F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFN – SD del 5 Agosto 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 1197/454pf 21-22/GC/gb del 14 luglio 2022 nei confronti del sig. L. S. – Reg. Prot. 7/TFN-SD

Decisione/0016/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0007/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Marco Sepe – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 4 agosto 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1197/454pf 21-22/GC/gb del 14 luglio 2022 nei confronti del sig. L. S.,

la seguente

DECISIONE

Con nota Prot. 1197/454pf21-22/GC/gb del 14 luglio 2022, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il signor L. S. all'epoca dei fatti allenatore tesserato presso la società ASD R. quale allenatore della squadra juniores, per violazione del disposto di cui all’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 22 bis delle NOIF per avere lo stesso, in occasione del tesseramento formalizzato con la società ASD R. per la stagione sportiva 2021/2022, omesso di dichiarare che con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 15.2.17, irrevocabile il 2.4.17, era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione quale conseguenza dei reati di cui agli artt. 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne) e 609-undecies c.p. (adescamento di minorenni).

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto la “Segnalazione relativa a condotte penalmente illecite tenute da un allenatore di una squadra femminile del CR Lombardia”, risulta iscritto nel registro della Procura Federale in data 3.2.2022 al n. 454 pf 21-22, trae origine da un esposto anonimo pervenuto al Comitato Regionale Lombardia in data 21.1.2022, dal Comitato inoltrato alla Procura Federale in data 28.1.2022, nel quale veniva segnalato che tale sig. L. S., allenatore della squadra femminile juniores della società ASD R., sarebbe stato in precedenza condannato per reati connessi ad abusi sessuali tali da configurare violazione delle norme federali. Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti i Fogli di censimento della società ASD R. per la stagione sportiva 2021/2022 e l’estratto storico di tesseramento del sig. L. S., nonché i documenti consegnati da quest’ultimo in occasione delle audizioni del 30.3.22 e del 12.4.22, e quelli fatti pervenire dallo stesso a mezzo pec in data 13.4.2022.

La Comunicazione di conclusione delle indagini risulta ritualmente notificata all’incolpato in data 1.6.2022 che in data 15.6.2022, entro il termine a tal fine concessogli, faceva pervenire una memoria difensiva ed ulteriore documentazione. Il successivo atto di deferimento è stato notificato in data 14.7.2022.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 4.8.2022, il deferito non ha fatto pervenire scritti difensivi.

Il dibattimento

All’udienza del 4.8.2022, tenuta in modalità video conferenza, hanno partecipato l’avv. Francesco Keller, sostituto procuratore federale ed il sig. L. S.

L’avv. F. Keller, riportatosi all’atto di deferimento, ha insistito per il riconoscimento della responsabilità dell’incolpato ed ha chiesto irrogarsi la sanzione di “anni 5 (cinque) di squalifica con richiesta di preclusione”.

Il sig. L. S. ha dichiarato di avere optato per la richiesta dell’applicazione della pena in sede penale al solo fine di evitare allarme e clamore nell’opinione pubblica e nell’ambiente in cui operava, pur nella convinzione di non avere commesso nulla di male, sebbene ora pentito della scelta ai tempi operata, in quanto diversamente optando avrebbe sicuramente potuto dimostrare la sua piena innocenza, del resto dimostrata dalla circostanza che nel momento in è tornato a tesserarsi per l’attuale società, sarebbe stato seguito da alcune delle calciatrici asseritamente molestate. Ha inoltre aggiunto: che il giudice penale gli aveva assicurato che avrebbe potuto continuare ad allenare, perché esclusa la sua pericolosità da ben due consulenze relazioni; di ignorare l’esistenza dell’art. 22 bis NOIF, prevedente l’obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcune delle condizioni di incompatibilità previste dalla norma, ma di essere pronto, ove ritenuta la sussistenza della violazione, ad accettarne e subirne le conseguenze, non senza evidenziare di avere collaborato con la Procura federale fornendole tutta la documentazione di cui gli era stata fatta richiesta ai fine della ricostruzione dei fatti.

All’esito delle dichiarazioni della parte deferita, il Procuratore aggiunto, su richiesta del Collegio, ha precisato che secondo l’interpretazione dell’art. 22-bis NOIF le previsioni ivi previste debbano applicarsi anche ai tecnici e che in ogni caso, poiché dalle dichiarazioni rese dal deferito nel corso delle indagini sarebbe emerso il compimento di attività assimilabile a quella dei collaboratori sportivi, soggetti cui la norma è sicuramente applicabile, il deferimento si giustificherebbe proprio in ragione della attività di collaboratore sportivo asseritamente svolta dal deferito.

Da ultimo, il deferito, ribadita la propria buona fede e la disponibilità ad accettare la decisione del tribunale, proprio in ragione delle motivazioni che lo avevano indotto a richiedere l’applicazione della pena in sede penale, ha chiesto l’adozione di ogni cautela atta ad evitare ulteriori clamori.

All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

1. L’incolpato va prosciolto per quanto di seguito specificato.

Secondo l’impianto accusatorio, al momento del tesseramento quale allenatore della squadra juniores presso la società ASD R., L. S. non avrebbe reso la dichiarazione prevista dall’art. 22bis NOIF in ordine alla sussistenza di una precedente condanna, maturata in sede penale, a seguito di richiesta di applicazione della pena per i reati previsti e puniti dagli artt. 609-quater c.p. (atti sessuali con minorenne) e 609-undecies c.p. (adescamento di minorenni).

L’esistenza del precedente penale, di cui l’incolpato ha fornito ampia ed esaustiva documentazione, non è in contestazione. Ugualmente non contestata, oltre che ammessa dall’incolpato, è la circostanza della omessa dichiarazione della sua esistenza al momento del tesseramento, sebbene dall’incolpato ascritta alla mancata conoscenza della norma prevedente siffatto obbligo. Fermi i fatti, così come storicamente verificatisi ed accertati, gli stessi non possono sussumersi nella previsione normativa che si assume violata.

Ed invero, contrariamente all’assunto della Procura federale, ribadito in udienza dal suo rappresentante, i tecnici non rientrano nel novero dei soggetti destinatari della norma che, per quanto qui rileva, nel dettare “Disposizioni per la onorabilità”, così recita: “1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, NOIF), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, NOIF), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno:

1. a) per i delitti previsti dalle seguenti leggi:

[……………];

- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).

- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).

[…………..]

6. All’atto della richiesta di tesseramento e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione e i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo.”

Dal chiaro tenore della previsione normativa, emerge che la disciplina si applica ai “dirigenti(e) di società o di associazione (art. 21, 1° comma, NOIF)”, ed ai “collaboratori(e) nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, NOIF)”.

La definizione che di tali soggetti (dirigenti e collaboratori) è data, rispettivamente, dall’art. 21, comma 1, NOIF ( Sono qualificati ‘dirigenti’ delle società gli amministratori e tutti i soci che abbiano comunque responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla FIGC) e dall’art. 22, comma 1, NOIF (Sono collaboratori nella gestione sportiva delle società coloro che, svolgendo per esse attività retribuita o comunque compensata, siano incaricati di funzioni che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla FIGC), conferma, ove ve ne fosse bisogno, che questi svolgono una attività diversa da quella dei tecnici, i quali giammai possono essere assimilati ai primi, a cui è peraltro fatto divieto di essere tesserati “quali calciatori o tecnici” (artt. 21, comma 2, e  22, comma 2, NOIF).

Così delineato il perimetro soggettivo di applicabilità del divieto, deve altresì escludersi che esso possa applicarsi ai tecnici in ragione di una interpretazione estensiva e/o analogica della norma, soprattutto alla luce del principio costituzionale di legalità e tassatività di cui all’art. 25, comma 2, Cost., secondo cui “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” e di cui l’art. 14 delle preleggi (Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.) costituisce garanzia di effettività.

Pur nell’autonomia dell’Ordinamento Sportivo rispetto a quello Statale, infatti, nessuno dubita che il secondo debba uniformarsi ai principi generali del primo, specie quando, come nel caso che ci occupa, siano posti a presidio e garanzia della libertà e dei diritti del cittadino, onde anche nella vicenda in esame non può non trovare ingresso il principio costituzionale di tassatività espresso dal noto brocardo nullum crimen, nulla poena sine lege, di cui l’art. 1 c.p. costituisce chiara applicazione ( Nessuno può essere punito

per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge come reato, né con pene che non siano da essa stabilite").

2. In sede di udienza, come anticipato, il rappresentane della Procura ha sostenuto che l’attività svolta dal deferito, così come emergerebbe dalle dichiarazioni da questi rese in sede di audizione, andrebbero ben oltre le funzioni rientranti nell’attività di un tecnico, sì da sconfinare nell’attività svolta dal collaboratore nella gestione sportiva della società.

Anche sotto tale profilo va confermato il proscioglimento del deferito.

Quanto sostenuto dal rappresentante della Procura federale, invero, costituisce un fatto nuovo, non oggetto di contestazione ed estraneo al presente procedimento, avente ad oggetto la mancata dichiarazione, all’atto del tesseramento quale allenatore della squadra juniores, della esistenza di una presunta causa di incompatibilità.

La contestazione, pertanto, non può trovare ingresso nel presente procedimento.

Deve ancora osservarsi, per quanto possa occorrere e a tutto voler concedere, che l’art. 22 bis NOIF non prescrive l’obbligo di dichiarare l’esistenza di una causa di incompatibilità, come previsto dal capo di incolpazione, quanto l’obbligo di dichiarare l’inesistenza di una causa di incompatibilità e che tale obbligo, per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale, grava esclusivamente sui presidenti di tali sodalizi, i quali debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e collaboratori (art. 22-bis, comma 6, NOIF), onde il presente procedimento, anche a volere accogliere la tesi avrebbe della procura, ma così non è, avrebbe dovuto vedere quali parti deferite anche il legale rappresentante della società e, per i fatti ascritti al primo, anche la società.

3. In accoglimento dell’istanza formulata in sede di udienza, infine, il Tribunale, ritenuta la sussistenza dei motivi di opportunità rappresentati dall’interessato, in analogia a quanto previsto dal Codice della Privacy in materia di oscuramento della indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo e di ogni altro interessato con riferimento alla redazione ed al contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali, per quanto qui applicabili, dispone che nella redazione e svolgimento del procedimento, della motivazione e del dispositivo, i dati identificativi delle parti siano riportati limitatamente alla prima lettera del nome e cognome e del deferito e della denominazione societaria.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il deferito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                   Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 5 agosto 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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