LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 04.07.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore FLORIO/S.S.D.CASARANO CALCIO

 

RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore FLORIO/S.S.D.CASARANO CALCIO

Con ricorso trasmesso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato in data 27.04.2022, il calciatore Salvatore Florio, ha esposto che:

- per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato per la S.S.D. Casarano Calcio con un accordo economico che prevede un compenso globale annuo lordi di euro 4.500,00;

che risulterebbe tutt’oggi creditore verso la Società di euro 1.000,00, oltre interessi dal 2.12.2021 (data dell’inadempimento) sino al soddisfo; La S.S.D. Casarano Calcio non si è costituita in giudizio.

All’udienza tenutasi in data 8.06.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, poiché rispetto all’esposizione dei fatti da parte del ricorrente – il quale ha ritualmente allegato l’esistenza del rapporto mediante deposito dell’accordo economico regolarmente sottoscritto e vidimato – nulla è stato dedotto dalla società circa il denunciato omesso pagamento delle somme per cui è causa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, in accoglimento della domanda formulata dal ricorrente, condanna la S.S.D.Casarano Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig.Salvatore Florio dell’importo di €.1.000,00,oltre interessi legali dal 2.12.2021 sino al soddisfo..

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it. Ordina alla società S.S.D.Casarano Calcio di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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