F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0017/CFA pubblicata il 16 Agosto 2022 (motivazioni) – Procura federale interregionale/ A.S.D. Dinamo Santiago

Decisione/0017/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0004/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti - Componente (relatore)

Francesca Morelli - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0004/CFA/2020-2021 proposto dal Procuratore Federale Interregionale

contro

la società A.S.D. Dinamo Santiago per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato Regionale Liguria dell’11.07.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 8 agosto 2022, il Pres. Angelo De Zotti e udito per la Procura Federale l’Avv. Enrico Liberati;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Procuratore Federale Interregionale impugna la pronuncia in oggetto, nella parte in cui il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria ha inflitto alla società A.S.D. Dinamo Santiago l’ammenda di 100,00, non accogliendo la richiesta della Procura Federale di irrogare una sanzione pari a 400,00 di ammenda.

La decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria viene reclamata per il seguente motivo:

violazione ed erronea applicazione degli artt. 4 comma 1, 6, comma 2 e 38 del C.G.S nonché erronea valutazione dei fatti oggetto del procedimento ai fini della determinazione dell’entità della sanzione.

Si sostiene che il Giudice di prime cure, pur avendo integralmente accolto il deferimento proposto, ha irrogato alla società ASD Dinamo Santiago, chiamata a rispondere ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della condotta ascritta al sig. Giorgio Postiglione (all’epoca suo tesserato), una sanzione pari ad 100,00 di ammenda; che tale sanzione, tuttavia, appare assolutamente incongrua rispetto ai fatti oggetto del procedimento, per i quali lo stesso Giudice, con la medesima pronuncia, ha inflitto al sig. Postiglione la sanzione di quattro giornate di squalifica.

Agli atti del procedimento, infatti, risulta provato che al termine della gara Voltri 87 - Dinamo Santiago del 31.10.2022 il calciatore Giorgio ha colpito con un pugno il calciatore Fedri Chavez, tesserato per la A.S.D. Voltri 87 e tutto ciò quando la gara calcistica era terminata e mentre le squadre facevano rientro nello spogliatoio. La condotta posta in essere dal calciatore, pertanto, è pacificamente grave, in quanto non soltanto manifestamente contraria a quei principi di lealtà, probità e correttezza che debbono ispirare l’agire proprio di ciascun soggetto dell’ordinamento federale, ma tale da avere integrato anche la violazione dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto atto violento consumato a gioco fermo nei confronti di un avversario. Conseguentemente, se pure correttamente il Tribunale ha irrogato al calciatore una sanzione di 4 giornate di squalifica, non altrettanto comprensibili appaiono le ragioni che hanno portato lo stesso Giudicante a determinare nella misura simbolica di 100,00 l’entità della ammenda irrogata alla società per quale il sig. Postiglione era tesserato all’epoca dei fatti.

La società A.S.D. Dinamo Santiago non si è costituita in giudizio.

In data 8 agosto 2022, previa accettazione delle regole che disciplinano la trattazione del giudizio sportivo in videoconferenza, la causa è stata discussa e posta in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della Procura appare fondato e merita di essere accolto, sia pure con una parziale attenuazione della sanzione richiesta, per le ragioni che seguono.

Come esposto nel motivo riportato in fatto, il giudice di prime cure ha irrogato alla società Dinamo Santiago la sanzione dell’ammenda di 100,00, senza addurre alcuna motivazione, sia con riguardo alla quantificazione della pena edittale in funzione della gravità della condotta sanzionata, sia senza tenere conto della circostanza conosciuta e menzionata nella decisione, che per i medesimi fatti la società Voltri 87 aveva patteggiato, beneficiando della riduzione della metà della pena edittale pari a 800,00, la sanzione dell’ammenda pari a 400,00.

E tutto questo dopo avere il giudice di prime cure riconosciuto “per i fatti commessi dai rispettivi giocatori la responsabilità di ambedue le società a titolo di responsabilità oggettiva”.

Ne consegue, per uniformità di trattamento, che lo stesso giudice, come sostiene nel reclamo la Procura, avrebbe dovuto tenere conto, nel determinare la misura della sanzione dell’ammenda, come sopra quantificata, anche della eventuale equivalenza delle condotte sanzionate nei confronti di ambedue le società sportive.

Il Collegio rileva, infatti, che, come emerge dal verbale di patteggiamento depositato in atti (doc. 11 degli depositati dalla Procura), la responsabilità della società sportiva Voltri 87, riferita alla zuffa tra i due calciatori Giorgio Postiglione e Fedri Chavez, ambedue sanzionati con la squalifica per quattro giornate, risulta ulteriormente aggravata per effetto della condotta contestualmente posta a carico del giocatore Matteo Fumanti, in quanto ritenuto responsabile dell’apertura del cancello che ha consentito al pubblico di accedere all’interno del campo sportivo e di concorrere ai disordini successivamente intervenuti.

Ne è conferma il punto della decisione reclamata che testualmente afferma che “la condotta del sig. Matteo Fumanti è provata e anche il precitato deve essere squalificato, per condotta gravemente antisportiva, per due gare.”.

Tenendo conto, pertanto, per un verso del beneficio derivante dal patteggiamento, che ha visto l’irrogazione alla società Voltri 87 dell’ammenda di 400,00 e al tempo stesso del maggior concorso di responsabilità imputabile alla stessa società sportiva, il Collegio ritiene che la richiesta della Procura di analoga sanzione per la società Dinamo Santiago possa essere leggermente mitigata e che alla suddetta società vada irrogata la sanzione dell’ammenda di 300,00.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, irroga la sanzione dell'ammenda di 300,00 alla A.S.D. Dinamo Santiago.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                        IL PRESIDENTE

Angelo De Zotti                                                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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