F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 7/TFN-SVE del 28 Luglio 2022 (motivazioni) – AS Sambenedettese Srl / Trastevere Calcio SSD a rl – Reg. Prot. 100/TFN-SVE
Decisione/0007/TFNSVE-2022-2023
Registro procedimenti n. 0100/TFNSVE/2021-2022
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Cristina Fanetti – Componente
Antonino Piro – Componete
Marina Vajana – Componente
Enrico Vitali – Componente (Relatore)
ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 18 luglio 2022, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società AS Sambenedettese Srl (matr. 953600) contro la società Trastevere Calcio SSD A RL (matr. 650852) al fine di accertare il numero dei partecipanti alla finale Play Off del 29 maggio 2022 e per l’effetto condannare la società resistente al pagamento della quota di partecipazione sull’incasso pari al 50%,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso 28 giugno 2022, la AS Sambenedettese Srl ha adito questo Tribunale al fine di sentire determinare la quota dell’incasso della finale play-off Serie D, disputatasi in data 29 maggio 2022 presso lo stadio Trastevere Stadium, tra la SSD Trastevere Calcio ed essa ricorrente e dovuta alla stessa quale società ospite.
Tale quota come da C.U. 54 del 26.5.22 sarebbe dovuta essere pari al 50% dell’incasso lordo della biglietteria detratti gli oneri fiscali e le spese documentate di organizzazione nella misura massima del 15% dell’incasso stesso.
Assume la AS Sambenedettese che la società controparte avrebbe riduttivamente quantificato l’importo alla stessa spettante nella misura di euro 1.246,95.
Tale importo è stato contestato dalla ricorrente in quanto la SSD Trastevere Calcio avrebbe omesso di comunicare prima della partita il numero e la tipologia dei tagliandi in vendita, avrebbe poi indicato gli spettatori paganti nella riduttiva misura di 326 persone e, infine, avrebbe decurtato dall’incasso le spese nella misura massima consentita del 15% in assenza di qualsivoglia documentazione giustificativa.
La AS Sambenedettese Srl ha indicato dei link di siti internet dai quali, a mezzo video, si evincerebbe la massiccia presenza di spettatori presso il Trastevere Stadium in occasione della gara del 29 maggio 2022 in misura di gran lunga superiore ai 326 paganti indicati dalla controparte.
La SSD Trastevere Calcio si è quindi costituita in giudizio contestando integralmente gli assunti della ricorrente e nello specifico controdeducendo: - l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della domanda; - il rigoroso rispetto delle procedure da parte della Trastevere Calcio SSD sia prima che dopo la gara in questione; - la presenza di molti spettatori non paganti; - la inutilizzabilità delle prove offerte dalla AS Sambenedettese (link).
Alla udienza del 18 luglio 2022 sono quindi stati sentiti i difensori delle parti e la vertenza è stata decisa.
Il ricorso è inammissibile.
Merita infatti accoglimento l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla resistente SSD Trastevere Calcio.
La AS Sambenedettese ha svolto le seguenti domande: “accertare il reale numero dei partecipanti alla finale di play off del 29 maggio 2022 e, per l’effetto condannare Trastevere Calcio al pagamento della quota di partecipazione sull’incasso, pari al 50% dell’incasso lordo della biglietteria dedotti gli oneri fiscali e le spese di organizzazione forfetaria nella misura prevista dal C.U. 54 , della gara del 29 maggio 2022, disputata presso lo stadio Trastevere Stadium dedotta la quota già versata, per tutti i motivi dedotti in narrativa”.
È di tutta evidenza la genericità del petitum così come dedotto.
La pretesa, con particolare riguardo al quantum debeatur, è del tutto generica e indeterminata.
Né si rinvengono in atti elementi tali da consentire a questo Tribunale di condurre una istruttoria.
I link indicati, allo stato, sono di incerta attribuzione alla gara in questione e non possono costituire neanche un principio di prova: questo Tribunale non può certo sostituirsi all’onus probandi incombente sulla AS Sambenedettese e ciò avuto particolare riguardo proprio alla genericità del petitum.
La rilevata inammissibilità preclude l’esame delle altre questioni di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso proposto dalla società AS Sambenedettese Srl inammissibile. Nulla in ordine alle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 luglio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Giuseppe Lepore
Depositato in data 28 luglio 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia