LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 04.07.2022 – Delibera – RICORSO DELCALCIATORE Gianmarco MEO/F.C.RIETI S.r.l.

RICORSO DELCALCIATORE Gianmarco MEO/F.C.RIETI S.r.l.

La C.A.E. riunitasi in data 08.06.22 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9;

 letto il ricorso del calciatore Gianmarco MEO  regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 11 aprile 2022 alla società F.C. Rieti s.r.l. ed inviato a questa Commissione in pari data con il quale dato atto che: a)  per la stagione sportiva 2021/2022  era tesserato con la società F.C. Rieti s.r.l. ed aveva sottoscritto, ai sensi dell’art. 94 ter delle N.O.I.F., un accordo economico con decorrenza dal 01.11.2021 al 30.05.2022 che prevedeva il compenso annuo lordo di € 2.800,00 ; b) pur avendo prestato regolarmente la sua attività sportiva, la Società non gli corrispondeva alcun importo; c) era stato svincolato in data 02.02.2022 e , pertanto, risultava creditore della somma di € 1.247,38, maturata dalla data di decorrenza indicata nell’accordo economico- 01.11.2021- alla data dello svincolo – 02.02.2022- , somma così determinata : € 2.800,00 totale accordo economico dal

01.11.2021 al 30.05.2022; € 2.800,00 : 211 ( giorni dal 01.11.2021 al 30.05.2021 = € 13,27 al giorno; € 13,27 x 94 ( giorni dal 01.11.201 al 02.02.2022 data di svincolo)= € 1.247,38; chiedeva di condannare la società al pagamento complessivo della somma di € 1.247,38 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Preso atto che il ricorso risulta regolarmente notificato e che sono state assolte le prescrizioni di cui all’art. 25 bis, 4° comma del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, oggi art. 28 comma 4 citato Regolamento, e che la società, benchè ritualmente citata, non si è costituita;

Ascoltato il difensore del calciatore nel corso della seduta, che si è riportato al ricorso chiedendone l’integrale accoglimento;

OSSERVA

Il Ricorso è fondato e, dunque, va accolto.

Il calciatore ha prodotto l’accordo economico sottoscritto con la società F.C. Rieti s.r.l. per la stagione sportiva 2021/2022 che prevede la corresponsione di un compenso lordo di € 2.800,00, rappresentando di non aver ricevuto alcuna somma e che egli era stato svincolato in data 02.02.2022 con la conseguenza che era creditore della società F.C. Rieti s.r.l. della somma di € 1.247,38, determinata come rappresentato innanzi. La società, benché ritualmente intimata, non si è costituita né ha fatto pervenire obiezioni e/o scritti a contestazione di quanto dedotto in ricorso sicché si deve ritenere le somme vantate dal ricorrente documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND e nella durata specificata nel ricorso.

Accertata, pertanto, la fondatezza del ricorso, nei termini indicati, si ritiene che la società F.C. Rieti s.r.l. debba essere condannata al pagamento dell’importo di € 1.247,38 e degli interessi ( la rivalutazione monetaria non si ritiene dovuta non ricorrendone le condizioni di legge).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causale di cui in motivazione, condanna la società F.C. Rieti s.r.l. al pagamento in favore del sig. MEO Gianmarco della somma di Euro 1.247,38 ( milleduecentoquarantasette//38 oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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