F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0016/CFA pubblicata il 16 Agosto 2022 (motivazioni) – Procura federale interregionale/Marinelli Simone – A.S.D. Pro Savona calcio

Decisione/0016/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0006/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Angelo De Zotti - Presidente

Ida Raiola - Componente

Fabrizio D'Alessandri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0006/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale

contro

il sig. Marinelli Simone e la ASD Pro Savona Calcio

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Liguria di cui al Com. Uff. n. 3 del giorno 11/07/2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 10 agosto 2022, il Cons. Ida Raiola e uditi, per la Procura Federale Interregionale, l’avv. Lorenzo Giua e, per il reclamato, l’avv. Massimiliano Fantino, in qualità di sostituto dell’avv. Alessandro Sindoni.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con Prot. 17736/341pfi21-22/PM/rn del 22 maggio 2022 il Procuratore Federale Interregionale deferiva il Sig. Simone Marinelli, all’epoca dei fatti vice presidente della ASD Pro Savona Calcio, nonché, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.6, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva (d’ora in poi, anche C.G.S.), la detta ASD Pro Savona Calcio, per violazione degli artt. 4, comma 1, e 39 C.G.S. per avere il Marinelli - in occasione dell’incontro di calcio tra la ASD Pro Savona Calcio e la Sampierdarenese tenuto in data 07/11/2022 e valevole per il campionato di prima categoria - posto in essere una condotta gravemente antisportiva consistita nell’aver ripetutamente inveito fino al decimo minuto del secondo tempo contro il gruppo di dirigenti, calciatori non in distinta e parenti dei calciatori della Sampierdarenese presenti in tribuna, creando un clima di tensione tra gli stessi e la tifoseria locale e successivamente, trasferitosi negli spogliatoi al termine della gara, nell’aver proferito nei confronti dei calciatori della Sampierdarenese, sigg.ri Emanuele De Vincenzo ed Andrea Gesi, nonché del dirigente della stessa società sig. Mirco Percivale, le seguenti parole: “non vi facciamo uscire”.

Con decisione resa pubblica con Comunicato Ufficiale n. 3 del giorno 11/07/2022, il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Liguria proscioglieva il Marinelli e la ASD Pro Savona Calcio dagli addebiti loro ascritti.

Con atto notificato via pec in data 18 luglio 2022, il Procuratore Federale Interregionale proponeva reclamo avverso la anzidetta decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Liguria, deducendo l’erronea valutazione delle risultanze probatorie acquisite agli atti del procedimento in ordine alla sussistenza della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 39 C.G.S. e la violazione e falsa applicazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, e 39 C.G.S.

All’udienza del giorno 10 agosto 2022, tenutasi con la modalità della videoconferenza, la Procura Federale Interregionale, rappresentata dall’avv. Lorenzo Giua, concludeva per l’accoglimento del reclamo e la riforma della decisione impugnata, mentre, per il reclamante, l’avv. Massimiliano Fantino, nella qualità di delegato dell’avv. Alessandro Sindoni, chiedeva la conferma della decisione impugnata.

All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e va accolto.

La Procura Federale Interregionale impugna la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Liguria che ha prosciolto il sig. Simone Marinelli, all’epoca dei fatti vice presidente dell’ASD Pro Savona Calcio, e la detta ASD dagli addebiti di cui al deferimento Prot. 17736/341pfi21-22/PM/rn del 22 maggio 2022, in relazione alla condotta tenuta in occasione dell’incontro di calcio tra la ASD Pro Savona Calcio e la Sampierdarenese avvenuto in data 07/11/2022, valevole per il campionato di prima categoria, condotta consistita nell’aver ripetutamente inveito fino al decimo minuto del secondo tempo contro il gruppo di dirigenti, calciatori non in distinta e parenti dei calciatori della Sampierdarenese presenti in tribuna, creando un clima di tensione tra gli stessi e la tifoseria locale e successivamente, trasferitosi negli spogliatoi al termine della gara, nell’aver proferito nei confronti dei calciatori della Sampierdarenese, sigg.ri Emanuele De Vincenzo ed Andrea Gesi, nonché del dirigente della stessa società sig. Mirco Percivale, le seguenti parole: “non vi facciamo uscire”.

La Corte Federale osserva in primo luogo, in punto di fatto, che - all’esito dall’istruttoria svolta dalla Procura Federale - risulta provato che il sig. Marinelli, a seguito dell’espulsione di un calciatore della ASD Pro Savona Calcio, per una consistente frazione temporale dell’incontro sportivo tenutosi in data 07/11/2022 (e comunque nel primo tempo della gara e per una parte del secondo), abbia inveito e rivolto espressioni offensive nei confronti di dirigenti e calciatori della Sampierdarenese, nonché dei parenti di costoro, presenti sugli spalti, tenendo un comportamento, il quale, all’evidenza, lungi dal placare gli animi e consentire la serena visione dell’incontro sportivo ai presenti e dal poter essere ricondotto ad semplice manifestazione di disappunto, determinava l’insorgenza e la permanenza, per un apprezzabile lasso temporale, di un clima di tensione, idoneo a provocare la reazione dei destinatari delle invettive e delle offese, oltre che – circostanza, questa, da valutare con la massima severità possibile – foriero di possibili scontri e condotte violente delle tifoserie, come poi in parte effettivamente accaduto. In particolare, la prova del riferito comportamento tenuto dal Marinelli non è riscontrabile soltanto in base alle concordi dichiarazioni rese in sede istruttoria dai sigg.ri Massimilino Poggioli, Percivale Mirco, Riccardo Zini, Emanuele Di Vincenzo, Mauro Fusaro, Gesi Andrea, ascoltati nel marzo 2022 (cfr. verbali delle dichiarazioni negli atti del primo grado), ma anche in base al contenuto di vari articoli pubblicati da una locale testata giornalistica on line nei giorni successivi ai fatti in contestazione (cfr. in atti copia delle pagine web della testata Svsport.it), i quali documentano il clima di accesa polemica insorto tra la dirigenza della due compagini sportive dopo tali fatti.

In secondo luogo, la Corte Federale osserva che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, l’ulteriore condotta ascritta al Marinelli ossia l’essersi recato, dopo la fine dell’incontro, negli spogliatoi e l’aver rivolto a due calciatori della Sampierdarenese la frase “non vi facciamo uscire”, seppure non riconducibile in maniera piana - per le concrete modalità in cui la situazione si è poi in qualche modo risolta - ad una condotta penalmente rilevante (reati di minaccia o tentato sequestro di persona), è denotativa di un atteggiamento significativamente polemico, anch’esso foriero di possibili gravi conseguenze in termini di reazione dei diretti interessati, della dirigenza della squadra avversaria e, in generale (e questo aspetto, si ribadisce, è particolarmente grave), delle tifoserie.

Il comportamento complessivamente tenuto dal Marinelli è, dunque, senz’altro censurabile, perché contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4, comma 1, C.G.S. e riconducibile alla condotta gravemente antisportiva di cui all’art. 39, comma 3, C.G.S.. Con riguardo, in particolare, ai doveri sanciti dall’art. 4, comma 1, C.G.S. la Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza alla cui stregua detti doveri si connotano, nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo e massimamente nei confronti di coloro che rappresentano nei rapporti esterni la società sportiva, in maniera più intensa rispetto agli altri soggetti dell’ordinamento. Infatti, la diposizione di cui all’art. 4 del Codice della Giustizia Sportiva non si risolve in una norma di tipo residuale, alla cui applicazione dovrebbe ricorrersi in mancanza di previsioni specifiche, ma costituisce, al contrario, una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta: “l’art. 4, comma 1, del CGS, lungi dal costituire una norma in bianco, non può essere ricostruito e applicato secondo i canoni propri del diritto penale e, in specie, di quelli di determinatezza e tassatività. Le connotazioni proprie del diritto sportivo e la libera adesione a esso dei soggetti che ne fanno parte consentono di aderire a una diversa prospettiva e di dare maggior rilievo a profili valoriali di cui la disposizione in questione si fa portatrice, introiettando nell’ordinamento sportivo positivo principi che debbono ispirare la stessa pratica sportiva e, inevitabilmente, i comportamenti posti in essere da tutti i soggetti che di quell’ordinamento fanno parte. Si spiega così la presenza di disposizioni, quale l’art. 4, comma 1, del CGS, caratterizzate dalla enunciazione di principi e da un certo grado di flessibilità, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza. L’art. 4, comma 1, redatto secondo la tecnica della normazione sintetica, sfugge a una descrizione puntuale delle singole tipologie di comportamento, che presenterebbe l’inconveniente dell’eccesso casistico, per ricorrere a elementi normativi che rinviano a una fonte esterna come parametro per la regola di giudizio da applicare al caso concreto (la lealtà, la probità, la correttezza) secondo il prudente apprezzamento del giudice. Si tratta (per utilizzare una classificazione propria del diritto penale, senz’altro riferibile anche all’illecito sportivo) di elementi normativi extragiuridici che rinviano a norme sociali o di costume e da autorevole dottrina paragonati a una sorta di “organi respiratori” che consentono di adeguare costantemente la disciplina trattata all’evoluzione della realtà sociale di riferimento, in questo caso, alla realtà propria dell’ordinamento sportivo” (Corte Federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA/2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA/2021-2022).

Della condotta tenuta dal Marinelli, nella qualità, all’epoca dei fatti, di vice presidente della ASD Pro Savona Calcio, risponde a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, C.G.S., la detta ASD Pro Savona Calcio.

In accoglimento del reclamo, la decisione gravata va, dunque, riformata con conseguente irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) a carico del sig. Simone Marinelli e della sanzione dell’ammenda nella misura di . 600,00 (euro seicento/00) a carico della ASD Pro Savona Calcio, ritenendosi congrue le richieste della Procura Federale Interregionale formulate nelle conclusioni.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Simone Marinelli la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre) e alla ASD Pro Savona Calcio la sanzione dell’ammenda di .600,00# (euro seicento/00).

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Ida Raiola                                                               Angelo De Zotti

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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