F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0018/CFA pubblicata il 19 Agosto 2022 (motivazioni) – Procura Federale/sig. De Moraes Claudio Sadi – ASD Ducato Spoleto

Decisione/0018/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0001/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

IV SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Marco Lipari – Presidente

Enrico Crocetti Bernardi - Componente (relatore)

Domenico Luca Scordino – Componente

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0001/CFA/2022-2023 proposto dal PROCURATORE FEDERALE e del PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

contro

De Moraes Claudio Sadi

e contro

ASD Ducato Spoleto

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare – n. 0001/TFNSD-2021-2022 del 07.07.2022 nella parte in cui il Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare mandava prosciolti i deferiti;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 11.08.2022, tenutasi in videoconferenza, l’Avv. Enrico Crocetti Bernardi e uditi per la Procura Federale l'Avv. Alessandro Boscarino, per il sig. Claudio Sadi De Moraes l'Avv. David Cerrini e per la ASD Ducato Spoleto l'Avv. Gabriele Fagioli e il Presidente Michele Zicavo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il deferimento trae origine da una segnalazione fatta pervenire dalla Associazione Italiana Allenatori Calcio – Gruppo Regionale Umbria al Settore Tecnico Ufficio Segreteria di Firenze, il quale, a sua volta, in data 1° febbraio 2022 ne inoltrava il contenuto alla Procura Federale. Quest’ultima, con atto del 9 giugno 2022 (prot. 19227/489 pf. 21-22/GC/GR//ff), deferiva il sig. Claudio Sadi De Moraes, all’epoca dei fatti allenatore di calcio a 5 primo livello cod. n. 114.024, contestandogli la violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, sia in via autonoma, sia in relazione agli artt. 37 e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver prestato la propria collaborazione tecnica in favore della Società ASD Atletico Foligno Calcio a 5 femminile dal mese di settembre al mese di dicembre 2021, nonostante che nella stagione sportiva 2021/2022 egli risultasse tesserato per la Società ASD Ducato Spoleto, in qualità di responsabile tecnico della prima squadra. Con lo stesso atto è stata altresì deferita detta Società, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal De Moraes. La Procura Federale richiedeva: per il sig. De Moraes sanzione della squalifica di mesi 4 (quattro); per la Società ASD Ducato Spoleto sanzione dell’ammenda di 400,00 (quattrocento).

La decisione impugnata del TFN n. 0001 DEL 07/07/2022

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale, con la decisione impugnata, ha giudicato infondato il deferimento, svolgendo la seguente motivazione.

Secondo la pronuncia appellata, risulta in atti che il De Moraes è stato tesserato per la società ASD Ducato Spoleto con l’incarico di responsabile prima squadra a decorrere dal 29 novembre 2021. Tale dato esclude con tutta evidenza che dal settembre al 29 novembre 2021, il deferito possa aver svolto quanto contestatogli, vale a dire l’espletamento di un doppio incarico in costanza di tesseramento. Del tutto inconferenti appaiono essere le riproduzioni fotografiche allegate al lavoro investigativo dell’agenzia investigativa AIS, commissionata dal responsabile degli allenatori di calcio a 5 Regione Umbria sig. Eugenio Boranga in quanto, per stessa ammissione del responsabile della predetta agenzia, risultano scattate il giorno 17 ottobre 2021 presso il palazzetto dello sport di Foligno durante una gara della Società ASD Atletico Foligno e documentano la presenza del De Moraes, che sarebbe stato fotografato mentre dava consigli tecnici alle calciatrici della squadra nonché mentre sedeva tra le persone della nominata Società. Alcuna prova, inoltre, vi è della circostanza che quanto contestato al De Moraes – che non necessariamente si configura come attività disciplinarmente sanzionabile, come si dirà infra, sia stato posto in essere nel brevissimo periodo in cui era tesserato per la società ASD Ducato Spoleto. Anche le ulteriori documentazioni fotografiche, come dettagliatamente esposto dalla difesa, non si ritiene possano essere riconducibili al periodo durante il quale il De Moraes era tesserato per l’ASD Ducato Spoleto; i dubbi, poi, sollevati dalla difesa e non confutati dalla Procura Federale, relativi addirittura alla riconducibilità di alcune foto alla persona del deferito, inducono il Tribunale a ritenere non adeguatamente provati i fatti dedotti in deferimento. Ma, anche a voler prescindere dalla ampia e dettagliata contestazione da parte dei deferiti sulla riferibilità delle foto alla persona del De Moraes, la difesa del deferito coglie nel segno quando sostiene che le uniche date certe alle quali ricondurre il materiale fotografico ed investigativo prodotto sono relative ad un periodo in cui il deferito non risultava tesserato per la società ASD Ducato Spoleto. Inoltre, evidenziato che le calciatrici tesserate in favore della Società ASD Atletico Foligno, sentite dalla Procura Federale nel corso delle indagini hanno tutte escluso la partecipazione tecnica del De Moraes alla attività della loro squadra, deve anche osservarsi che i contatti avuti dal De Moraes con la Santoni, allenatrice della Società ASD Foligno, non erano suscettibili di essere interpretati come esercizio di attività tecnica svolta in assenza di tesseramento – fattispecie, peraltro, non contestata in questa sede - da parte del De Moraes, essendosi limitati a meri suggerimenti su come affrontare tecnicamente il lavoro in materia di preparazione atletica nell’ottica di un confronto dialettico che non necessariamente – in assenza di ulteriori elementi – deve ritenersi espletamento di attività di natura tecnica. In conclusione, nel caso di specie non sussiste alcuna violazione dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione agli artt. 37 e 40, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, che possa essere fondatamente contestata al De Moraes, né può sussistere la responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6 comma 2 CGS della Società ASD Ducato Spoleto.

Il reclamo della Procura Federale.

Tanto premesso, avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, depositata in data 07 luglio 2022, la Procura Federale propone reclamo, deducendo i seguenti motivi:

“Violazione ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 40 comma 1 del regolamento del settore tecnico. Illogicità, manifesta irragionevolezza;

Erroneità e infondatezza della motivazione della decisione. Erronea valutazione delle risultanze dell’indagine e degli elementi acquisiti”.

In sintesi, la Procura censura la decisione del Tribunale Federale per aver ignorato le risultanze decisive e omesso una compiuta disamina delle prove, in particolare omettendo di dare il giusto valore alle prove raccolte, nella specie le dichiarazioni rese dal Presidente dell’A.I.A.C., GRUPPO REGIONALE UMBRIA, Sig. Renato Frizza, il quale aveva disposto accurati accertamenti; inoltre, secondo la reclamante, il Tribunale Federale non avrebbe valorizzato adeguatamente le dichiarazioni rese dai sigg. Boranga Eugenio (responsabile allenatori calcio a 5 Regione Umbria) e Passeri Fausto. Infine, la Procura critica l’errata interpretazione compiuta dal Tribunale Federale, secondo il quale l’art. 40 Reg. Settore Tecnico si applicherebbe solo ai tecnici tesserati e sarebbero irrilevanti le attività svolte in favore di altre società ante tesseramento. Pertanto, il TFN avrebbe erroneamente interpretato la norma in esame che preclude al tecnico il quale, nel corso della stessa stagione, svolge mansioni, “indipendente dal tesseramento”, a favore di “più società”.

Dalla corretta interpretazione letterale dell’art. 40, comma 1, Reg. Sett. Tecnico discende l’illegittimità della decisione di primo grado con conseguente responsabilità disciplinare del sig. De Moraes, da cui discende quella imputabile alla società ASD Ducato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 comma 2, del codice di giustizia sportiva.

In vista dell’udienza si è costituito con memoria difensiva De Moraes Claudio Saidi, rappresentato e difeso dall’avv. David Cerrini, il quale, oltre a confutare il reclamo, chiedeva di dichiarare lo stesso inammissibile o improcedibile, in quanto la Procura Federale, con il reclamo, avrebbe modificato il proprio atto di deferimento ed i capi di incolpazione rispetto all’originaria formulazione; nel merito, l’appellato chiedeva di rigettare il reclamo. Infine, sottolineava il mancato coinvolgimento nel giudizio disciplinare della ASD Foligno, anche al fine di evitare una possibile disparità di trattamento. Si costituiva anche la ASD Ducato Spoleto, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Fagioli, che chiedeva il rigetto del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La difesa del De Moraes formula un’eccezione pregiudiziale, deducendo che la Procura Federale avrebbe modificato sostanzialmente la propria contestazione ai deferiti. In particolare, la parte appellata espone che la Procura Federale, con il proprio originario atto di deferimento, aveva contestato il doppio incarico di allenatore in costanza di tesseramento durante la stessa stagione sportiva 2021-2022, mentre con l’atto di gravame avrebbe contestato all’allenatore di aver svolto la propria attività, in assenza di tesseramento, a favore di una società nel periodo da settembre a dicembre 2021 e poi di essersi tesserato con lo stesso incarico per altra società nella stessa stagione sportiva.

L’eccezione deve essere rigettata.

La Procura Federale ha contestato al deferito la violazione dell’art. 40 Reg. Settore-Tecnico, che prevede un divieto generale di doppia attività nella medesima stagione sportiva a prescindere dal tesseramento presso due società.

L’atto di reclamo non contiene modifiche sostanziali rispetto all’originario capo di incolpazione.

Questo collegio richiama la decisione n. 71/CFA/2021/2022, “L’art. 125 C.G.S. descrive il contenuto essenziale dell’atto di deferimento stabilendo che, “nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”. La descrizione dei fatti contestati, in particolare, è funzionale alla corretta instaurazione del contraddittorio affinché la difesa dell’incolpato possa essere consapevolmente ed efficacemente svolta. È pur vero che, in base alla consolidata giurisprudenza in ambito sportivo, sulla scorta dell’orientamento della Cassazione penale, “per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione (Cass. pen. SS.UU., sentenza n. 35551 del 15.7.2010)” (ex multis CFA- Sezione I, decisione n. 58/CFA/2020-2021). A sostegno di detta conclusione si pone anche la giurisprudenza penale più recente, che così interpreta l’art. 521 c.p.p.: “Questa Corte ha già chiarito che "in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione" (In tal senso, Cass. pen. Sez. V, Sent., 02-03-2022, n. 7540; cfr anche SS.UU. n. 36551 del 15/07/2010).

Peraltro, il mutamento del fatto deve essere contemperato con altri principi generali, quali il rispetto del contraddittorio e il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Sulla base della stessa giurisprudenza richiamata, infatti, "sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato" (Cass. Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012; idem, Cass. pen. Sez. V, Sent., 02-03-2022, n. 7534).

Viene in rilievo, al riguardo, la necessità di garantire all’incolpato la possibilità di impostare fin dall’inizio una corretta difesa, contribuendo a chiarire i fatti e a valutare le condotte alla luce delle reciproche posizioni. Quanto sopra, sia in coerenza con il principio del giusto processo, accolto anche nell’ambito sportivo dall’art. 44 del C.G.S., sia alla luce delle posizioni assunte in sede europea ove si è più volte affermato che il diritto ad un processo equo impone alle autorità di informare l’interessato dei fatti materiali posti a suo carico - oltre che della qualificazione giuridica ad essi attribuita - così da riconoscergli un’occasione concreta ed effettiva di difendersi in relazione ad essa (in particolare, sentenza del 2007 Drassich c. Italia; C. eur. dir. uomo, 11.12.2007, ricorso n. 25575/04)”.

Nella specie, quindi, nell’atto di reclamo non vi è stato alcun mutamento sostanziale che abbia pregiudicato i diritti della difesa.

Nel merito, ritiene il Collegio che sia pienamente condivisibile la conclusione cui è pervenuto il giudice di primo grado, con il conseguente rigetto del reclamo.

Infatti, dagli atti non emerge la prova della contestata doppia attività di allenatore con due squadre diverse riferite al deferito., In particolare, manca una “ragionevole certezza” in ordine alla commissione dell’illecito e alla colpevolezza del De Moraes.

Il TFN ha fatto buon uso del materiale istruttorio ritenendo che quanto contestato al De Moraes non configura attività disciplinarmente sanzionabile, nella specie dagli atti d’indagine e dalle dichiarazioni testimoniali discordanti e contraddittorie non emerge un coinvolgimento diretto, una partecipazione attiva, una costante interazione attiva con le atlete da parte del De Moraes. Tali fatti contestati, in assenza di ulteriori elementi decisivi, ad avviso del Collegio non necessariamente devono essere interpretati come espletamento di attività tecnica.

La Procura Federale attribuisce particolare risalto alle dichiarazioni rese da Renato Frizza, in qualità di Presidente della A.I.A.C. e  da Boranga Eugenio, responsabile Allenatori Calcio a 5 Regione Umbria. Il primo, in sede di audizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale affermava, tra l’altro, che in data 22 novembre 2021 contattava telefonicamente il De Moraes, il quale non negava la circostanza di svolgere la doppia attività di allenatore per entrambe le società, giustificando tale attività con l’esistenza di un accordo di collaborazione tra le stesse società. Circostanza confermata dal Presidente della società ASD Atletico Foligno C5, sig.ra Piorico Maria Serena. Il secondo, in sede di audizione, precisava di essersi recato in data 8 ottobre 2021 presso il palazzetto di Torgiano e constatava che l’allenatore della Ducato Spoleto era Claudio De Moraes, vestito con la tuta della predetta società e posto in panchina facente le funzioni di tecnico; inoltre aggiungeva che in data 5 novembre 2021 constatava personalmente, presso il palazzetto dello sport di Foligno la presenza del De Moraes, in occasione della gara   Atletico Foligno C5 femminile- Nox Molfetta, intento a seguire  ed a partecipare attivamente agli allenamenti della predetta squadra.

Gli appellati ribadiscono che il materiale prodotto dall’accusa non può considerarsi idoneo a dimostrare l’esercizio da parte del De Moraes di un’attività vietata dal regolamento. Le varie foto prodotte, in ogni caso, non mostrano il deferito nel momento in cui dovrebbero manifestare gli atteggiamenti tipici di un allenatore. Viceversa, le prove testimoniali acquisite dallo stesso organo inquirente, consistite nell’audizione delle atlete, dell’allenatore Santoni e del presidente della ASD Atletico Foligno sig. ra Piorico, escludono  tale eventualità.

Se pur appaiano oggettivamente equivoci i comportamenti del De Moraes, che hanno giustificato la segnalazione effettuata dal Boranga, in qualità di responsabile allenatori calcio a 5 Regione Umbria, al fine di arginare il fenomeno dei doppi incarichi, gli elementi indiziari, a giudizio di questo collegio, appaiono contraddittori.

L’accertata insussistenza dell’elemento materiale del contestato illecito disciplinare, rende superflua l’approfondita disamina degli ulteriori argomenti esposti nel reclamo.

Al proposito, la Procura sostiene l’erroneità della pronuncia impugnata, nella parte in cui ha escluso, in ogni caso, la responsabilità disciplinare del deferito per il periodo precedente il tesseramento con l’ASD Ducato.

La tesi non è condivisibile.

È pur vero che l’art. 40 del Reg. Sett. Tecnico prevede un divieto generale di doppia attività nella medesima stagione sportiva a prescindere dal tesseramento presso due società, in quanto ciò che rileva, ai fini dell’illecito in questione, è la circostanza che il tecnico abbia svolto la propria attività per due società nella medesima stagione sportiva. Tuttavia, anche tale residuale possibilità non risulta minimamente acclarata in quanto ciò che è emerso non può considerarsi idoneo a dimostrare l’esercizio da parte del De Moraes di un’attività di allenatore vietata dal regolamento federale. Come motivato dal TFN tutte le calciatrici hanno categoricamente escluso la partecipazione tecnica del De Moraes all’attività della propria squadra, non si è una ragionevole certezza che i contatti del De Moraes con la Santoni, allenatrice del ASD Foligno fossero interpretati come esercizio di attività tecnica in assenza del tesseramento. Peraltro anche il materiale fotografico, contestato dalla difesa dei deferiti, anche in tema di riconducibilità di alcune foto alla persona del deferito, inducono a ritenere non adeguatamente provati i fatti dedotti in deferimento.

A parere del Collegio, tali rapporti ove non concretizzatisi in alcuna specifica interazione con le calciatrici o con gli altri componenti dello staff tecnico, non sono idonei a fondare la violazione dell’art. 4 CGS, contestata in relazione agli artt. 37, comma 1 e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico.

Ritiene il Tribunale che l’art. 40, comma 1 del Regolamento richiamato, nel vietare ai tecnici di tesserarsi o svolgere, indipendentemente dal tesseramento, attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, presuppone un minimo substrato di concretezza delle due diverse attività svolte, di guisa che - ove tale substrato concreto manchi o non ne risulti la prova nei termini previsti dal codice di giustizia sportiva - la condotta non può dirsi sussumibile nella fattispecie.

Tanto basta per ritenere non provati gli addebiti nei confronti del De Moraes e, di conseguenza della società ADS Ducato Spoleto, coinvolta ai sensi dell’art. 6, comma 2, del C.G.S.

Si osserva, infine, che il Collegio non intende in tal modo discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui lo standard probatorio nel processo sportivo non deve spingersi fino alla certezza assoluta della commissione dell’illecito e il superamento di ogni ragionevole dubbio, come invece è previsto dall’ordinamento penale. Risulta, infatti, al contempo osservato che il grado di prova deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, anche se inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio (Collegio di Garanzia del Coni, S.U., decisione 2 agosto 2016, n. 34 e, in precedenza, S.U., decisione 10 febbraio 2016 n. 6). In sostanza, in ambito disciplinare, occorre comunque che, attraverso la libera valutazione delle prove, quanto meno l’organo di giustizia sportiva raggiunga una ragionevole convinzione della fondatezza degli addebiti sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. (in tal senso CFA SSUU n. 95-2019/2020, ove si richiama l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza federale “secondo cui «per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/GCF del 23/08/2012).

Nel caso in esame, tuttavia, proprio alla luce dello standard probatorio indicato, non può ritenersi raggiunto un ragionevole convincimento in quanto, per le ragioni evidenziate, il deferimento è sorretto da meri elementi indiziari, non sufficienti a sostenere, con un adeguato grado di probabilità, la colpevolezza dei deferiti.

Il reclamo, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Enrico Crocetti Bernardi                                                  Marco Lipari

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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