F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 002/CSA pubblicata del 6 Luglio 2022 – SSDARL San Marzano Calcio

Decisione n. 002/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 331/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 331/CSA/2021-2022, proposto dalla società SSDARL San Marzano Calcio,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 105 del 14.06.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.06.2022, il Dott. Alberto Urso.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società San Marzano Calcio s.s.d. a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittale dal Giudice Sportivo presso la LND (Com. Uff. n. 105 del 14.06.2022) in relazione alla gara di spareggio fra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza, secondo turno, Angri 1927/San Marzano Calcio del 12.06.2022.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 1.200,00 a carico della San Marzano Calcio “Per avere propri tesserati al termine della gara, spintonato due persone riconducibili alla società locale indebitamente presenti sul terreno di gioco. La situazione non degenerava solo grazie al tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine e degli addetti della società. Per avere introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (3 fumogeni e 2 petardi) nel settore loro riservato”.

La reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione deducendo che, pur essendo effettivamente avvenuto l’utilizzo di 3 fumogeni da parte dei propri tifosi, nessun petardo risultava in realtà esploso dagli stessi, considerato peraltro che - vista la conformazione del settore ospiti dell’impianto sportivo di Angri - una siffatta esplosione avrebbe potuto arrecare danni agli stessi tifosi della San Marzano. In relazione alla contestazione per la condotta tenuta dai propri tesserati a fine gara, pone in evidenza che dagli stessi rapporti dei Commissari di campo emerge come siano avvenuti lanci di oggetti e siano stati rivolti cori razzisti dai tifosi dell’Angri durante la gara, mentre nell’episodio al termine della stessa in realtà i tesserati della San Marzano erano stati aggrediti verbalmente con gesti e frasi scurrili, oltreché fisicamente con lanci di oggetti e bottigliette, il che aveva determinato una loro reazione, comunque di natura solo verbale.

La reclamante censura poi il riferimento alla circostanza per cui solo l’intervento delle forze dell’ordine avrebbe impedito il degenerare della situazione, evidenziando che in realtà non è possibile prevedere quale comportamento avrebbero assunto i tesserati della San Marzano. In ogni caso è lo stesso Quarto Ufficiale a escludere al riguardo il compimento di fatti violenti.

Alla luce di ciò, la sanzione sarebbe sproporzionata, anche in comparazione a quelle irrogate ad altre società per fatti ben più gravi.

Alla riunione del 22 giugno 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto e la sanzione conseguentemente ridotta nei termini di seguito esposti.

Le censure mosse dalla reclamante attengono all’erronea ricostruzione dei fatti e all’eccessivo trattamento sanzionatorio applicato dal Giudice Sportivo con riguardo alle due contestazioni, rispettivamente, di spintonamento di persone riconducibili alla società avversaria indebitamente presenti sul terreno di gioco e di lancio di due petardi da parte dei propri tifosi.

Al riguardo, è condivisibile la censura proposta dalla reclamante in relazione alla prima delle dette contestazioni.

Dai rapporti degli Ufficiali di gara, provvisti del valore probatorio che l’art. 61, comma 1, C.G.S. attribuisce agli stessi, emerge in proposito quanto segue.

Nel referto del Quarto Ufficiale si legge: “A fine gara, mentre la società ospite stava rientrando negli spogliatoi, due persone non presenti in distinta riconducibili alla società Angri (avevano pass al collo) correvano verso ospiti e nasceva un parapiglia sotto la tribuna contenente tifosi della società Angri che lanciavano verso i calciatori ospiti (non colpendoli) diverse bottigliette di plastica (non piene) e 4 bottiglie grandi piene a metà”. Lo stesso Quarto Ufficiale, con integrazione di rapporto, ha precisato che “per parapiglia intendo qualche spinta e parola tra i due specificati in supp. referto e tesserati San Marzano. Non vi sono state condotte violente o altre situazioni”.

Allo stesso modo, il Commissario di campo Bianco riferisce che “Al termine della gara, una persona non identificata ma riconducibile alla soc. Angri in quanto munito di collare con stemma della soc. Angri e con la dicitura ‘pass-staff’ si introduceva sul terreno di gioco rivolgendo gesti e frasi scurrili nei confronti dei calciatori ospiti che si accingevano a rientrare negli spogliatoi. L’accaduto faceva scaturire la reazione di quest’ultimi i quali cercavano di aggredire l’intruso senza riuscirci per il pronto intervento di alcuni addetti allo stadio e dei carabinieri. Tutto ciò comportava anche la reazione dei tifosi della soc. Angri i quali incominciavano ad inveire in malo modo verso i calciatori avversari e continuavano con un fitto lancio di bottiglie d’acqua semipiene le quali colpivano gran parte dei calciatori ospiti senza arrecare loro danni particolari”.

Il Commissario di campo Pelusi presenta una narrazione dei fatti sostanzialmente analoga a quella del Commissario Bianco, aggiungendo che le frasi profferite dalla persona riconducibile all’Angri erano anche “minacciose e offensive”.

Se ne ricava, per quanto qui di rilievo, una ricostruzione dell’accaduto sostanzialmente univoca in base alla quale all’origine dei fatti si pone la circostanza che i tesserati della San Marzano si sono visti aggredire con offese e minacce da soggetti indebitamente presenti nel terreno di gioco - in quanto non risultanti dalle distinte ufficiali - riconducibili alla società avversaria (in tal senso, cfr. peraltro lo stesso Com. Uff. n. 105 del 2022, in cui la società Angri risulta sanzionata, fra l’altro, perché “Al termine della gara due persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, indebitamente presenti sul terreno di gioco, si avvicinavano ai tesserati della società avversaria spintonandoli e rivolgendo loro espressioni offensive e minacciose”).

In tale contesto, la condotta degli stessi tesserati della reclamante in termini di “parapiglia” e, cioè, di “qualche spinta e parola” complessivamente intercorsa fra tutti i soggetti coinvolti (peraltro non specificamente imputata a singoli tesserati della San Marzano) non presenta evidenze di illiceità o esprime, al più, un disvalore considerevolmente attenuato, dovendo ricondursi sostanzialmente a una difesa a fronte delle condotte aggressive poste in essere da altri soggetti, indebitamente presenti in loco. Lo stesso non può dirsi rispetto all’altra contestazione mossa alla Società reclamante, inerente al lancio dei petardi dai tifosi presenti: l’esplosione dei suddetti due petardi da parte della tifoseria della San Marzano è infatti concordemente affermata nei rapporti dei tre Commissari di campo e non può essere sic et simpliciter superata dalle diverse ed apodittiche deduzioni della reclamante, né richiede integrazioni istruttorie a fronte dei detti rapporti ufficiali.

In conclusione, alla luce di quanto suesposto, accolte le doglianze della reclamante in relazione al suddetto primo episodio oggetto di contestazione e confermata l’infrazione in ordine al secondo episodio, il reclamo va parzialmente accolto con conseguente riduzione dell’ammenda all’importo complessivo di € 500,00.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 500,00.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Alberto Urso                                                             Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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