F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0013/CFA pubblicata il 9 Agosto 2022 (motivazioni) – Presidente Federale/Sig. Giorgio Serafini

Decisione/0013/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0002/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Luca Cestaro - Componente (relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0002/CFA/2022-2023 proposto dal Presidente Federale, per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso il Comitato regionale Lazio n. 315 del 16.05.2022;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 4.08.2022 tenutasi in videoconferenza, il dott. Luca Cestaro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con il presente reclamo ai sensi dell’art. 102 C.G.S., il Presidente pro tempore della Federazione Italiana Giuoco Calcio impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale del Lazio, pubblicata sul C.U. n. 315 del 16 maggio  2022 del medesimo comitato, quanto, in particolare, alla misura della sanzione irrogata al tesserato Giorgio Serafini per i fatti avvenuti nel corso dell’incontro del 14.05.2022 tra le squadre Torrino C5 Village e  SSD ARL Gap, valevole per i playoff del Campionato di Calcio A5 – Serie C1.

1.2. In particolare, si denuncia come inadeguata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che ha irrogato a Giorgio Serafini la sanzione della squalifica sino al 30.6.2023 per una condotta violenta ai danni del direttore di gara.

Il ricorrente riporta il Comunicato Ufficiale n. 315 del 16 maggio 2022 del comitato territoriale del Lazio (all. 1 al ricorso) che così descrive la vicenda all’origine dell’irrogazione della sanzione: “al minuto 8’37” del primo tempo l’arbitro assegnava alla società Torrino Village un calcio di rigore; a seguito di tale decisione entrava in campo l’allenatore della Società Gap il sig. POMPOSELLI Alessandro, “precedentemente ammonito per protesta”, che rivolgeva al direttore di gara gravi offensive.

Alla notifica del provvedimento disciplinare il medesimo soggetto reiterava tale comportamento, rifiutandosi di abbandonare il terreno di gioco e veniva allontanato dai propri calciatori. Alle proteste dell’allenatore, si aggiungeva il calciatore MARIELLO Massimiliano, che veniva espulso per comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro. In conseguenza a tali episodi la gara veniva momentaneamente sospesa per circa 10 minuti perché sostenitori della società Torrino Village scambiavano insulti e minacce con tesserati.

Nel corso del secondo tempo al minuto 5’22 veniva espulso per doppia ammonizione il sig. TOSCHEI Daniele della Società Gap. Alla notifica dell’espulsione di tale calciatore, il sig. POMPOSELLI Alessandro rientrava sul terreno di gioco, rivolgendo insulti e minacce alla terna arbitrale e invitava i propri calciatori ad abbandonare la gara.

In tale circostanza, il calciatore SERAFINI Giorgio, Società Gap, avvicinava un arbitro con atteggiamento minaccioso rivolgendogli gravi insulti e, successivamente lo spintonava con entrambe le mani, facendolo indietreggiare per circa 2 metri e gli sferrava un violento calcio che lo colpiva all’avambraccio sinistro provocandogli intenso dolore.

In considerazione di tale aggressione, subita dall’arbitro, questi ha considerato che non sussistessero le condizioni per portare a termine la gara, onde tutelare l’incolumità della terna arbitrale, sospendeva definitivamente la stessa al minuto 5’22” del secondo tempo, con il seguente punteggio TORRINO VILLAGE C5 - GAP 1-2.

In reazione alla sospensione della gara, il calciatore GERACITANO Fabrizio, società Gap, rivolgeva ai tesserati avversari gravi minacce ed offese.

Gli ufficiali di gara, nel fare rientro negli spogliatoi, venivano attinti da sputi e schizzi di acqua, provenienti dai sostenitori della Società Gap, che, nella circostanza rivolgevano loro gravi insulti e minacce.

Per effetto dei suddetti incidenti veniva allertata la forza pubblica prontamente intervenuta, che scortava la terna arbitrale all’esterno dell’impianto sportivo dopo aver verbalizzato gli incidenti.

Persistendo forte dolore al braccio l’arbitro aggredito si portava presso il pronto soccorso dell’ospedale “Cristo Re” di Roma dove gli riscontravano “contusioni avambraccio sinistro con ferita escoriata” guaribile in 5 giorni salvo complicazioni.

Nel corso della gara l’arbitro ha ammonito l’allenatore della Società Torrino CORSALETTI Claudio ed il Dirigente della stessa società CORSALETTI Alessandro, ha espulso il calciatore LAZZARI Federico (della) Società Torrino, i calciatori TUCCIARELLI Davide, MARIELLO Massimiliano, PATRIARCA Simone, TOSCHEI Daniele, SERAFINI Giorgio e GERACITANO Fabrizio (tutti calciatori del Gap), oltre all’allenatore POMPOSELLI Alessandro (Gap). In funzione di quanto sopra, la responsabilità dell’anticipata conclusione della gara va attribuita alla società Gap.”.

La sanzione, nella prospettazione della parte ricorrente, sarebbe illegittima - poiché non conforme a all’art. 35, comma 4, del C.G.S. che sanziona con un minimo di due anni di squalifica i calciatori e i tecnici che compiano condotte violente dalle quali derivino lesioni personali - e, comunque, non proporzionata alla gravità della condotta violenta perpetrata.

1.3. Il reclamo - proposto all’esito della segnalazione del Presidente dell’Associazione Italiana Arbitri ai sensi dell’art. 49, comma 3, lett. a), del C.G.S. - era depositato il 14.07.2022 e notificato in pari data al Gruppo sportivo “SSD ARL Gap” e a Giorgio Serafini. Cionondimeno, nessuno dei controinteressati si è costituito in giudizio.

1.4 Il Presidente della Corte Federale di Appello della F.I.G.C., con provvedimento del 18.7.2022, assegnava la trattazione del reclamo alle Sezioni Unite.

1.5. In data 04.08.2022, si teneva l’udienza collegiale dinanzi alle Sezioni Unite, all’esito della quale il Collegio pronunciava il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Preliminarmente, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, va dichiarata l’ammissibilità del reclamo poiché ritualmente proposto ai sensi dell’art. 102 C.G.S.

Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello, in particolare, hanno avuto modo di precisare (v., tra le altre, le decisioni n. 108/2020-2021 e 56/2021-2022), la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente Federale prevista dall’art. 102 CGS.

Va, quindi, confermata la natura dell’istituto da intendersi quale presidio della corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli Organi della Giustizia Sportiva interni alla federazione, di cui il Presidente Federale è il massimo garante.

Nel caso di specie sussiste, pertanto, la legittimazione straordinaria del Presidente Federale per la proposizione del reclamo, ai sensi dell’art. 102 CGS, avendo questi considerata illegittima e inadeguata la sanzione inflitta in concreto dal Giudice Sportivo Territoriale.

3.1. Nel merito, la vicenda è descritta con precisione nel supplemento del referto arbitrale.

Giova notare che essa si è verificata nel contesto di pesanti, e già illecite nelle modalità, contestazioni – iniziate nel corso del primo tempo - all’operato dell’arbitro da parte dell’allenatore, dei dirigenti e dei giocatori della SSD ARL GAP, come risulta dal menzionato comunicato e dal referto arbitrale versato in atti.

Venendo, in particolare, alla condotta sanzionata, la vicenda si svolge a partire dal minuto 5:22 del secondo tempo, allorché, a seguito dell’espulsione di un giocatore della GAP, l’allenatore della squadra (POMPOSELLI Alessandro), già espulso, rientrava in campo urlando insulti e minacce scatenando un’ulteriore scomposta protesta da parte di numerosi calciatori. Nel mentre tentavano di calmare i più esagitati, Serafini Giorgio si avvicinava all’arbitro, Eugenio Cipolla, e, prima, gli indirizzava alcuni epiteti ingiuriosi (“dementi…, brutte merde, figli di puttana”) e alcune minacce (“ve dovete cagà in mano”), poi, lo spintonava direttamente e, in un secondo momento, spingendogli contro un dirigente della propria squadra, infine, lo colpiva con un violento calcio che, diretto all’addome, raggiungeva l’arbitro all’avambraccio sinistro, impiegato per parare il colpo. Il SERAFINI desisteva dall’azione violenta solo perché portato via con forza dai propri compagni di squadra.

3.2. Al direttore di gara, il medico del pronto soccorso dell’ospedale Cristo Re di Roma diagnosticava una “contusione avambraccio sinistro con ferita escoriata” con prognosi di cinque giorni e prescriveva una terapia a base di efferalgan (v. il referto in atti).

3.3. Come si è detto il Giudice sportivo, oltre ad assegnare la sconfitta (0-6) e l’ammenda di 500 euro alla società GAP, squalificava l’allenatore, per otto giornate, e diversi giocatori della GAP stessa. Per quanto qui interessa, SERAFINI Giorgio era squalificato sino al 30.06.2023.

4.1. Il reclamo è fondato.

Trova applicazione l’art. 35, comma 1, del Codice di giustizia sportiva che sanziona la “condotta violenta”, definita come “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara”.

Non v’è dubbio che, nel caso di specie, Serafini Giorgio si sia reso autore di una condotta siffatta.

4.2. La medesima disposizione, al comma 4, punisce più gravemente, con la sanzione minima di due anni di squalifica, quelle condotte che abbiano cagionato “una lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica”

Per lesione personale si intende, mutuando la definizione dal diritto penale, ogni alterazione dello stato fisiologico del corpo che comporti l’insorgenza di una malattia. È stato chiarito, in merito, che, quale alterazione anatomica che comporta un processo di guarigione, pur breve, la contusione costituisce appunto una malattia rilevante ai fini della configurabilità della lesione (v. Cassazione penale sez. VII, 31/05/2016, n.29786; Cassazione penale sez. V, 30/05/2014, n.44026).

La condotta violenta di SERAFINI Giorgio ha, quindi, cagionato una lesione al direttore di gara.

5. L’esposizione che precede dimostra come la sanzione irrogata dal Giudice sportivo sia illegittima in quanto non rispetta il minimo edittale di cui al menzionato art. 35, comma 4, C.G.S.

6.1. La sanzione è, peraltro, anche inadeguata in quanto non ha tenuto nella giusta considerazione il contesto intimidatorio nel quale è maturata la condotta lesiva e il comportamento precedente e successivo alla condotta stessa caratterizzato da insulti, minacce e spintoni da parte del medesimo SERAFINI ai danni dell’arbitro.

Nel suo insieme, la condotta è incompatibile con i principi della lealtà, della correttezza e della probità che devono guidare l’azione (fra gli altri) degli atleti “in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (art. 4, comma 1, C.G.S.); nel contesto dell’attività sportiva, improntata a simili principi, la violenza, generalmente esecrata dall’ordinamento, assume una connotazione di ancora maggiore gravità specialmente se rivolta nei confronti dell’ufficiale di gara il cui operato è funzionale proprio al rispetto dei medesimi principi di lealtà e correttezza oltre che delle regole del gioco.

Giova qui ribadire che l’ordinamento sportivo non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza posti a danno degli ufficiali di gara da parte di tesserati. Tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità in quanto ledono il bene giuridico fondamentale dell’incolumità dell’arbitro (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; n. 54/CFA/2021-2022; n. 56/CFA/2021-2022; n. 3/CFA/2022-2023).

6.2. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che la sanzione irrogata, oltre che illegittima, sia anche inadeguata e che, pertanto, non possa essere limitata ai minimi edittali.

Acclarata la responsabilità disciplinare di SERAFINI Giorgio per la condotta contestata, la sanzione va, quindi, determinata nella squalifica fino al 30.6.2026.

Resta ferma l’applicazione del disposto dell’art. 35, comma 7 C.G.S. quanto alla considerazione delle sanzioni inflitte ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, infligge al Sig. Serafini Giorgio la sanzione della squalifica fino al 30.06.2026.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Luca Cestaro                                                          Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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