2022). Se è vero, infatti, che l’art. 101, comma 2, C.G.S., prevede che il reclamo sia depositato, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare, tale disposizione deve essere letta in correlazione con quella di cui all’art. 51, comma 4, del medesimo Codice, secondo il quale “[i] dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell’art. 53.”. Dal combinato normativo delle disposizioni richiamate discende che è il momento della comunicazione alle parti quello da cui decorre il termine processuale di cui all’art. 101 cit., riguardando la “pubblicazione” la mera conoscenza e diffusione a terzi della pronuncia (CFA, Sez. IV, n. 44/2020-2021); del resto, l’art. 101, comma 2, CGS, indica come termine a quo per la notifica del reclamo due momenti (la pubblicazione o la comunicazione alle parti) alternativi tra di loro, come risulta dall’utilizzo della disgiunzione “o”. Ed essendo i due momenti alternativi, non può, ovviamente, prevalere il primo di essi (quale che esso sia), il che renderebbe inutile la previsione del secondo (CFA, Sez. IV, n. 50/2020-2021).
Quanto alla seconda eccezione con la quale si deduce, l’improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva si osserva quanto segue.
La questione, che è stata riproposta nella forma di eccezione, in quanto non esaminata dal giudice di I° grado, deve ritenersi ammissibile, poiché, per pacifica giurisprudenza di questa Corte: “Solo le eccezioni pregiudiziali, dedotte dalla parte intimata nel processo di primo grado, espressamente respinte nella sentenza di primo grado e riproposte dalla stessa in sede di appello, sono inammissibili se devolute al giudice di secondo grado mediante semplice memoria, in difetto del necessario appello incidentale avverso il capo di sentenza che l'ha espressamente esaminate e disattese” (Sezioni Unite n. 105/CFA/2020-2021).
Superato lo scrutinio di ammissibilità, l’eccezione deve ritenersi parzialmente fondata, per le seguenti considerazioni.
L’art. 125 comma 2, CGS disciplina il termine entro cui il Procuratore Federale deve procedere alla notifica dell’atto di deferimento. La norma testualmente recita: “L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”. La disposizione va pertanto letta in combinato disposto con l’art 123, comma 1, CGS che prevede, all’esito della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, il termine di quindici giorni in favore dell’incolpato per essere ascoltato ovvero per presentare memorie. Il termine finale entro cui deve essere disposto il deferimento è pertanto pari a 45 giorni complessivi.
Quest’ultimo, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, ha carattere perentorio (CFA, sezione I, decisione n. 64/CFA/2020/2021; n. 53 CFA/2020/2021; sezione 4 n. 101 CFA/2020/2021). Occorre tuttavia distinguere la posizione della società, da quella del sig. Domizi.
Con riferimento alla prima, l’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato in data 22.02.2022 alla PEC della società deferita e l’atto di deferimento è stato notificato in data 12.04.2022. Conseguentemente il termine complessivo di cui alle disposizioni sopra richiamate (giorni 15 ex art. 123 comma 1, + giorni 30 ex art. 125 CGS) è spirato in data 09.04.2022. Ne consegue l’improcedibilità del deferimento per tardività.
Con riferimento al sig. Domizi, invece, il deferimento deve ritenersi tempestivo, atteso il diverso mezzo utilizzato per la notifica dello stesso, raccomandata postale A/R. L’avviso di conclusione delle indagini è stato notificato in data 4.03.2022, alla residenza del Domizi e l’atto di deferimento è stato spedito in data 12.04.2022 e consegnato al destinatario il 20.04.2022. Ne consegue, la tempestività del deferimento atteso che, come chiarito dalla Corte costituzionale n. 477/2022 e dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 73 CFA/2019/2020) “il tempo necessario per recapitare una missiva non può andare a detrimento del termine assegnato al mittente il quale ha solo l’onere di affidare tempestivamente la spedizione al servizio postale a nulla rilevando che la missiva sia consegnata al destinatario dopo la scadenza del termine (Cass. n. 17625 del 01/09/2004; n. 12447 del 7/7/2004; in conformità con il principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento della notificazione degli atti processuali sancito dall'art. 149 c.p.c., comma 3, così come introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263”.
Nè può considerarsi idonea la notifica effettuata via PEC all’indirizzo di posta elettronica del Sig. Domizi, ma riferita, espressamente, alla sola società.
Nel merito, la decisone del Tribunale Federale Territoriale, deve ritenersi viziata e pertanto oggetto di riforma per le seguenti considerazioni.
Il codice di giustizia sportiva del Coni adottato con Deliberazione n. 1538 del Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015 prescrive, all’art. 1, comma 3, che: “Resta ferma la competenza di ogni Federazione a definire le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, anche in conformità a quanto eventualmente previsto dalle Federazioni internazionali di appartenenza”.
In altri termini purché vengano rispettati i principi generali dell’ordinamento sportivo dettati dal Coni, ogni federazione sportiva gode di piena autonomia nel regolamentare l’attività dei suoi tesserati e nel definire le fattispecie rilevanti sul piano disciplinare.
Ne consegue che la normativa endofederale di cui all'art. 1, lett. n), del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2021 – 2022 è stata erroneamente disapplicata dal giudice di I° grado.
Peraltro, come correttamente osservato nei motivi di reclamo, la previsione di cui al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico si pone quale integrazione al Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal CONI con deliberazione n. 1525 del 28 ottobre 2014 e non come norma in contrasto con la stessa. D’altronde nella stessa previsione regolamentare del Coni posta a base della decisione impugnata non è esclusa in alcun modo la regolamentazione concorrente sulla modalità di partecipazione ad eventi o attività da parte di società affiliate alle singole Federazioni. La regolamentazione della F.I.G.C., pertanto, alle società del Settore Giovanile richiede semplicemente un quid pluris, consistente nel poter partecipare ad eventi organizzati da enti di promozione sportiva che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il settore Giovanile e Scolastico.
In altre parole, la disciplina generale del CONI prevede che la partecipazione dei tesserati e delle società ad eventi organizzati da enti di promozione sportiva, aventi carattere agonistico, è consentita solo in presenza di preventive convenzioni con le Federazioni.
La disciplina adottata dalla FIGC è più restrittiva e subordina alla preventiva stipula di convenzioni anche la partecipazione ad eventi organizzati dagli enti di promozione sportiva non aventi carattere agonistico.
La regolamentazione dettata dalla FIGC non viola alcuna prescrizione del CONI, ma si svolge, correttamente, nell’ambito dell’autonomia normativa spettante alla Federazione.
Affermata la responsabilità del deferito, va considerata la tenuità del fatto e anche i margini di incertezza riguardanti l’esatta applicazione della normativa vigente.
Pertanto, in relazione al quantum della sanzione, appare equo contenere la richiesta di inibizione nei confronti del Domizi nei limiti di giorni 15.
P.Q.M.
Pronunciando sul reclamo così provvede:
a) dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della società ASD Gruppo Sportivo Italiano;
b) accoglie parzialmente il reclamo nonché il deferimento proposto nei confronti del Sig. Alessandro Domizi e, per l'effetto, gli applica la sanzione di 15 giorni di inibizione.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marco Stigliano Messuti Marco Lipari
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce