F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4/TFNT del 10 Agosto 2022 (motivazioni) – SSD Petrarca C5 / Rafael De Souza Novaes / Divisione Calcio A5 – Reg. Prot. 4/TFN-ST

Decisione/0004/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0004/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Benedetti – Componente

Fernando Casini – Componente (Relatore)

Angelo Pasquale Perta – Componente

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 8 agosto 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla SSD Petrarca Calcio A Cinque Srl (matr. 780408) nei confronti del sig. Rafael De Souza Novaes (matr. 1016033 – n. 3.6.1988), nonché nei confronti della Divisione Nazionale C5, avverso lo svincolo e/o, comunque, la cancellazione dall'elenco dei tesserati della Società, per la stagione sportiva 2022/2023, la seguente

DECISIONE

Con atto datato 15 luglio 2022 la SSD Petrarca Calcio a Cinque Srl ha adito il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Tesseramenti proponendo ricorso, ex art. 89 del CGS, letteralmente qualificato come “avverso lo svincolo e/o, comunque, la cancellazione dall'elenco dei tesserati della predetta Società, per la stagione sportiva 2022/2023, del calciatore sig. Rafael De Souza Novaes, nato a San Paolo (Brasile) il 3 giugno 1988 (matr. FIGC n. 1016033) pur avendo lo stesso stipulato con il menzionato club un accordo economico biennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2023”.

A fondamento del ricorso, l’avv. Michele Cozzone, difensore della ricorrente, ha addotto che il giocatore in questione (di nazionalità brasiliana), come risultante dall’anagrafica Federale tesserato con il Sodalizio patavino nella stagione 2021/2022 e, precedentemente, anche in quella 2020/2021, è rimasto regolarmente presente sul tabulato ufficiale del club medesimo sino al 30 giugno 2022. A partire, invece, dal 1 luglio 2022, il nominativo dell’atleta è, inspiegabilmente ed indebitamente, scomparso da tale elenco.

La ricorrente conferma che il calciatore era (ed è) un dilettante extracomunitario già tesserato all'estero, ma è altrettanto indubbio e dirimente che lo stesso abbia stipulato, in data 2 giugno 2022, un accordo economico biennale, sempre con la stessa SSD Petrarca Calcio a Cinque Srl, con scadenza al 30 giugno 2023 e, quindi, comprendente anche l'intera stagione 2022/2023.

Sul piano normativo la ricorrente ritiene che la posizione del calciatore rientri nell’alveo dell’art. 94 ter, comma 7. Delle NOIF, in virtù del quale:<<In deroga a quanto previsto al comma 2, i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Nel caso di accordi economici pluriennali, oltre alla somma annuale lorda nei limiti di cui al comma 6, gli accordi possono prevedere la corresponsione di una ulteriore indennità, per la durata pluriennale dell’accordo, a favore del calciatore/calciatrice>>.

Per la società calcistica la norma invocata non opera alcuna distinzione tra calciatori/calciatrici comunitari/comunitarie, estendendosi ed applicandosi, così, indistintamente a tutti/tutte, che, pertanto, possono tranquillamente e legittimamente vincolarsi con una società per più di una stagione (sino a tre), a prescindere dal proprio status.

Ecco, dunque, che il calciatore, pur extracomunitario, già tesserato all’estero, poteva stipulare un accordo economico (con relativo tesseramento) biennale nei ranghi del club ricorrente. Conseguentemente, scadendo la intercorsa pattuizione il 30 giugno 2023, il giocatore medesimo avrebbe dovuto (e dovrebbe) rimanere tesserato con la compagine della SSD Petrarca Calcio a Cinque Srl sino a quella data (il 30 giugno 2023) e non essere inopinatamente depennato dal tabulato relativo alla stagione appena iniziata.

A dire della Società quanto accaduto è dipeso da un equivoco nel quale sarebbe incorso l’Ufficio Tesseramento della Divisione Calcio a Cinque.

Nella ricostruzione operata dalla ricorrente, infatti, gli Uffici della Divisione avrebbero erroneamente dato preminenza al disposto dell’art. 40 quinquies, secondo comma, delle NOIF rispetto al sopra citato art. 94 ter, comma 7, delle NOIF.

La ricorrente rammentava, infatti, che l’art. 40 quinquies, secondo comma, delle NOIF recita testualmente:<<2. I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti. I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione dellaFIGC ed avràvalidità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all’art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori cittadini di paese aderente all’UE/EEE e di calciatori cittadini di Paese non aderente all’UE/EEE di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.>>.

La difesa della ricorrente sottolineava, quindi, che:

i) l’art. 94 ter, comma 7, delle NOIF non opera alcuna distinzione tra giocatori di Paesi aderenti o non aderenti alla UE/EEE

ii) l’art. 40 quinquies, comma 2, delle NOIF, ad ogni modo, parla espressamente e significativamente di “primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici” de quibus, mentre il sig. Rafael De Souza Novaes non era (e non è) al suo primo tesseramento per la FIGC, avendo già militato, nella stagione 2020/2021, con la compagine ricorrente.

La SSD Petrarca Calcio a Cinque Srl, chiedeva, dunque, l’accoglimento del ricorso e, per l'effetto, il ripristino del tesseramento del calciatore sig. Rafael De Souza Novaes, con la predetta società per la stagione 2022/2023 e, nel contempo, la declaratoria di validità dell'accordo economico biennale stipulato tra il menzionato giocatore ed il club medesimo, con scadenza al 30 giugno 2023.

La Società domandava, ancora, di essere ascoltata in sede di discussione, con riserva di ivi produrre ulteriori memorie, atti e/o documenti, nonché di indicare nuovi mezzi di prova e quant'altro utile ai fini difensivi.

Al ricorso veniva allegata la seguente documentazione:

- Tabulato Calciatori della SSD Petrarca Calcio a Cinque Srl aggiornato al 12 giugno 2022 (dove il calciatore risulta tesserato per la società);

- Tabulato Calciatori della SSD Petrarca Calcio a Cinque Srl aggiornato al 9 luglio 2022 (dove il calciatore non risulta tesserato per la società);

- accordo economico ex art. 94 ter NOIF datato 2 giugno 2022 per il periodo 1 agosto 2021 – 30 giugno 2022 (in duplice copia, in lingua italiana ed in lingua inglese);

- pec del 15 giugno 2022 ore 00.27 della SSD Petrarca all’Ufficio Tesseramenti della Divisione calcio a 5 per il deposito dell’accordo economico ex art. 94 ter, comma 7, delle NOIF;

- pec del 15 giugno 2022 ore 12.42 con risposta dell’Ufficio Tesseramenti della Divisione calcio a 5 alla SSD Petrarca, di diniego della ratifica dell’accordo economico, in quanto il calciatore risulta avere status 7 (extracomunitario già tesserato estero) ed in virtù dell’art. 40 quinquies delle NOIF, tali calciatori non possono avere contratti pluriennali;

- pec del 15 giugno 2022 ore 14.07 della SSD Petrarca all’Ufficio Tesseramenti della Divisione calcio a 5 per replicare ed insistere circa la legittimità dell’accordo economico;

- pec del 16 giugno 2022 ore 14.47, con risposta dell’Ufficio Tesseramenti della Divisione calcio a 5 alla SSD Petrarca nella quale si precisa l’impossibilità per i calciatori extracomunitari di stipulare accordi economici pluriennali considerata la valenza annuale del tesseramento (ex art. 40 quinquies, comma secondo);

- pec del 16 giugno 2022 ore 16.17 della SSD Petrarca all’Ufficio Tesseramenti della Divisione calcio a 5 con la quale si insiste per la validità dell’accordo economico;

- pec del 17 giugno 2022 ore 11.39 della SSD Petrarca all’Ufficio Tesseramenti della Divisione calcio a 5, alla Segreteria Generale della Divisione calcio a 5, alla Questura di Padova, ed al calciatore per la trasmissione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in favore del calciatore;

- pec del 22 giugno 2022 ore 08.28 dell’avv. Priscilla Palombi (in favore del calciatore) alla Divisione calcio a 5, alla SSD Petrarca, all’Ufficio Tesseramenti della Divisione calcio a 5, con la quale si smentisce il raggiungimento dell’accordo economico con la Società per la stagione 2022-2023, si manifesta l’indecisione del calciatore per il proprio futuro calcistico e per il rinnovo del permesso di soggiorno;

- pec del 23 giugno 2022 ore 00.150 della SSD Petrarca all’avv. Priscilla Palombi, all’Ufficio Tesseramenti ed alla Segreteria Generale della Divisione calcio a 5 per replicare all’avv. Palombi.

In data 18 luglio 2022 la Segreteria del Tribunale ha richiesto alla Divisione Nazionale Calcio a 5 copia degli atti inerenti al suddetto procedimento.

La Divisione ha dato riscontro a tale richiesta e la documentazione trasmessa è stata caricata sulla piattaforma PST.

Pervenivano così:

- invio dell’accordo economico della Società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl del 15 giugno 2022;

- nota di rigetto dell’accordo pluriennale inviata dalla Divisione Calcio a 5 del 15 giugno 2022; nota della società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl del 15 giugno 2022;

- seconda nota inviata dalla Divisione Calcio a 5 del 16 giugno 2022;

- nota dell’avv. Priscilla Palombi del 22 giugno 2022; risposta all’avv. Palombi da parte della Società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl del 23 giugno 2022;

- segnalazione della SSD Petrarca Calcio a 5 Srl del 01 luglio 2022;

- terza nota inviata dalla Divisione Calcio a 5 del 04 luglio 2022;

- quarta nota inviata dalla Divisione Calcio a 5 del 20 luglio 2022.

In data 19 luglio 2022 è stato notificato alle parti l’avviso di fissazione udienza per il giorno 8 agosto 2022 alle ore 15.00.

In data 28 luglio 2022 la Divisione Nazionale Calcio a 5 depositava “Memoria di costituzione e di replica”, a ministero dell’avv. Lubrano.

Con la memoria la Divisione ricapitolava i profili di maggior rilevanza.

Si sottolineava come la questione riguardasse l’impugnazione degli atti con i quali la Divisione di Calcio a 5 ha ritenuto opportuno non ratificare l’accordo economico sottoscritto tra Società Petrarca ed il calciatore Da Souza per la stagione 2022-2023, in ragione del fatto che per i giocatori extracomunitari non è consentito stipulare accordi economici pluriennali, in quanto per tali calciatori il tesseramento ha valenza annuale, come risultante:

1) dell’art. 40 quinquies delle NOIF, come indicato con comunicazioni in data 15 giugno 2022 e 16 giugno 2022 (allegati 5 e 7 al ricorso della S.S.D. Petrarca);

2) dell’art. 40 quater delle NOIF, come indicato con comunicazioni in data 20 luglio 2022, prot. 141/FDF/gm (depositata in atti), successiva alla proposizione del ricorso e non contestata con lo stesso.

La difesa della Divisione Calcio a 5, dopo il richiamo ai principi generali, ed in particolare al diritto di difesa e del contraddittorio, si soffermava sui profili sostanziali del caso.

Evidenziava come con comunicazione in data 20 luglio 2022, prot. 141/FDF/ gm (depositata in atti), rivolta alla Società Petrarca, era stata già richiamata la normativa dell’art. 40 quater delle NOIF, da ritenersi lex generalis, applicabile a tutto il settore dilettantistico ed anche alla Divisione Calcio a 5, in quanto non espressamente derogata dalla lex specialis, costituita dall’art. 40 quinquies delle NOIF. La difesa della Divisione sosteneva, pertanto, che in base all’art. 40 quater il tesseramento ha validità annuale anche per le stagioni successive al primo tesseramento e che l’accordo economico non può avere durata superiore al tesseramento.

Sulla base di queste considerazioni e di tali previsioni normative la Divisione, chiedeva il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ci sembra doveroso evidenziare che le decisioni della Divisione Calcio a 5 emergono e trovano consacrazione nelle cosiddette “nota di rigetto dell’accordo pluriennale inviata dalla Divisione Calcio a 5 del 15 giugno 2022; seconda nota inviata dalla Divisione Calcio a 5 del 16 giugno 2022; terza nota inviata dalla Divisione Calcio a 5 del 4 luglio 2022; quarta nota inviata dalla Divisione Calcio a 5 del 20 luglio 2022; Tabulato Calciatori della SSD Petrarca Calcio a Cinque Srl aggiornato al 12 giugno 2022 (dove il calciatore risulta tesserato per la società); Tabulato Calciatori della SSD Petrarca Calcio a Cinque Srl aggiornato al 9 luglio 2022 (dove il calciatore non risulta tesserato per la società)”.

All’udienza dell’ 8 agosto 2022, con il consenso di tutte le parti, il Tribunale disponeva l’acquisizione di documentazione ulteriore, prontamente reperita nell’imminenza, e precisamente:

- accordo economico (del 15 settembre 2021) tra il calciatore e la società per il periodo 15 settembre 2021 – 30 giugno 2023, accompagnato da documento di identità e da dichiarazione del calciatore, del 31 maggio 2022, di avere ricevuto per intero le mensilità pattuite a quella data;

- certificato del Comune di Abano Terme attestante residenza del calciatore al 14 luglio 2021;

- la distinta di presentazione richieste di tesseramento dilettanti relativa al calciatore, con aggiornamento di posizione del tesseramento relativa alla stagione 2021-2022;

- la ricevuta di pagamento del 11 settembre 2021 per il permesso di soggiorno assieme a ricevuta della raccomandata.

All’udienza partecipava il Legale rappresentante della ricorrente SSD Petrarca, assieme al suo difensore, ed il difensore della Divisione Nazionale Calcio a 5, i quali, ascoltati, ed ammessi a reciproche repliche, reiteravano le proprie difese insistendo per l’accoglimento delle richieste avanzate.

Le difese delle parti richiamano le norme di rispettivo interesse, proponendo delle interpretazioni che privilegiano quei profili che sono ritenuti da esse stesse più significativi.

Nel rammentare che il caso in esame riguarda un giocatore già in passato tesserato per Federazione estera, di nazionalità brasiliana, e, pertanto, di Paese non aderente all’UE, osserviamo che per superare la fisiologica parzialità delle interpretazioni suggerite dalle parti si rende quanto mai necessaria una disamina coordinata delle disposizioni normative attinenti al caso sottoposto all’attenzione di questo Tribunale e, segnatamente, in ordine, degli artt. 40 quater, 40 quinquies, 94 ter, 94 quinquies delle NOIF.

Gli articoli richiamati si caratterizzano per una ben distinta collocazione sistematica all’interno delle Norme Organizzative, collocazione che sembra opportuno sottolineare, sia perché consente di apprezzare le identità ben diverse che il Legislatore Federale in linea generale attribuisce al “tesseramento” ed all’“accordo economico”, sia perché evidenzia l’esistenza di un ordine logico tra questi. Il Legislatore Federale, nel Titolo I, dedicato espressamente al “Tesseramento”, pone l’art. 40 quater, rubricato “Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche” e colloca gradatamente, in virtù del contenuto, l’art. 40 quinquies, rubricato “Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque”.

Successivamente il Legislatore Federale in altro Titolo, il VII, ritiene di occuparsi dei “Rapporti tra società e calciatori”, ponendo l’art. 94 ter, rubricato “Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della LND e accordi economici per gli allenatori di società della LND” e l’art. 94 quinquies, rubricato “Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile”.

E, di recente, il Legislatore Federale con Comunicato Ufficiale 212/A del 22.03.2022 (in vigore dal 1 luglio 2022) ha introdotto l’art. 94 septies rubricato “Accordi economici e svincolo per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e accordi economici per gli allenatori di Calcio a 5.”

È opportuno esaminare i tratti salienti, che qui interessano, delle dette norme.

Per i calciatori/calciatrici di Paesi aderenti all’UE/EEE e quelli dei Paesi non aderenti all’UE/EEE. delle Società dilettantistiche l’art. 40 quater dispone che il primo tesseramento in Italia decorra dalla data di comunicazione della FIGC con validità fino al termine della stagione sportiva corrente.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate ed ha validità fino al termine della stagione sportiva corrente.

La norma si sofferma, pertanto, in modo trasparente sia sulla durata della validità del primo tesseramento, che sulla durata del tesseramento per le stagioni successive, non lasciando dubbi di sorta.

Il successivo art. 40 quinquies (rubricato “Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque”), con riguardo alla durata del tesseramento, stabilisce che il primo tesseramento in Italia decorra dalla data di autorizzazione della FIGC e che abbia validità fino al termine della stagione sportiva corrente.

La lettera della norma non prevede alcunché e, quindi, non pone alcuna deroga espressa od eccezione di sorta alla regola generale posta dal precedente art. 40 quater in ordine alla durata dei tesseramenti successivi al primo.

Si deve ritenere, pertanto, che l’art. 40 quater, in assenza di una diversa esplicita disciplina riguardante il tesseramento dei calciatori stranieri nell’ambito della Divisione Nazionale Calcio a Cinque, sia certamente applicabile anche al caso in esame per quanto riguarda la durata dei tesseramenti successivi al primo.

Conseguentemente, anche per le fattispecie considerate dall’art. 40 quinquies dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, il tesseramento ha validità fino al termine della stagione sportiva in quel momento corrente.

Venendo alla disamina dell’art. 94 ter, delle NOIF (rubricato “Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della LND e accordi economici per gli allenatori di società della LND”) notiamo che il comma 7, invocato dalla ricorrente (nel testo vigente fino al 1 luglio 2022), stabilisce che in deroga a quanto previsto al comma 2 (che prevede accordi economici annuali), i calciatori/calciatrici tesserati/e per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale, di Calcio a 5 che disputano Campionati Nazionali, possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive.

Laddove, notiamo, il punto 7 del nuovo art. 94 septies (rubricato “Accordi economici e svincolo per morosità per i giocatori e le giocatrici dei campionati nazionali di Calcio a 5 e accordi economici per gli allenatori di Calcio a 5.”) così come richiamato dal nuovo art. 40 quinquies (solo per i cittadini di Paesi aderenti all’UE/EEE) ripropone rigorosi divieti.

Dall’agevole lettura della norma (nel testo invocato dalla ricorrente) si ricava che essa consente semplicemente per alcuni atleti (i cittadini di Paesi aderenti all’UE/EEE) la stipulazione di accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, che si spinge, pertanto, oltre la durata annuale prevista dal secondo comma (ancora adesso prevista dal secondo comma del nuovo art. 94 septies).

Non altro.

È opportuno evidenziare, per esigenze di completezza, che l’art. 94 quinquies è dedicato agli “Accordi economici e svincolo per morosità per le calciatrici delle società della Divisione Calcio Femminile e accordi economici per gli allenatori di società della Divisione Calcio Femminile”.

Parimenti l’art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti rubricato “Il tesseramento ed il vincolo” stabilisce che :<<1. II tesseramento dei calciatori/calciatrici è effettuato direttamente dalla FIGC, per il tramite dei Comitati Regionali, dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti, con le modalità previste dalle Norme Organizzative Interne della stessa.>>.

Sulla base di quanto sopra espresso si deve concludere che gli art. 40 quater e 40 quinquies delle NOIF, nel loro coordinamento, dispongano per i calciatori stranieri della Divisione Nazionale Calcio a 5 che il primo tesseramento abbia validità fino al termine della stagione sportiva corrente, e che anche i successivi tesseramenti abbiano parimenti validità fino al termine della stagione sportiva in quello stesso periodo corrente.

Le due norme, in virtù della loro collocazione sistematica, pongono proprie puntualizzazioni in ragione degli aspetti procedimentali affrontati (numero di calciatori stranieri tesserabili, documenti richiesti, modalità di inoltro delle richieste, svincolo, trasferimento ecc.), ma non si pongono in contrasto l’una con l’altra.

Si ritiene, dunque, che l’esatta interpretazione delle disposizioni normative richiamate debba tener conto dell’atteggiamento concentrico di esse, così come disegnato dal Legislatore Sportivo.

Sulla base di ciò non sembrano corrette le interpretazioni date dalla ricorrente alle norme dalla stessa invocate.

È da ritenersi che la Società istante avanzi le sue doglianze proponendo una lettura combinata delle norme che, in realtà, trascura alcuni passaggi che il Legislatore Sportivo ha delineato per realizzare un accurato equilibrio nella costruzione dell’impianto normativo dedicato al tesseramento degli atleti stranieri ed ai loro accordi economici.

I criteri discretivi che le Norme Organizzative Interne pongono per la disciplina degli istituti richiamati sono evidentemente rivolti a rispettare le peculiarità degli ambiti sportivi ai quali si rivolgono ed a considerare le tipicità proprie degli atleti.

L’interpretazione proposta dalla ricorrente si pone in antitesi con il prudente bilanciamento di esigenze che il Legislatore Federale ha realizzato proprio in vista dei diversi contesti nei quali le disposizioni devono trovare concreta applicazione.

E, così, infatti, allorquando la Società invoca in suo favore l’art. 94 ter, comma 7, delle NOIF asserendo che tale norma non opera alcuna distinzione tra giocatori di Paesi aderenti o non aderenti alla UE/EEE, non considera l’ambito operativo della portata generale dell’articolo stesso in tema di accordi economici.

Tale portata generale in materia di accordi economici non inficia o contraddice, quindi, il disposto di altre norme (quali appunto l’art. 40 quater e quinquies) che pongono dei distinguo in tema di tesseramento.

L’interpretazione data dalla ricorrente all’art. 40 quinquies, comma 2, delle NOIF, non è, pertanto, condivisibile poiché la norma non pone affatto alcuna deroga al precedente art. 40 quater in ordine alla durata del primo tesseramento (riproponendo la stessa disposizione prevista in generale dal precedente art. 40 quater) ed a quella dei successivi (omettendo ogni espressa previsione sul punto), che risulta essere, conseguentemente, sempre commisurata alla stagione sportiva corrente in quel periodo.

Quanto sopra osservato ci consente di notare, con un ragionamento a contrario, che il Legislatore Federale, laddove ha voluto, ha espresso chiaramente le deroghe ed eccezioni da rispettare.

Gli stessi art. 40 quater e 40 quinquies, infatti, senza esitazione, hanno introdotto puntuali deroghe utilizzando un linguaggio a ciò idoneo (art. 40 quater:<<… fatta salva, per …>>; art. 40 quinquies:<<… fatto salvo per …>>).

Una lettura diversa del solido rapporto tra l’art. 40 quater e 40 quinquies delle NOIF attribuirebbe alle stesse una elasticità nei confronti dell’opera dell’interprete che non pare affatto ricercata dal Legislatore.

Ci sembra, infatti, opportuno osservare che le norme in questione si preoccupano di delineare la struttura di procedimenti relativi a specifici profili amministrativi dell’attività sportiva volti a ben determinate finalità.

E’, dunque, già ab origine difficoltoso ipotizzare che le norme siano state dotate di qualche flessibilità allo scopo di consentire all’interprete di renderle idonee a soddisfare la necessità del loro adattamento all’eventuale mutevolezza delle fattispecie concrete da disciplinare. A voler diversamente opinare, infatti, in assenza di un chiaro enunciato che consenta di evidenziare in modo univoco una diversa volontà del legislatore in ordine alla durata dei tesseramenti successivi al primo per i calciatori stranieri della Divisione Nazionale Calcio a Cinque, l’interprete del diritto, nell’approdare a tale diversa conclusione, finirebbe con l’esorbitare dalla attività interpretativa e applicativa di propria competenza, finendo con il sostituirsi al legislatore.

Si tenga presente, inoltre, quanto risulta per tabulas, e confermato nel corso dell’audizione del Legale Rappresentante della Società. Il calciatore Rafael De Souza Novaes, risulta tesserato con la SSD Petrarca calcio a 5 Srl, per le stagioni 2020-2021 e 2021-2022 (per la quale vi è l’aggiornamento di posizione del tesseramento).

La società ha concluso con lui un accordo economico (in data 15 settembre 2021) per il periodo 15 settembre 2021 – 30 giugno 2023 ed ha poi provveduto, in data 2 giugno 2022, a redigere un nuovo accordo economico per periodo simile, ma non identico (1 agosto 2021- 30 giugno 2023), contemplando nel modulo la corresponsione di emolumenti maggiori allo scopo (asserito in udienza dal Legale Rappresentante) di versare delle somme ulteriori per il breve residuo di stagione in corso (2021-2022).

A tale secondo accordo non corrisponde, però, alcuna formalizzazione di qualsivoglia aggiornamento o tesseramento.

Anzi, poco dopo, il calciatore, per tramite del suo difensore, smentisce il raggiungimento dell’accordo economico con la Società per la stagione 2022-2023 e manifesta addirittura assoluta indecisione per il proprio futuro calcistico e per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Risulta evidente che le modalità di gestione amministrativa della ricorrente non corrispondano ad alcun dato normativo obiettivamente presente nell’ordinamento sportivo e, quand’anche siano state accidentalmente produttive di qualche risultato, non possono, però, essere valutate positivamente a seguito del vaglio di questo Tribunale.

Le scelte, così come effettuate dalla società in ordine alle proprie modalità operative, e di compimento degli adempimenti relativi ai rapporti amministrativi ed economici con il proprio giocatore, rimangono nella sfera delle scelte discrezionali e non assumono alcun crisma di ufficialità, siccome prive di supporto normativo.

Ciò con la ovvia conseguenza che le implicazioni successive a tali scelte, ed i risultati sfavorevoli di esse, sono ascrivibili unicamente a decisioni da ritenersi personali e solitarie.

Non è, infatti, possibile ricavare dal silenzio del Legislatore una norma di portata così incisiva, come, invece, auspicato dalla ricorrente.

Silenzio che, per quanto detto, non è considerabile quale mera lacuna, ma è da intendersi come uno spazio volutamente dedicato al richiamo della norma di portata più generale e perfettamente operante (id est l’art. 40 quater delle NOIF).

L’art. 40 quinquies non soffre, pertanto, di alcuna carenza.

La circostanza che l’art. 40 quinquies non menzioni la durata dei tesseramenti successivi al primo è da intendersi come una scelta consapevole del Legislatore Federale, al quale non si può arbitrariamente dare voce inserendo per intero una disposizione normativa di così importante incidenza nel rapporto tra società calcistica e giocatore.

Norma che, qualora introdotta artatamente con l’attività ermeneutica, richiederebbe una serie ben articolata di puntualizzazioni di corollario finalizzate alla sua fattiva operatività.

Puntualizzazioni che l’interprete non può attingere rapsodicamente da altre disposizioni, senza incorrere in una attività di produzione del diritto che esorbita dalle sue competenze.

Si ricordi, ancora, al riguardo, che il Legislatore Federale con recentissimo Comunicato Ufficiale 212/A del 22 marzo 2022 (in vigore dal 1 luglio 2022) ha provveduto ad effettuare alcune modifiche delle NOIF che hanno riguardato alcuni aspetti dell’art. 40 quinquies, non incidenti sulla fattispecie di cui si tratta.

Se il Legislatore sportivo avesse inteso addivenire al recepimento di prassi di segno contrario favorevoli al riconoscimento di tesseramenti pluriennali, ipoteticamente maturate nell’ambito di cui qui si tratta, avrebbe certamente provveduto alla loro consacrazione.

Siccome così non è stato, si deve ritenere che l’operatività degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle NOIF sia stata considerata perfettamente idonea alla disciplina alla quale è preposta.

Per l’interprete, quindi, la lettura combinata degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle NOIF si impone quale assolutamente doverosa, siccome aderente all’intentio legis di un normatore ben consapevole delle scelte che ha operato.

Dalla disamina del caso in esame, sia in punto di fatto che in punto di diritto, si deve concludere, pertanto, che il ricorso debba essere rigettato nella sua interezza e con riguardo a tutte le richieste avanzate, ivi comprese la domanda di ripristino del tesseramento del calciatore Sig. Rafael De Souza Novaes, con la predetta società per la stagione 2022/2023 e la richiesta di declaratoria di validità dell'accordo economico biennale.

Nel caso che ci occupa, pertanto, sulla base della normativa correttamente applicabile, l’accordo economico fra società e calciatore è accessivo allo status di tesserato e non può sostituirsi al regolare tesseramento del calciatore.

Vale nella fattispecie che ci occupa il principio per il quale se una disposizione disciplina una fattispecie in maniera diversa dalla regola generale, la diversità è limitata a quanto in essa espressamente previsto, mentre tutti gli aspetti non previsti vanno ricondotti a sistema, rientrando nella disciplina della regolare generale.

La natura e complessità della questione affrontata giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso della società SSD Petrarca Calcio A Cinque Srl. Nulla per le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 8 agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE    

Fernando Casini                                                                                                                       

 

IL PRESIDENTE

Gioacchino Tornatore                                        

 

                   

Depositato in data 10 agosto 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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