F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/TFN – SD del 4 Agosto 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 20841/509pf21-22/GC/GR/ff dell’30 giugno 2022 nei confronti dei sig.ri Paolo Domenico Baldo e Raffaele Zacchera, nonché della società ASD Città di Baveno 1908 – Reg. Prot. 179/TFN-SD

Decisione/0015/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0179/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Valentina Ramella – Componente

Francesca Rinaldi – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 28 luglio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 20841/509pf21-22/GC/GR/ff del 30 giugno 2022 nei confronti dei sig.ri Paolo Domenico Baldo e Raffaele Zacchera, nonché della società ASD Città di Baveno 1908,

 la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 30.06.2022, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale:

1) Il sig. Paolo Domenico Baldo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 45.666) e tesserato per la corrente stagione sportiva con la ASD Città di Baveno 1908, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del CGS in relazione agli articoli. 37, comma 1 e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, nel mese di gennaio della corrente stagione sportiva, svolto attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori (di età inferiore ad anni 12), sostanziatasi nel contattare la madre del calciatore minore Bougtifa Rayan, tesserato per la ASD Gravellona San Pietro, al fine di tentare di organizzare un incontro prodromico al tesseramento del figlio per la successiva stagione sportiva con la ASD Città di Baveno 1908, per giunta invitando la medesima ad estendere tale invito anche agli altri calciatori minori e compagni di squadra Rossett e Damiano.

2) Il sig. Raffaele Zacchera, tesserato per la corrente stagione sportiva quale Presidente e legale rappresentante della ASD Città di Baveno 1908, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, nella sua qualità, consentito o comunque non impedito al tecnico sig. Baldo, tesserato quale allenatore per la medesima Società, di svolgere, nel mese di gennaio della corrente stagione sportiva, attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori (di età inferiore ad anni 12), sostanziatasi nel contattare la madre del calciatore minore Bougtifa Rayan, tesserato per la ASD Gravellona San Pietro, al fine di tentare di organizzare un incontro prodromico al tesseramento del figlio per la successiva stagione sportiva con la ASD Città di Baveno 1908, per giunta invitando la medesima ad estendere tale invito anche agli altri calciatori minori e compagni di squadra Rossett e Damiano.

3) la ASD Città di Baveno 1908, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere rispettivamente sia dal proprio legale rappresentante che dal proprio tecnico così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 1.03.2022 la Procura Federale, a seguito di una mail del 2.02.2022 inviatale dal CR Piemonte Valle d’Aosta con allegata una nota del 29.01.2022 della società ASD Gravellona San Pietro con la quale quest’ultima società lamentava un tentativo di proselitismo posto in essere nel mese di gennaio 2022 in suo danno, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 509pf21-22 avente ad oggetto “Presunta attività di proselitismo posta in essere dal tecnico Paolo Domenico Baldo – Uefa B cod.

45.666 – tesserato con la società ASD Città di Baveno nei confronti di alcuni tesserati della società ASD Gravellona San Pietro”. Nel citato esposto si spiegava che tale tentativo era stato compiuto da tale sig. Baldo, tesserato per la società ASD Città Di Baveno, nei confronti di cinque giovani tesserati dell’ASD Gravellona San Pietro, che anche in precedenza vi erano state analoghe interferenze e che il responsabile del Settore Giovanile del Gravellona, che aveva contattato telefonicamente il Presidente del Baveno, si era sentito rispondere testualmente “Lo fanno tutti, se non lo facciamo noi lo fanno altri … mi spiace”.

L’attività istruttoria posta in essere dalla Procura Federale è consistita nell’acquisizione del citato esposto, nell’acquisizione dei fogli censimento delle Società interessate, nell’acquisizione delle schede storiche dei tesserati coinvolti, nell’audizione del sig. Pietro Gianluca Donini, Vice Presidente dell’ASD Gravellona San Pietro, del sig. Pietro Cristiano Genesini, allenatore del Gravellona, della madre del calciatore minorenne Rayan Bougtifa, dei genitori dei calciatori minorenni Giovanni Damiano, Alessio Zanini e Filippo Rosset, del sig. Paolo Domenico Baldo, allenatore del Baveno 1908 e, infine, nell’audizione del sig. Roberto Caretti, Direttore Generale del Baveno 1908. L’Ufficio inquirente acquisiva anche copia del messaggio whatsapp inviato dal sig. Baldo alla madre di Rayan Bougtifa.

Il Vice Presidente Donini precisava che in realtà il tentativo del Baldo aveva riguardato solo quattro tesserati del Gravellona perché, in effetti questi aveva contattato più volte telefonicamente la mamma del Bougtifa per convincerla a portare a giocare il figlio per il Baveno nella stagione sportiva seguente, inviandole poi un messaggio whatsapp, di cui forniva copia, con il quale si pregava la Signora di avvertire anche i genitori dei giovani calciatori Giovanni Damiano, Alessio Zanini e Filippo Rosset al fine di organizzare un unico incontro anche con loro. I contatti telefonici erano in seguito proseguiti fintantoché la madre del Bougtifa, infastidita dall’insistenza, aveva riferito il tutto all’allenatore del figlio, sig. Genesini, il quale, a sua volta, aveva riferito alla società. Dal suo canto il sig. Paolo Domenico Baldo, allenatore iscritto all’albo del Settore Tecnico e tesserato per il Baveno 1908, non negava i contatti telefonici con la madre del calciatore Rayan Bougtifa ma sosteneva che aveva avuto notizia da un dirigente della sua società di appartenenza, del quale non ricordava il nome, che la Signora aveva espressamente richiesto un contatto per valutare la possibilità di tesserare il figlio per il Baveno e in conseguenza di ciò l’aveva contattata. Ammetteva l’invio del messaggio whatsapp del seguente letterale tenore: “Buongiorno sono Baldo Baveno Calcio vorremmo contattare anche Rosset e Damiano che giocano con suo figlio e fare un incontro unico entro fine mese può sentire se sono disponibili a parlare con noi grazie mille”. Concludeva rappresentando che aveva cessato ogni contatto con la madre del Bougtifa spiegandole che non era il momento per parlare di tesseramenti dovendosi attendere il termine della stagione sportiva. Infine il sig. Roberto Caretti, Direttore Generale e responsabile di tutto il settore tecnico del Baveno 1908, confermava i contatti fra il Baldo e la mamma del Bougtifa, l’invio di messaggi whatsapp, e la proposta di un progetto tecnico formulata dal Baldi alla sua interlocutrice per la stagione sportiva successiva. La Procura Federale, alla luce dell’attività istruttoria espletata, vista la relazione d’indagine redatta dal suo Collaboratore, rilevava violazioni del Codice di Giustizia Sportiva ascrivibili ai sigg.ri Paolo Domenico Baldo e Raffaele Zacchera, Presidente dell’ASD Città Di Baveno 1908, nonché, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del CGS, la responsabilità diretta e oggettiva della predetta società e, in data 19.05.2022, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini ai soggetti anzidetti.

Successivamente alla notifica di tale atto nessuno degli avvisati svolgeva attività difensiva di talché la Procura Federale provvedeva, in data 30.06.2022, a notificare agli stessi l’atto di deferimento con i capi di incolpazione in precedenza evidenziati.

La fase predibattimentale

In conseguenza del deferimento operato dalla Procura Federale, il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 28 luglio 2022. Nessuno dei deferiti depositava memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 28 luglio 2022 è comparso l’avv. Luca Sanzi per la Procura Federale il quale, dopo aver illustrato brevemente il deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti e per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Paolo Domenico Baldo, mesi 3 (tre) di squalifica; per il sig. Raffaele Zacchera, mesi 2 (due) di inibizione; per la società ASD Città di Baveno 1908, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

La decisione

Il Collegio ritiene che gli addebiti rispettivamente ascritti ai deferiti trovino riscontro nelle carte del procedimento.

Il sig. Paolo Domenico Baldo, allenatore iscritto all’albo del Settore Tecnico e tesserato per il Baveno 1908, sia pure sostenendo di essere stato contattato dalla madre del calciatore Rayan Bougtifa, ha ammesso di averla richiamata più volte e di averle inviato il messaggio whatsapp del seguente letterale tenore: “Buongiorno sono Baldo Baveno Calcio vorremmo contattare anche Rosset e Damiano che giocano con suo figlio e fare un incontro unico entro fine mese può sentire se sono disponibili a parlare con noi grazie mille”.

Senza necessità di dover ricorrere alla testimonianza resa nell’ambito del procedimento dalla sig.ra Ayad Ilham, madre del minore Rayan Bougtifa, certamente rilevante e incisiva, quanto sopra evidenziato circa le ammissioni del Balbo, unitamente a quanto affermato dal sig. Roberto Caretti, Direttore Generale e responsabile di tutto il settore tecnico del Baveno 1908, nella sua audizione del 25.03.2022 (“… il Baldo si è attivato per prendere contatti con questo genitore, proponendogli telefonicamente un futuro progetto per la prossima stagione sportiva, anche tramite messaggi whatsapp …”), appaiono da soli elementi sufficienti a concretizzare le violazioni contestate. In particolare, al di là della inosservanza delle norme di comportamento di cui dall’art. 4, comma 1, del CGS e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, appare altresì evidente la trasgressione del precetto di cui all’art. 40, comma 3, di detto Regolamento che prevede “3. Ai Tecnici inquadrati nell'Albo del Settore Tecnico è fatto divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica”.

Del comportamento del tecnico deve poi rispondere il legale rappresentante dell’ASD Città Di Baveno 1908, sig. Raffaele Zacchera, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità stabiliti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, nella sua qualità, consentito o comunque non impedito al tecnico sig. Baldo di svolgere, nel mese di gennaio della stagione sportiva 2021/2022, attività di proselitismo e comunque collegata al trasferimento e all’acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori tesserati per altra Società. Che poi il Presidente fosse a conoscenza dell’operato del suo allenatore è insito nella risposta dallo stesso fornita al tesserato del Gravellona che aveva con lui protestato per l’operato del Baldo (“Lo fanno tutti, se non lo facciamo noi lo fanno altri … mi spiace”, come riportato nell’esposto del Gravellona del 29.01.2022).

Corollario e conseguenza di quanto sin qui detto è la responsabilità diretta e oggettiva dell’ASD Città Di Baveno 1908 per quanto rispettivamente ascritto al suo Presidente e al suo allenatore.

Sotto il profilo sanzionatorio, ritiene il Collegio di doversi discostare dalle richieste della Procura Federale in quanto l’intervento del Baldo si è concretizzato nei confronti di un solo soggetto posto che i genitori degli altri ragazzi di cui egli stesso ha fatto menzione, auditi dall’Organo inquirente, hanno negato ogni contatto diretto. Si ritiene, quindi, equo comminare le sanzioni di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Paolo Domenico Baldo, mesi 2 (due) di squalifica;

- per il sig. Raffaele Zacchera, mesi 1 (uno) di inibizione;

- per la società ASD Città di Baveno 1908, euro 100,00 (cento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 28 luglio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 4 agosto 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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