LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 04.07.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Sergio CRUZ PEREIRA/A.S.D.BIANCAVILLA 1990 SPORTING

RICORSO DEL CALCIATORE Sergio CRUZ PEREIRA/A.S.D.BIANCAVILLA 1990 SPORTING

Il sig. CRUZ PEREIRA Sergio (cod. fisc. CRZSRG88M22Z602S), per tramite del proprio difensore, in data 15.04.2022 ha trasmesso a mezzo PEC alla ASD Biancavilla 1990 Sporting (Matricola 82003) ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta ASD Biancavilla 1990 Sporting, corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, copia del documento  di riconoscimento, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

In particolare il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2021/2022 con la ASD Biancavilla 1990 Sporting, militante nel   campionato di  serie D, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 30.09.2021 e sino al 30.06.2022.

Detto accordo, regolarmente depositato presso il competente Dipartimento, come consta dalla relativa attestazione apposta sull’originale, prevedeva un compenso  globale lordo per l’intera sua durata di euro 18.000,00 da versare in rate mensili di uguale importo al netto delle ritenute fiscali.  Il 16 dicembre 2021, poi, il calciatore veniva inserito nelle liste di svincolo e sino a tale data la società aveva provveduto al versamento del solo importo di euro 2.000,00, per cui, a parere del reclamante, risulterebbe ancora debitrice della  residua somma di euro 3.058,13, ottenuta dividendo l’importo lordo globalmente convenuto per l’intera stagione (euro 18.000,00) per i giorni di complessiva durata dell’accordo (30.09.2021/30.06.2022 gg. 274) e moltiplicando l’importo giornaliero così ottenuto per il numero di giorni intercorsi sino al deposito del reclamo (21.03.2022 per gg. 77), detratta, quindi, dalla somma così ottenuta quella di euro 2.000,00 ricevuta.

In considerazione di ciò il reclamante  chiede alla Commissione adita di accertare che la ASD Biancavilla 1990 Sporting è tenuta al pagamento  della residua somma dovuta e maturata sino alla data del 15.12.2021, pari ad euro  3.058,13, oltre interessi,  e/o quella diversa maggiore o minore somma  che dovesse ritenere di giustizia; con vittoria di spese e competenze legali.

La ASD Biancavilla 1990 Sporting (matr. 82003), in persona del legale rappresentante pro tempore, ha fatto pervenire alla Commissione in data 31.05.2022, a mezzo dei nominati difensori, una memoria con la quale eccepiva l’infondatezza della pretesa avanzata dal Calciatore per avere la società già corrispostogli quanto dovuto a saldo delle spettanze maturate fino alla data dello svincolo, risalente al mese  di dicembre  2021. Produceva, altresì, pure un documento denominato “Dichiarazione Liberatoria e  Quietanza a Saldo"  datato 13   dicembre 2021, recante le firme del Signor Sergio  Cruz  Pereira e dal legale rappresentante della società.

Sulla scorta di ciò, ritenuto il reclamo inammissibile,  improponibile   e/o    comunque  del tutto infondata la pretesa del reclamante nel merito, null'altro spettandogli,  la ASD Biancavilla 1990 Sporting chiedeva, in accoglimento dell’eccezione sollevata e dei rilevi svolti, il rigetto del reclamo, con  vittoria di spese  e   compensi professionali, da liquidarsi  in complessivi euro 3.000,00,  di  cui euro 500,00 per  spese vive ed euro 2.500,00  per compensi legali, oltre accessori di legge.

All’udienza dell’8 giugno 2022 compariva il difensore del ricorrente, il quale rilevava ed eccepiva la tardività della costituzione della società e l’inammissibilità dei documenti prodotti. I difensori della società, dal canto loro, si riportavano alla memoria ed esibivano l’originale del documento denominato “Dichiarazione Liberatoria e  Quietanza a Saldo"  datato 13   dicembre 2021.  Il procedimento veniva, quindi, tenuto a decisione.

*        **       ***     **       *

La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, preso atto del regolare deposito dell’Accordo Economico sottoscritto tra il calciatore Sig. Sergio CRUZ PEREIRA e la ASD Biancavilla 1990 Sporting, del versamento della tassa di euro 100,00, nonché del deposito della relativa attestazione; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene in via preliminare di dover accogliere l’eccezione di tardività della costituzione della società sollevata dalla difesa del calciatore.

Come detto, infatti, la memoria difensiva è pervenuta alla CAE ben oltre il termine consentito dall’art. 28 n. 5 Regolamento LND,  che espressamente prevede la possibilità per la parte resistente di  inviare memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso e che, inoltre, eventuali nuove memorie e/o documenti possono essere trasmessi dalla parte nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l’udienza, pena l’inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti oltre detto termine.

Nel caso di specie risulta dagli atti a disposizione della Commissione che il ricorso è stato notificato dalla difesa del calciatore alla società F.C. Rieti s.r.l. a mezzo pec in data 15 aprile 2022, per cui la costituzione sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il 15 maggio 2022: invece, come evidenziato, le memorie difensive della ASD Biancavilla sono pervenute alla CAE soltanto il 31 maggio 2022. Nessun atto o documento, pertanto, poteva essere depositato e/o prodotto dalla società neppure successivamente, stante la mancata sua costituzione.

La CAE, quindi, dichiara l’inammissibilità della costituzione della ASD Biancavilla 1990 Sporting: nel merito, invece, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento. La mancanza di qualsiasi contestazione o di atti utilizzabili inducono a ritenere provata la pretesa del reclamante Sig. Cruz Pereira in virtù dell’accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

Quanto alla determinazione della somma che la società è tenuta a versare al reclamante, il Collegio ritiene corretto procedere alla esatta quantificazione in ragione della durata effettiva in giorni della prestazione sportiva, così come corretto si ritiene pure il calcolo svolto dal reclamante: euro 18.000,00 (importo globale lordo convenuto) : 274 (periodo di durata massima del rapporto) = 65,69 (compenso giornaliero) x 77 giorni (durata effettiva del rapporto) = euro 5.058,13 – 2.000,00 (acconti ricevuti) = euro 3.058,13.

Tanto considerato si ritiene che debba essere versata al reclamate la somma predetta maggiorata degli interessi, da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda al versamento dell’integrale effettivo saldo.

Deve osservarsi, infine, che la ASD Biancavilla 1990 Sporting ha inviato a questa Commissione un documento, quello denominato “Dichiarazione Liberatoria e  Quietanza a Saldo"  datato 13   dicembre 2021, recante anche una sottoscrizione  che posta in corrispondenza della stampa del nome del calciatore Cruz Pereira Sergio, parrebbe riferibile allo stesso: atto il cui contenuto si pone, però, in palese in contraddizione con quanto esposto nel ricorso introduttivo. Con tale dichiarazione, infatti, il Sig. Cruz Pereira  avrebbe rilasciato ampia e liberatoria quietanza a favore della ASD Biancavilla, diversamente da quanto indicato nel ricorso introduttivo e ribadito dal difensore del reclamante ancora in occasione dell’udienza dell8 giugno 2022. La presenza di tale documento agli atti della procedura, quantunque inutilizzabile, stante l’inammissibilità della costituzione della ASD Biancavilla, non impedisce che lo stesso possa essere fatto oggetto di esame da parte del Collegio, il quale non può esonerarsi  dal trasmettere gli atti alla Procura Federale, ex art. 28 n. 8 Regolamento LND, per quanto di competenza.

“I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, che hanno pieno valore probatorio solo se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla ASD Biancavilla 1990 Sporting (Matricola 82003), in persona del legale rappresentante pro tempore, al Signor CRUZ PEREIRA Sergio (cod. fisc. CRZSRG88M22Z602S), la somma di euro euro 3.058,13 (tremilacinquantotto/13), oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all’effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del Signor Sergio Cruz Pereira del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Biancavilla 1990 Sporting (Matricola 82003), in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare al competente Comitato Regionale Sicilia i termini dell’avvenuto pagamento mediante invio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, di copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso.

Dispone per le ragioni sopra in motivazione, la trasmissione degli atti alla F.I.G.C.-Procura Federale, per quanto di propria competenza.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it