F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5/TFNT del 12 Agosto 2022 (motivazioni) – Luca Schoenthaler / DFC Maia Alta Obermais – Reg. Prot. 3/TFN-ST

 

Decisione/0005/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0003/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Benedetti – Componente

Angelo Pasquale Perta – Componente

Massimo Vasquez-Giuliano – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 8 agosto 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS proposto dal sig. Luca Schonthaler (n. 23.7.2001 – matr. 2.290.373) contro la società DFC Maia Alta Obermais (matr. 60.949) avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano,

la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto che:

- con ricorso pervenuto in data 12 luglio 2022, il calciatore Luca Schoenthaler (n. 23.07.2001 - matr. FIGC 2290373) adiva il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Tesseramenti affinché, in riforma del provvedimento di rigetto del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, accogliesse in sede di reclamo la richiesta di svincolo per inattività dalla società DCF Maia Alta Obermais. Nello specifico, il sig. Schoenthaler sosteneva di avere diritto allo svincolo ex art. 109 NOIF, in quanto nella S.S. 2021/2022 non aveva ricevuto comunicazione da parte della società in merito all’inizio della preparazione atletica, né mai era stato convocato nel corso di quella stessa stagione; il calciatore, in buona sostanza, lamentava la totale carenza di interesse della società nei suoi confronti.

La richiesta di svincolo veniva respinta dal CPA di Bolzano, per non aver il calciatore allegato al ricorso introduttivo la copia della ricevuta della raccomandata inviata alla società DCF Maia Alta Obermais; circostanza, peraltro, ammessa dallo stesso Schoenthaler nell’odierno ricorso. 

All’udienza dell’1 agosto 2022, svoltasi in modalità videoconferenza, il Collegio prendeva atto del mancato rispetto dei termini di notifica in danno della società sportiva ed in ragione di ciò rinviava la trattazione del procedimento all’udienza dell’8 agosto 2022. Il verbale di udienza veniva notificato tramite PEC alla società DCF Maia Alta Obermais, nonché all’indirizzo mail del ricorrente (quest’ultimo, tra l’altro, aveva già dato conferma dell’avvenuta ricezione del primo avviso di fissazione udienza).

All’udienza dell’8 agosto 2022 si costituiva in giudizio, solo pochi minuti prima dell’apertura del dibattimento, la società resistente, nella persona del suo dirigente, sig. Christian Platzer, il quale, ammesso con riserva dal Tribunale, instava per il rigetto della richiesta di svincolo, non avendo la società alcuna intenzione di privarsi del calciatore, come d’altro canto ampiamente dimostrato negli anni dalla costante vicinanza assicurata al ragazzo in ogni momento della sua crescita personale e professionale. In diritto, il Tribunale non può che prendere atto della acclarata violazione dell’art. 109, comma 2 NOIF e, pertanto, essendo preclusa ogni altra valutazione, dichiarare inammissibile il ricorso proposto dal sig. Schoenthaler. Ed invero, quanto alla procedura che sottende allo “Svincolo per inattività del calciatore”, l’art. 109 NOIF prevede, in particolare al comma 2, che per ottenere lo svincolo, il calciatore debba preliminarmente chiedere “……………, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, di essere incluso/a in "lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato”. Di seguito, al comma 3, prevede poi che “La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza al calciatore/calciatrice.……………”; e per finire, al comma 6, prevede anche che “Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale - Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale - Sez. Tesseramenti”.

Orbene, delineata la relativa cornice normativa, appare, in tutta evidenza, come la procedura di svincolo sia stata, nella specie, violata sin dal suo avvio, proprio in relazione alla fase propedeutica da incardinare innanzi al Comitato competente. L’aver proposto il ricorso omettendo di allegare la ricevuta della raccomandata diretta alla società …………… alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato”, ha senz’altro integrato la violazione di cui al comma 2 dell’art. 109 NOIF, puntualmente e correttamente rilevata dal Comitato di Bolzano e non superabile dal successivo reclamo proposto dinnanzi a questo organo di giustizia. Ed invero, una decisione nel merito da parte di questo Tribunale Federale Nazionale, nella fattispecie, equivarrebbe ad una sorta di sanatoria, non prevista, della violazione originaria, traducendosi di fatto nell’avallo di una condotta tendente ad eludere la imperatività della disposizione di cui al richiamato secondo comma dell’art. 109 NOIF - nella parte in cui prevede che “La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato” , in definitiva consentendo al calciatore di ignorarla e rivolgersi direttamente all’organo di giustizia del reclamo; facoltà che, in presenza di casi particolari, è riconosciuta, come noto, solo alla Lega, alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente (v. comma 6, l’art. 10, NOIF).Peraltro, tale violazione formale della normativa suindicata nel caso in esame ha assunto anche tratti pregiudizievoli sostanziali nei confronti della società controinteressata alla richiesta di svincolo, dal momento che la mancata allegazione della raccomandata diretta a quest’ultima è venuta a dipendere, in radice, dalla stessa mancata effettuazione di tale comunicazione informativa alla società in questione – della quale il ricorrente non ha infatti fornito prova in giudizio - impedendo, di fatto, l’instaurazione di ogni contraddittorio in tale fase procedimentale e la conseguente possibilità, riconosciuta normativamente alla società, di opporsi a tale richiesta di svincolo dinnanzi al Comitato provinciale. Tale ultima lesione, peraltro, risulta ancor più evidente nella misura in cui la società, in sede di udienza dinnanzi a questo Tribunale, ha rappresentato il perdurante interesse della stessa a mantenere il vincolo di tesseramento in atto con il calciatore ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal sig. Luca Schonthaler.

Così deciso nella Camera di consiglio del 8 agosto 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Massimo Vasquez-Giuliano                                      Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 12 agosto 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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